IMPRENDITORI & CAMORRA. Ditta casertana e rapporti con il clan. No al controllo del tribunale, resta l’interdittiva antimafia

22 Febbraio 2026 - 09:10

La Seconda Sezione penale ha giudicato il ricorso infondato sotto tutti i profili

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CASERTA – La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un’impresa individuale contro il diniego di ammissione al controllo giudiziario volontario. Con la sentenza n. 5934/2026, depositata il 23 gennaio, i giudici di legittimità hanno confermato il decreto della Corte di Appello di Napoli che, in sede di rinvio, aveva ribadito il rigetto già disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’imprenditore aveva chiesto di essere ammesso al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice antimafia, dopo essere stato destinatario di un’informazione interdittiva antimafia. Lo strumento richiesto consente, in presenza di determinati presupposti, di sottoporre l’azienda a un percorso di “bonifica” e controllo, sospendendo temporaneamente gli effetti dell’interdittiva e favorendo il reinserimento nel circuito dell’economia legale.

La Corte d’appello, chiamata a pronunciarsi nuovamente dopo un primo annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione nel marzo 2025, aveva però escluso il carattere “occasionale” dell’agevolazione contestata all’impresa nei confronti della criminalità organizzata.

La difesa aveva sostenuto che i giudici del rinvio non si fossero adeguati ai principi indicati dalla precedente sentenza di annullamento e che non avessero correttamente valutato alcuni elementi favorevoli all’imprenditore e che, inoltre, sarebbero stati violati i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, incidendo sulla reputazione dell’imprenditore pur in assenza di condanne definitive.

La Seconda Sezione penale ha giudicato il ricorso infondato sotto tutti i profili. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che il giudice del rinvio mantiene autonomia nella valutazione dei fatti, purché si conformi ai principi di diritto fissati nella sentenza rescindente. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha fornito una motivazione ritenuta “congrua e logica” circa la non occasionalità dell’agevolazione.

I giudici hanno valorizzato il coinvolgimento dell’imprenditore in due episodi di turbata libertà degli incanti: reati dichiarati prescritti ma ritenuti accertati nella loro materialità. Tali condotte, secondo la Corte, dimostravano una consapevole partecipazione a meccanismi di alterazione degli appalti pubblici funzionali agli interessi della cosca.

La Cassazione ha inoltre chiarito che l’agevolazione rilevante ai fini delle misure di prevenzione non coincide con quella richiesta per l’applicazione dell’aggravante penale: mentre quest’ultima presuppone la prova della finalità di favorire l’associazione mafiosa, nel sistema delle misure di prevenzione è sufficiente un’oggettiva e stabile “vicinanza funzionale” all’organizzazione criminale.