CASERTA . Il Tar boccia i nuovi appartamenti al posto del cinema San Marco, targati Fontana, che ora è meglio si dia una calmata. Dal Consiglio di Stato no al centro sportivo con piscina in via San Carlo
25 Gennaio 2026 - 18:43
Era stato costruito grazie ad un’invenzione del solito Franco Biondi, con rilascio di concessione in base al presupposto che il cinema fosse un’attività industriale o produttiva. Ora questa famiglia napoletana che di soldi ne ha fatti già tanti con il palazzo all’angolo tra via Roma e via Unità d’ Italia e quello di via Vico, si accontentasse e togliesse le tende da Caserta
CASERTA (pm) – Il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Caserta (D.P.R. del 23 aprile 2025, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.121 del 27 maggio successivo) si fonda su una serie di motivi che spaziano dai collegamenti e dalle forme di condizionamento di tipo mafioso di amministratori e dipendenti comunali alle interferenze con il voto elettorale, dall’affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti sino ai lavori di collegamento viario, passando dalla gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali fino in tialla gestione dei parcheggi pubblici “Piazza IV Novembre” ed “ex Caserta Pollio”.
Se si esclude la nota vicenda dei lavori di realizzazione del “Parcheggio San Carlo” – sui quali pende un procedimento penale presso la prima sezione del Tribunale di S.Maria C.V. e che vede alla sbarra il dirigente comunale Francesco Biondi per intelligenza nei fatti criminosi accertati con il clan camorristico Zagaria – nel provvedimento non compare nessun altro riferimento a casi di urbanistica.
Eppure l’urbanistica ha sempre rappresentato un bubbone del comune casertano, quasi un fatto notorio della città, una di quelle verità che tutti conoscono e danno per scontate, ma di cui si preferisce parlare soltanto a mezza bocca.
Non conosciamo la strategia adottata dalla commissione d’accesso, nominata nell’agosto 2024, nella conduzione dell’indagine ispettiva sull’amministrazione comunale, demandatale ai sensi dell’articolo 143 del testo unico degli enti locali. Commissione la quale non ha mancato di rilevare, nella sua relazione conclusiva, persino che l’Ente “si è mostrato fortemente reticente nella collaborazione” rispetto alle richieste degli incartamenti ricevute, producendo sovente documentazione parziale, carente di importanti elementi informativi e contenenti, in alcuni casi, elementi erronei o fuorvianti. Un fatto inammissibile, che avrebbe richiesto ben altra reazione istituzionale, fino al licenziamento per indegnità dell’ufficio rivestito, a fronte di funzionari pubblici che hanno tradito i loro doveri di fedeltà e lealtà.
Probabilmente la necessità di provvedere entro i tempi prestabiliti l’avrà indotta a concentrarsi sulle vicende reputate più urgenti ed immediate, anche se la conseguenza è stata quella di dover trascurare quell’area grigia che, appunto, è sempre stata la gestione comunale dell’edilizia. Che pure è rilevantissima, ma che avrebbe richiesto un impegno accertativo non indifferente, incompatibile con le scadenze della procedura allora in corso.
In realtà, data la circostanza così straordinaria, il settore urbanistico si sarebbe dovuto rivolare come un calzino, considerate le anomalie che lo hanno caratterizzato per anni e a cui la città ha assistito impotente. E senza garanzia che tuttora quel modus operandi invalso nel rilascio delle licenze edilizie sia stato davvero superato.
E non è a dire che mancassero le denunce sugli episodi di nuovi edifici abnormi che si venivano realizzando, specie nel centro storico. A cominciare da quelle ripetute da parte di questo giornale, per venire innanzitutto a quelle dell’autorevole sezione casertana di Italia Nostra. Quest’ultima, in un’occasione, intitolò emblematicamente un suo comunicato “Caserta Deleta Est?”, per condannare le ferite inferte all’identità del tessuto urbano più antico. Grida d’allarme che avrebbero dovuto sollecitare controlli e verifiche o, quantomeno, scuotere la Soprintendenza rimasta invece incomprensibilmente inerte nonostante i suoi ampi poteri di tutela del territorio.
A meno di non voler credere che si trattasse di denunce architettate da un manipolo di scombussolati. Ipotesi che potremmo persino concedere per quanto ci riguarda, ma non certo per i membri di Italia Nostra. I quali si distinguono non solo per la spiccata sensibilità verso i beni culturali e paesaggistici, ma anche per una comprovata e profonda competenza in materia urbanistica.
D’altronde, persino l’autorità giudiziaria è parsa fin troppo distaccata rispetto al tema della speculazione edilizia nel capoluogo, quasi fosse un fenomeno estraneo alla realtà casertana o del tutto inesistente a queste latitudini.
Un ambito che all’opposto, per sua natura, alimenta da sempre appetiti di ogni genere.
Queste considerazioni ci sono passate per la mente in concomitanza con la pubblicazione delle sentenze amministrative riguardanti, giustappunto, due nuove realizzazioni edilizie del centro storico.
La prima è la decisione con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Campania dell’anno 2023 che annullava il permesso di costruire dato dal comune di Caserta per la realizzazione di un centro sportivo e di un ristorante con piscine in via San Carlo, al civico 100. Le motivazione alla base della decisione sono piuttosto articolate. Ma una spicca sopra a tutte le altre e riguarda i maggiori volumi illegittimamente autorizzati con il titolo edilizio rilasciato.
Estrapolato dall’atto, riportiamo il motivo 8.5. sulla cubatura in eccedenza acconsentita.
