Insegnanti di sostegno a CASERTA e titoli presi in ROMANIA. Ecco la sentenza per una prof (e cosa significa per altri docenti)
12 Aprile 2026 - 18:30
CASERTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di una docente della Provincia di Caserta che chiedeva l’ottemperanza di una precedente sentenza favorevole sul riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Romania. La decisione, pubblicata lo scorso 26 marzo, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere alla comparazione del titolo estero con il corrispondente sistema di istruzione italiano.
La vicenda giudiziaria trae origine da un precedente provvedimento di diniego del Ministero, che non aveva riconosciuto il titolo abilitante conseguito all’estero dalla docente. Con sentenza del giugno 2024, la Quarta Bis del Tar del Lazio aveva accolto il ricorso della donna, annullando il diniego e ordinando all’amministrazione di riesaminare l’istanza.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al giudicato, la docente ha presentato un nuovo ricorso per l’ottemperanza, chiedendo al tribunale di ordinare alla pubblica amministrazione l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta che provvedesse in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
Il Tar, nella sentenza depositata all’esito dell’udienza del febbraio 2026, ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero soccombente non ha dato esecuzione al giudicato. Il tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di procedere entro 90 giorni alla valutazione comparativa del titolo estero, raffrontando la qualificazione attestata dai diplomi e l’esperienza professionale maturata dalla ricorrente con la qualificazione richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.
La sentenza assumerilevanza perché può costituire un precedente utile per tutti i docenti che, come la ricorrente, abbiano conseguito all’estero titoli di specializzazione per il sostegno e si siano visti negare il riconoscimento dalle autorità italiane. L’orientamento del Tar, coerente con i principi della giurisprudenza europea in materia di libera circolazione dei professionisti e riconoscimento delle qualifiche professionali, potrà essere invocato in analoghi procedimenti amministrativi e giudiziari, offrendo una base giuridica solida per contestare i dinieghi basati su una valutazione non comparativa del titolo estero.
In considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, il Tar ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Dirigente Generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che potrà subentrare in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione. Il commissario agirà senza diritto a compenso, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro
