Abuso edilizio, stop al ricorso: il TAR dà ragione al Comune

4 Gennaio 2026 - 17:00

I giudici amministrativi hanno ritenuto legittima l’ordinanza del Commissario ad acta sull’acquisizione gratuita dell’area ulteriore rispetto all’immobile abusivo

CASERTACE STA PER CAMBIARE PER SEMPRE: TE LO SPIEGA IL DIRETTORE GIANLUIGI GUARINO – CLICCA E GUARDA IL VIDEO

SAN FELICE A CANCELLO – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha rigettato il ricorso presentato da Camela Basilicata, contro l’ordinanza di acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime di un immobile abusivo situato nel Comune di San Felice a Cancello. La sentenza è stata pronunciata all’esito dell’udienza dell’11 dicembre 2025.

Il ricorso era stato proposto contro l’ordinanza n. 27 del 13 novembre 2024, con la quale il Commissario ad acta aveva disposto l’acquisizione di un’area aggiuntiva ai sensi dell’articolo 31 del Testo Unico dell’Edilizia, nell’ambito di una procedura avviata per il mancato rispetto di una ordinanza di demolizione del 2008.

La vicenda affonda le sue radici in una lunga controversia iniziata nel 2016, quando il TAR accertò l’inerzia del Comune nell’eseguire la demolizione dell’opera abusiva, nominando un Commissario ad acta incaricato di adottare tutti gli atti necessari al ripristino della legalità urbanistica.

Dopo una prima acquisizione riguardante l’immobile e la sola area di sedime, il Commissario aveva successivamente disposto anche l’acquisizione dell’area “ulteriore”. Un errore nell’individuazione catastale aveva reso necessaria l’adozione di un nuovo provvedimento, poi impugnato dalla ex proprietaria.

Il TAR ha chiarito che l’ordinanza contestata non costituiva una semplice rettifica, ma una nuova e autonoma riedizione del potere amministrativo, legittimamente esercitata dal Commissario ad acta previa proroga dell’incarico. Nel merito, i giudici hanno ritenuto corretti e motivati i criteri utilizzati per determinare l’estensione dell’area acquisita, ritenuta funzionale alla realizzazione di un’opera analoga a quella abusiva, anche in considerazione della destinazione residenziale definitivamente accertata per il manufatto.

Alla luce di tali valutazioni, il ricorso è stato respinto e le spese di giudizio compensate tra le parti, in ragione della complessità e della durata della vicenda.