TUTTI I NOMI. Il genero dello stilista Roberto Cavalli e le accuse sui soldi del clan dei Casalesi per un ristorante di lusso. LA SENTENZA

15 Marzo 2026 - 13:00

La Corte ha fondato la propria decisione su diversi elementi probatori

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CASAL DI PRINCIPE – La seconda sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Joseph Danilo Iacoviello, genero di Roberto Cavalli (ovviamente, lo stilista è estraneo alla vicenda), Antonio Esposito e Alessandro Gigante, coinvolti in un procedimento penale relativo alla gestione societaria collegata al ristorante Cabreo di Firenze.

Il caso riguarda un’operazione finanziaria legata alla società Onda s.r.l., titolare del noto ristorante fiorentino. Secondo l’accusa, le quote societarie sarebbero state oggetto di una complessa operazione caratterizzata da intestazioni fittizie, riconducibili al clan dei casalesi, e movimenti di denaro non tracciabili, finalizzati a ostacolare l’identificazione della provenienza dei capitali utilizzati.

Le indagini avevano ricostruito una serie di cessioni societarie realizzate con modalità ritenute anomale a assegni incassati intestazioni formali a prestanome e movimentazioni di denaro contante non tracciabili, un sistema, per il giudice, finalizzato a ostacolare l’identificazione della reale provenienza dei fondi investiti.

Al centro dell’inchiesta anche la figura di Giordano Arbolino, ritenuto dalla Dda un fedelissimo di Carmine Schiavone, terzogenito di Francesco “Sandokan”. In base alle accuse ai suoi danni, Arbolino, per conto della fazione Schiavon, avrebbe gestito con due complici, per la DDA uno dei quali era Iacoviello, il ristorante nel centro di Firenze, dopo averlo acquistato con i soldi frutto delle estorsioni ai danni dei commercianti di Aversa.

Joseph Danilo Iacoviello è stato ritenuto responsabile del reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita. I giudici hanno ritenuto che, pur non essendo dimostrata la conoscenza di un’origine mafiosa dei fondi, l’imputato fosse consapevole della natura illegale delle somme impiegate nell’operazione societaria.

La Corte ha fondato la propria decisione su diversi elementi probatori: intercettazioni telefoniche, modalità sospette di trasferimento del denaro, utilizzo di contanti e assegni utilizzati solo formalmente negli atti notarili. Per Antonio Esposito e Alessandro Gigante la Cassazione ha respinto anche il ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo adeguata la motivazione della Corte d’Appello. Con la decisione definitiva, la Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.