La “guerra” tra il grande caseificio casertano e la Regione Campania sulle celle frigorifere
11 Gennaio 2026 - 09:30
CASERTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società Ponte Reale, un’azienda casearia che produce mozzarella di bufala DOP a Ciorlano, contro un provvedimento regionale di sospensione dei lavori.
La sentenza, tuttavia, contiene una motivazione che in buona sostanza vale come una vittoria per l’impresa: l’ordine di fermo emesso dalla Regione è considerato inefficace perché rivolto a opere che, nella realtà, erano state terminate ben due anni prima. La vicenda nasce dalla realizzazione, da parte della Ponte Reale, di nuove celle frigorifere e di un ampliamento dello stabilimento, lavori avviati nel 2022 con regolare permesso di costruire comunale. L’azienda si era però accorta solo in seguito di aver omesso di richiedere la preventiva autorizzazione sismica, un requisito obbligatorio per la sicurezza delle strutture in zona sismica.
Per rimediare, aveva immediatamente presentato domanda di sanatoria al Comune di Capriati al Volturno, che in virtù di una convenzione regionale esercita le funzioni tecniche del Genio Civile per l’area. Il Comune, dopo un’istruttoria, aveva rilasciato l’autorizzazione sismica in sanatoria nel novembre 2023. Nonostante questo, a giugno 2024 il Genio Civile della Regione Campania ha emesso un decreto dirigenziale che intimava la “sospensione immediata dei lavori”, citando la violazione delle norme antisismiche e i poteri di vigilanza.
Il Tar, nella sentenza resa il 18 dicembre scorso, ha ritenuto che questo ordine fosse, in concreto, privo di senso. I lavori contestati – le celle frigorifere – erano stati completati nel 2022 e da allora non erano più in corso. “Non si possono sospendere lavori che, pacificamente, sono da tempo terminati”, hanno scritto i giudici, guidati dal presidente Paolo Corciulo, dichiarando perciò inammissibile la richiesta di annullamento in quel punto.
Il tribunale ha inoltre osservato che la legge regionale stessa prevede la possibilità di sanare le violazioni sismiche a posteriori, un istituto su cui la giurisprudenza è divisa. Pur non entrando nel merito della validità della sanatoria comunale, i giudici hanno implicitamente riconosciuto che l’iter intrapreso dall’azienda per regolarizzarsi era previsto dall’ordinamento. La Regione Campania, da parte sua, sosteneva la legittimità del provvedimento, affermando che la comunicazione della sanatoria aveva comunque attivato i suoi poteri di vigilanza.