“…i volumi [eccedenti, ndr] di cui si tratta non presentano i caratteri del volume tecnico, con la conseguenza che debbono essere calcolati i locali interrati per una superficie di circa 517 mq. In questo senso è evidente, infatti, che i locali destinati a spogliatoi, infermeria e servizi igienici non presentano le caratteristiche di volumi tecnici, non solo per le loro rilevanti dimensioni, ma anche per le stesse destinazioni d’uso appena indicate”.
Poi il collegio giudicante precisa: “Al riguardo, …ritiene necessario richiamare i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa in relazione alla nozione di volume tecnico. Sul punto, il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che: “si definisce tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio; tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all’ascensore e simili, un tale volume, che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare, non è di norma computato nella volumetria massima assentibile”.
Come a dire, chi è del mestiere sa bene qual è la differenza tra un volume tecnico ed un volume abitativo. E, aggiungiamo noi, non è possibile che li confonda prendendo lucciole per lanterne.
Il secondo verdetto è quello reso dal Tar Campania lo scorso dicembre, con il quale sono stati annullati la Scia ed i permessi a costruire rilasciati dal comune di Caserta sulla base dei quali è stato realizzato un nuovo condominio nell’area di quello che fu il cinema San Marco sul corso Trieste.
La questione è articolata, ma si può riassumere come proviamo a fare. Per realizzare il nuovo e cospicuo fabbricato, la proprietà ha invocato l’applicabilità dell’ articolo 7-bis della L.R. Campania n. 19/2009. Esso così dispone: “Ai Comuni è conferita la facoltà di autorizzare, con rilascio dei relativi permessi a costruire, interventi finalizzati al recupero ed al riutilizzo di complessi industriali e produttivi dismessi da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti…”. Ora, osserva il giudice, “…La questione dirimente è se la struttura cinematografica “Cinema San Marco” possa essere qualificata come “complesso industriale o produttivo dismesso”…”. E giunge alla ovvia conclusione che “Una sala cinematografica, per quanto possa essere “dismessa”, non integra i presupposti della norma…”.
L’interpretazione ultra-estensiva adottata, dunque, che includeva il cinema nella categoria “produttiva” in senso lato (produzione di servizi), si scontra con il dato letterale della norma e con la sua natura di disposizione eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. “Ne consegue – specifica il TAR – che manca il presupposto giuridico fondamentale per l’applicazione della normativa premiale (c.d. Piano Casa per l’industria). Venendo meno la copertura legislativa dell’art. 7-bis L.R. 19/2009, l’intervento ricade sotto la disciplina ordinaria del P.R.G. del Comune di Caserta. L’area, classificata come Zona Omogenea A2, è soggetta a precisi limiti di intervento (restauro, risanamento, ristrutturazione senza aumento di volume) che risultano violati dal progetto approvato, il quale prevede un incremento volumetrico del 20% (da mc 9.936,42 a mc 11.181,83) e un cambio di destinazione d’uso non consentito in tali termini”.
Ora – ci sia consentito – questa interpretazione della norma a noi appare non solo intuitiva, ma lampante.
Tanto da farci chiedere come sia stato possibile (in questo caso come nel precedente) che gli uffici urbanistici comunali non l’abbiano colta immediatamente. Sembra quasi di trovarsi di fronte ad un caso patente di abuso del diritto, cioè l’applicazione artata di una norma ai fini di una legalità solo apparente.
A Caserta, tale scenario risulta purtroppo plausibile, data l’opacità dell’albo pretorio, le difficoltà di accesso agli atti pubblici, la pratica del fatto compiuto opposto alle obiezioni.
Difatti, il condominio in questione è stato frattanto realizzato e risulta da tempo abitato. Il Tar ha disposto l’annullamento dei titoli edilizi, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Il che, a rigore, comporterebbe la demolizione dell’edifico illegittimamente costruito.
Come è appena avvenuto a Milano, ad esempio, dove il comune ha disposto l’ennesimo abbattimento di un palazzo realizzato sine titulo, questa volta in quella via Fauché, nell’ambito delle numerose indagini avviate dalla locale procura della Repubblica sull’urbanistica meneghina.
Esattamente ciò che dovrebbe fare – per quanto ci riguarda – la commissione straordinaria del comune di Caserta in virtù del suo ruolo e della sua funzione.
Potremmo continuare ad esaminare altri casi simili ai due che fortunatamente hanno visto l’intervento della magistratura. Anche se si tratta di casi straordinari considerati l’impegno e la determinazione che sono necessari al privato ricorrente nell’avviare un’azione legale. Ma pensiamo che, prima di noi, questo esame lo dovrebbero fare le istituzioni preposte a garantire la legalità e l’osservanza della legge. Tuttavia, prima di concludere, non possiamo non ricordare anche l’esempio del condominio realizzato in via Vico. Non dobbiamo spendervi tante parole. Ci limitiamo a mettere a confronto il render progettuale del palazzo e gli scatti di ciò che è stato effettivamente realizzato. Lo svilimento architettonico dell’edificio per noi risalta evidente, ma capiamo che siamo nel soggettivo. Ma peggio ancora, per assecondare le esigenze della proprietà, la via pubblica è stata deturpata da tubazioni e sportelli metallici dei vani tecnici di alloggio dei contatori delle varie utenze. Ma a chi lo andiamo a raccontare? Speriamo solo che il metro concessorio sia stato corretto, diversamente da quelli censurati per via San Carlo e corso Trieste.



