Sigilli a 3 rivendite di tabacchi tra S. MARIA C.V. e BELLONA: il no della Cassazione ai ricorsi
13 Gennaio 2026 - 19:10
Confermato il provvedimento del tribunale del Riesame di Napoli
SANTA MARIA CAPUA VETERE – La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Simmaco Maio e da Giovanna Enza Fiano, confermando il sequestro preventivo di tre tabaccherie disposto dal Tribunale del Riesame di Napoli.
Il provvedimento riguarda beni aziendali ritenuti riconducibili a Maio, indagato per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis del Codice penale), nonostante le attività risultassero intestate formalmente a soggetti terzi.
La vicenda giudiziaria
Il sequestro era stato disposto dal Tribunale di Napoli in sede di rinvio, dopo che una precedente ordinanza di rigetto della misura cautelare reale era stata annullata dalla Cassazione nel 2025. In quell’occasione, la Suprema Corte aveva chiarito che, per configurare il reato di trasferimento fraudolento di valori, non è necessaria la sproporzione tra redditi e beni, essendo sufficiente l’intestazione fittizia a terzi con finalità elusive.
Accogliendo l’appello del pubblico ministero, il Tribunale aveva quindi ordinato il sequestro delle tre tabaccherie, ritenendo sussistente il pericolo che i beni potessero essere nuovamente trasferiti a prestanome, rendendo più difficile l’intervento dell’autorità giudiziaria.
I ricorsi della difesa
La difesa di Maio e Fiano aveva impugnato l’ordinanza sostenendo un presunto difetto di motivazione sul pericolo concreto che giustificava il sequestro e l’errata contestazione dell’aggravante mafiosa, ritenuta insussistente per l’assenza di rapporti attuali con organizzazioni camorristiche.
In particolare, si contestava il collegamento tra la gestione delle tabaccherie e presunti rapporti di Maio con il clan Amato e con il clan dei Casalesi.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha però ritenuto i ricorsi inammissibili, chiarendo che: non vi è alcun difetto assoluto di motivazione, poiché il Tribunale ha spiegato in modo coerente il periculum in mora, evidenziando il rischio di ulteriori cessioni fittizie; le censure difensive mirano in realtà a contestare il merito della valutazione del giudice, profilo non consentito in Cassazione in materia di sequestro preventivo; inoltre l’eventuale esclusione dell’aggravante mafiosa non inciderebbe sulla legittimità del sequestro, fondato comunque sul fumus del reato base e il rinvio a giudizio già disposto preclude ulteriori contestazioni sulla consistenza dell’accusa.
Con la declaratoria di inammissibilità, la Cassazione ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
