Canone idrico contestato, accesso agli atti negato: il TAR dà ragione al condominio
29 Giugno 2026 - 10:45
La vicenda nasce da un avviso di accertamento esecutivo e intimazione di pagamento notificato al condominio il 21 novembre 2025, con il quale il Comune chiedeva il versamento di 1.941 euro per il servizio idrico integrato riferito all’anno 2020
TEVEROLA – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato dal Condominio Parco Pangea contro il Comune di Teverola, ordinando all’ente di consentire l’accesso alla documentazione relativa a una richiesta di pagamento per il servizio idrico e disponendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La vicenda nasce da un avviso di accertamento esecutivo e intimazione di pagamento notificato al condominio il 21 novembre 2025, con il quale il Comune chiedeva il versamento di 1.941 euro per il servizio idrico integrato riferito all’anno 2020. Secondo il condominio, però, gli atti presupposti alla richiesta di pagamento non sarebbero mai stati notificati. In particolare, l’amministrazione sosteneva di non aver mai ricevuto la fattura da cui sarebbe scaturita la pretesa creditoria, né altri avvisi, fatture o solleciti riferiti all’utenza, circostanza che avrebbe impedito qualsiasi verifica sulla correttezza delle somme richieste. Per questo motivo, il 21 gennaio 2026 il Condominio Parco Pangea ha presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241 del 1990, chiedendo copia del contratto di fornitura idrica, delle fatture emesse, degli avvisi di accertamento, delle relate di notifica, dei solleciti di pagamento, di eventuali atti di pignoramento, delle messe in mora e di ogni altro documento collegato alla pratica.
L’ente comunale, tuttavia, non ha fornito alcuna risposta. Da qui il ricorso al TAR. Nella sentenza, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso, affermando che il condominio ha un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere tutta la documentazione relativa al procedimento che ha portato all’emissione dell’avviso di pagamento, proprio per poter verificare la correttezza dell’operato dell’amministrazione ed eventualmente tutelare i propri diritti. Il Tribunale ha evidenziato come il silenzio del Comune abbia impedito al condominio di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, precludendo la possibilità di verificare se il procedimento amministrativo e le notifiche siano stati eseguiti nel rispetto della normativa. Per questo motivo il TAR ha ordinato al Comune di Teverola di esibire tutta la documentazione richiesta, oppure di attestare formalmente l’eventuale inesistenza o il mancato possesso degli atti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Qualora il Comune non dovesse ottemperare all’ordine del giudice, entrerà in funzione il commissario ad acta, già nominato nella persona del Prefetto di Caserta o di un funzionario da lui delegato, che si sostituirà all’amministrazione comunale per dare esecuzione alla decisione del Tribunale. Il TAR ha invece disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, osservando che parte della documentazione richiesta potrebbe essere già nella disponibilità del condominio, come il contratto di fornitura o eventuali documenti relativi ai pagamenti effettuati.
