CASERTA. L’aguzzino dell’avvocato Vittorio Giaquinto resta in carcere
17 Dicembre 2025 - 18:22
L’uomo, condannato in primo grado a 13 anni di reclusione per rapina e sequestro di persona, aveva tentato, con il suo avvocato, di ottenere dalla Corte di Cassazione l’annullamento della decisione del riesame che aveva negato la possibile retrodatazione dell’ordinanza di custodia cautelare firmata per il crimine compiuto nell’abitazione del noto penalista casertano, a un furto avvenuto l’anno prima. Ma i giudici della Corte Suprema…
CASERTA (a.c.) – La Corte di Cassazione (Sez. II penale) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato di Ivan Zdravkovic, rappresentato dal suo avvocato Vincenzo Strazzullo, contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva negato la retrodatazione dei termini di custodia cautelare relativi a una seconda ordinanza di arresto emessa nei suoi confronti.
L’uomo, di origini slave ma residente a Secondigliano, aveva ricevuto due ordinanze di custodia cautelare in carcere, la prima per furto in abitazione nel gennaio 2024, mentre la seconda, ben più grave, nel dicembre dello stesso anno per rapina aggravata, sequestro di persona, associazione a delinquere ed altri furti. Il condannato avrebbe colpito più volte nella provincia di Caserta nel periodo di aprile 2023, in particolare sarebbe lui il responsabile della rapina e dei pestaggi all’interno dell’abitazione-studio dell’avvocato Vittorio Giaquinto di Caserta (clicca e leggi), dove il malvivente, insieme a suoi complici avrebbe picchiato e rapinato la vittima.
Ad avviso del legale dell’imputato, la seconda ordinanza di custodia cautelare, vale a dire quella del dicembre dello scorso anno, relativa a questi reati avvenuti ai danni dell’avvocato Giaquinto e al suo personale di servizio, avrebbe dovuto essere fatta risalire alla data della prima ordinanza, quella di gennaio, sempre 2024, emessa per un furto in abitazione. La difesa ha sostenuto, infatti, nel suo ricorso al Tribunale del Riesame di Napoli e successivamente in quello inoltrato alla Cassazione, che fossero scaduti i termini massimi per la custodia relativa alla prima ordinanza, e che dunque attraversa l’assimilazione della secondo alla citata prima, cioè quella del gennaio 2024, la scadenza dei termini di carcerazione coinvolgevano anche i reati di rapina e sequestro di persona compiuti a casa Giaquinto.
La Cassazione ha però condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che aveva confermato le ordinanze, spiegando che i presupposti di legge per la retrodatazione non esistono. I giudici, inoltre, chiariscono che le due ordinanze nascono da procedimenti diversi, seguiti da Procure diverse (Napoli per il primo episodio e Santa Maria Capua Vetere per il secondo).
Specificano per di più che, in questi casi, la retrodatazione è ammessa solo in presenza di legami molto stretti tra i fatti contestati.
La Corte di Cassazione ha escluso che vi sia una connessione qualificata (come un unico disegno criminoso o un reato commesso per realizzarne un altro) tra il furto colpito dall’ordinanza del gennaio 2024 e la successiva rapina più percosse, più sequestro di persona in casa Giaquinto, oggetto dell’ordinanza del dicembre dello stesso anno, caratterizzata da violenza inusuale e commesso con soggetti diversi da quelli dei furti in abitazione. Ad ulteriore motivazione dell’esclusione della possibilità della retrodatazione i magistrati della II sez. penale, presidente Agonistinacchio Luigi e dai giudici Giuseppe Sgadari, Giovanni Ariolli, Giuseppe Nicasro e relatrice Cardamone Daniela, un altro passaggio decisivo riguarda il momento in cui gli indizi di colpevolezza sono diventati sufficienti per chiedere la seconda misura cautelare, in quanto, nonostante la polizia avesse già raccolto elementi investigativi e questi ultimi dovevano essere già valutabili nella loro portata probatoria, gli indizi decisivi – soprattutto le intercettazioni – sono stati analizzati e messi a sistema solo in un secondo momento, con un’informativa finale depositata dopo il rinvio a giudizio del primo procedimento.
Per questi motivi, La Suprema Corte stabilisce che la rapina ai danni dell’avvocato Giaquinto è un episodio singolo, aggiungiamo noi totalmente disancorato da quello del gennaio precedente, facendo dunque mancare le condizioni per l’istituto della retrodatazione. La sentenza di inammissibilità riguarda, ripetiamo, la fase cautelare, cioè l’applicazione di misure che costringono il cittadino nato nella ex Jugoslavia nel 1992, quando già un pezzo della stessa si era reso indipendente, a stare in carcere ancora oggi pur non essendo stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna. A riguardo, passando alla fase processuale lo scorso 10 luglio il Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Alessia Stadio, ha condannato Ivan Zdravkovic ad epilogo del rito abbreviato, chiesto ed ottenuto dall’imputato alla pena di 13 anni di reclusione per i reati di rapina e sequestro di persona commessi ai danni di Vittorio Giaquinto e ei suoi due domestici. Per cui al momento non c’è una sentenza definitiva, ma questa sentenza della Corte di Cassazione aumenta i tempi di custodia cautelare dell’imputato in attesa di u processo di Appello che dovrebbe svolgersi di qui a poco. Al momento la seconda ordinanza, dunque, resta totalmente in vigore per effetto della decisione -e torniamo di nuovo alla fase cautelare- della Corte di Cassazione.
A seguito della sentenza che ha dichiarato il ricorso presentato da Zdravkovic inammissibile, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
