IL NOME. Imprenditore deve pagare il pizzo agli “amici di Casale”. CONDANNATO estorsore della clan dei Casalesi
3 Dicembre 2025 - 12:04
Respinto il ricorso presentato da Giuseppe Diana, già condannato a 9 anni di reclusione
SAN CIPRIANO – La Corte d’Appello di Napoli ha respinto il ricorso presentato da Giuseppe Diana, 60enne di San Cipriano d’Aversa, già condannato a 9 anni di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un noto imprenditore locale (clicca e leggi).
Diana non aveva agito in solitaria. Infatti, erano stati riconosciuti come complici anche Antonio Barbato e Nicola Pezzella, condannati entrambi a 7 anni e 4 mesi con il rito abbreviato. Nello specifico i tre avrebbero richiesto alla vittima una somma da versare per “Gli Amici di Casale” pari ad 8 mila euro.
Giuseppe Diana, detto anche “o’ ciuciar“, aveva presentato un ricorso sussistente su tre motivazione, poi riconosciute inammissibili. Contestava, infatti, come primo il vizio di motivazione, constatando che la vittima avesse riconosciuto solo Pezzella e che le parole in merito al clan dei casalesi siano state travisate. Tale ragionamento è stato respinto in quanto sia stato lo stesso Diana ad evocare in primo luogo il clan all’interno della minaccia estorsiva e per di più, nonostante sia stato Pezzella a fare da negoziatore tra le due parti, la minaccia mafiosa fu espressa da Diana nel colloquio diretto con la vittima.
Al secondo motivo di ricorso vi sono le aggravanti, che secondo “o’ ciuciar” avevano avuto un’erronea applicazione. La respinta in tale merito è avvenuta in quanto sussiste l’aggravante delle più persone riunite, l’aggravante legata alle modalità mafiose collegate al sodalizio e l’aggravante del metodo mafioso, oltre a quella del dolo.
In ultimo motivo di ricorso vi era la mancata applicazione delle attenuanti generiche, giustificata da gravità dei fatti, dalla modalità di esecuzione, dal profilo criminale particolarmente allarmante di Diana ( già riconosciuto con numerosi e gravi precedenti) e dall’assenza di elementi positivi. La condotta collaborativa dimostrata da parte dell’imputato durante il procedimento legale non è stato giudicato sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche
