Maxi fontana ornamentale e tettoie abusive nel ristorante casertano per matrimoni: “Abbattere tutto”
8 Gennaio 2026 - 11:44
PIEDIMONTE MATESE – C’è voluta una sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania per mettere la parola fine a una lunga battaglia legale tra un ristoratore casertano, A.S.C., e il comune di Piedimonte Matese. Al centro della disputa, due strutture ombreggianti e una fontana ornamentale costruite nel giardino di un locale senza i permessi necessari.
La storia inizia nel 2019, quando il proprietario del locale, per rendere più attraente e fruibile lo spazio esterno adibito a ristorazione e cerimonie, realizza due tettoie e una grande vasca ornamentale. Probabilmente convinto che si trattasse di interventi di poco conto, non richiede alcuna autorizzazione edilizia. Successivamente, consigliato da tecnici, presenta al comune una richiesta di “sanatoria”, cioè un permesso di costruire rilasciato a cose già fatte, per mettersi in regola.
Il comune, però, dopo aver esaminato la pratica, dice no. Secondo l’amministrazione, le strutture – specialmente una tettoia/veranda di oltre 200 metri quadrati – non sono semplici “pergolati” decorativi, ma opere edilizie a tutti gli effetti. Sono fissate stabilmente al suolo con bulloni, hanno dimensioni considerevoli e modificano l’aspetto del luogo. Inoltre, l’area è soggetta a vincoli paesaggistici. Per queste ragioni, il Comune non solo nega la sanatoria, ma emette anche un’ordinanza di demolizione per ripristinare lo stato originale.
Il proprietario fa ricorso al Tar, sostenendo che le strutture, dopo alcune modifiche, sono assimilabili a semplici pergolati o elementi di arredo, che non aumentano la volumetria e che quindi dovrebbero essere sanabili o, al limite, soggette solo a una sanzione pecuniaria. Per chiarire i termini tecnici della questione, il tribunale ordina anche una perizia a un docente universitario. L’esperto, nella sua relazione, sembra dare parzialmente ragione al ricorrente, suggerendo che le opere potrebbero rientrare in categorie edilizie più semplici.
Alla fine, però, i giudici amministrativi non seguono il parere tecnico sulla qualificazione giuridica. Nella sentenza, emessa a dicembre 2025, spiegano che la legge è chiara: quando si chiede una sanatoria, le opere vanno valutate così come erano al momento della presentazione della domanda, non dopo eventuali modifiche successive. E all’origine c’erano delle tettoie, non dei pergolati leggeri.
Il tribunale precisa che le strutture in oggetto, per dimensioni, materiali e modalità di ancoraggio al terreno, non possono essere considerate né “edilizia libera” né semplici pergolati. La grande fontana, poi, è a tutti gli effetti una nuova costruzione. Tutte le opere, insistendo in area vincolata, avrebbero richiesto sia il permesso di costruire che l’autorizzazione paesaggistica, entrambi mai ottenuti.
Di conseguenza, il Tar dichiara legittimo il diniego della sanatoria e, di riflesso, anche l’ordinanza di demolizione. Per i giudici, in presenza di opere abusive che violano le regole urbanistiche e paesaggistiche, l’obbligo di ripristino è automatico e non richiede ulteriori valutazioni di merito o di proporzionalità. Il tempo trascorso dall’abuso, sottolineano, non può legittimare una situazione illegale.
