I NOMI. Respinto il ricorso dei responsabili negli scontri tra ultras in CASERTANA-Paganese

27 Gennaio 2026 - 13:07

In quell’occasione i tifosi della squadra di Salerno bruciarono il pullman utilizzato dai sostenitori dei falchetti. I tifosi rossoblù, nello specifico i due imputati si resero protagonisti di lanci di oggetti, fumogeni e resistenza a pubblico ufficiale

CASERTA/PAGANI (a.c.) – La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Salvatore Paolillo Clemente nato a Salerno, Antonio Barbieri, nativo di Santa Maria Capua Vetere e Giuseppe Santonastaso originario di Caserta contro la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 30 gennaio 2025. Con la decisione dell’8 gennaio 2026, le condanne inflitte per i gravissimi scontri tra tifosi prima dell’incontro di calcio Paganese-Casertana diventano definitive.

I fatti risalgono al 22 gennaio 2023 in quel di Pagani, quando gruppi di ultras delle due tifoserie si affrontarono in violenti tafferugli nelle vie attorno allo stadio “Marcello Torre”. Nel corso degli scontri i tifosi della Paganese, tra cui Paolillo Clemente, diedero alle fiamme un autobus dei supporter della Casertana, mentre ultras rossoblù come Barbieri e Santonastaso furono coinvolti nei successivi tafferugli con lanci di oggetti e resistenza alle forze dell’ordine.

Le indagini della Procura di Nocera Inferiore avevano accertato che prima dell’inizio della partita decine di tifosi armati di bastoni, fumogeni e altri oggetti contundenti si affrontarono lungo le strade che portano allo stadio, causando danni a veicoli e immobili e il ferimento di un carabiniere.

Nel processo di primo grado otto ultras, tra cui i tre imputati principali, furono condannati con il rito abbreviato a pene che per alcuni arrivarono a cinque anni e nove mesi di reclusione. In appello la Corte di Salerno ridusse complessivamente le pene per gli imputati ma confermò l’impianto di responsabilità per reati quali devastazione, resistenza a pubblico ufficiale e lancio di oggetti pericolosi.

I tre condannati avevano quindi presentato ricorso in Cassazione, invocando tra l’altro profili di nullità relativi al patteggiamento intervenuto per altri imputati e chiedendo l’estensione dell’impugnazione alle rispettive posizioni processuali. La Suprema Corte ha però ritenuto i motivi proposti non ammissibili, ribadendo che la definizione del giudizio con concordato in appello non consente ricorsi in Cassazione se non per specifiche ragioni relative alla volontà delle parti o al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.

Con la declaratoria di inammissibilità, Paolillo Clemente, Barbieri e Santonastaso sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.