CASSAZIONE. Risolto il giallo del ping pong. Ecco i motivi tecnico-giuridici per cui Nicola Tamburrino rischia di nuovo l’arresto. Pubblica accusa “sfasata”

30 Dicembre 2020 - 13:08

Abbiamo letto con attenzione le motivazioni con i quali i giudici della legittimità cip quelli della Suprema Corte hanno annullato un secondo pronunciamento del Riesame, positivo per il sindaco di villa Literno, generato da un primo pronunciamento, basato erroneamente sulle eccezione all’estendibilità delle intercettazioni telefoniche che secondo i difensori erano state chieste (ma non era così) solo per le ipotesi di reato relative al comune di Lusciano

 

VILLA LITERNO(Gianluigi Guarino) L’estenuante e per certi versi sconcertante ping pong messo in scena sull’asse tribunale del Riesame di Napoli e Corte di Cassazione, intorno al titolo cautelare degli arresti domiciliari a carico del sindaco di Villa Literno Nicola Tamburrino, ha finalmente una spiegazione. Ne abbiamo scritto nelle scorse settimane più volte e dunque abbiamo tenuto sotto stretta osservazione la cancelleria della Corte di Cassazione, in modo da far nostre le motivazioni da questa addotte, per smentire in pratica se stessa, per annullare la decisione, assunta dal Riesame di Napoli, di decretare la libertà dai domiciliari del sindaco Tamburrino, in funzione di una prima sentenza del giudice della legittimità. Calma, cerchiamo di andare per gradi perchè finanche noi abbiamo avuto difficoltà a capire cosa diavolo fosse successo in questi mesi, riguardo alla posizione del primo cittadino di Villa Literno.

La Cassazione, nella citata prima sentenza aveva ritenuto fondate le ragioni addotte del ricorso presentato dagli avvocati difensori Giuseppe Stellato e Nicola Quatrano, rispetto ad una prima decisione dello stesso Riesame (come potete ben capire, si tratta di un garbuglio infernale). Tribunale della libertà che nei primi mesi successivi all’arresto risalente al dicembre 2019, aveva respinto l’istanza presentata dai citati difensori, ritenendo dunque pienamente legittime le ragioni che avevano spinto il gip del tribunale di Aversa-Napoli nord ad accogliere, almeno in parte (la richiesta era quella di arresto in carcere) l’istanza cautelare presentata dai pm a carico di Nicola Tamburrino.

Leggendo le motivazioni della recente decisione con la quale la Cassazione, chiamata per la seconda volta ad occuparsi dello stesso caso, dà ragione al ricorso presentato stavolta dalla procura della repubblica di Aversa-Napoli nord, si capisce che qualche esponente della pubblica accusa si è un pò distratto durante questa complicata procedura. Dunque, la Cassazione accoglie a suo tempo il ricorso dei difensori di Tamburrino, annullando l’ordinanza del suo arresto e rinviando il fascicolo al Riesame, per un motivo non complicatissimo da comprendere.

Prende atto cioè e dà per acquisito il fatto che le intercettazioni servite come elemento costitutivo dei gravi indizi di colpevolezza, siano state raccolte di riflesso, di rimbalzo, approfittando di una sorta di delega in bianco, firmata dal gip e che partiva comunque dalla sola richiesta della Procura di Aversa di mettere sotto controllo i telefoni e di installare cimici ambientali per le ipotesi di reato formulate a carico del sindaco di Lusciano Nicola Esposito, di altri componenti della sua amministrazione e dell’ufficio tecnico, in merito ad una presunta attività di corruzione, messa in opera dagli imprenditori Francesco e Salvatore Nicchiniello, padre e figlio anche loro arrestati nell’ambito della stessa ordinanza e presunti autori di un’attività speculare anche sul fronte di Villa Literno per la famosa costruzione del centro in via delle Dune.

Sempre rimanendo al primo pronunciamento della Cassazione, favorevole al Tamburrino, i giudici della legittimità non devono aver raccolto dal procuratore presso il terzo grado di giudizio, elementi che andassero a confutare la tesi dei difensori, per cui sono stati anche costretti ad entrare nel merito di quelle eccezioni che consentono l’estensione delle intercettazioni da un procedimento ad un altro, da un format di ipotesi di reato ad un altro, che ballano sul crinale che collega l’articolo 270 del codice di procedura penale e l’articolo 266 comma 1 dello stesso (CLIKKA QUI). 

Non trovando gli elementi che giustificassero l’applicazione di un’eccezione (nessuna dirimenza dello status di concorrente al reato così come contestato dalla procura e confermato in prima istanza al Riesame, collegamento intimo tra il caso di Lusciano e quello di Villa Literno quale unico disegno criminoso) la sesta sezione della corte suprema ha annullato il provvedimento con cui il Riesame aveva confermato l’ordinanza, rispedendolo al mittente e consegnandolo ad una sezione diversa.

E qui vengono fuori le incongruenze, le contraddizioni: quando si è svolta la prima udienza davanti al tribunale del Riesame, il pm di Aversa su cosa ha giocato la sua partita: sulle eccezioni previste dal codice di procedura penale e poi riconosciute dallo stesso Riesame riguardanti l’estendibilità delle stesse intercettazioni? O su altro? Evidentemente la linea della Procura di Aversa si è basta sulle eccezioni, tanto è vero che lo stesso Riesame ha motivato il rigetto della richiesta dei difensori, costruendolo proprio su questa comunione del disegno criminoso. Una struttura evidentemente debole che in sede di Cassazione, quando questa è stata chiamata dei difensori a pronunciarsi per la prima volta, ha ceduto, determinando dunque l’annullamento dell’arresto di Tamburrino, la ridiscussione dello stesso al Riesame che, assorbendo gli elementi censurati dai giudici della legittimità e dunque ritenendo non utilizzabili le intercettazioni su Tamburrino, non ha potuto far altro che revocare la misura, determinando la libertà dai domiciliari del primo cittadino, il quale beatamente se n’è tornato a fare il sindaco, compiendo un’operazione, questo lo diciamo noi, veramente inquietante.

In realtà, e questo è l’aspetto incredibile della questione, la richiesta di intercettazione per quanto riguarda l’ipotesi di reato di corruzione ai danni di Tamburrino, era stata presentata dalla procura di Aversa-Napoli nord, e la Corte di Cassazione se n’è accorta sul ricordo ad essa presentato dalla Procura di Aversa, la quale evidentemente si è resettata. La Sesta sezione della Suprema corte afferma che sia il gip che il pm “avevano preso chiara posizione sulla sussistenza dei reati di corruzione poi contestati al Tamburrino, oltre che ad altri indagati, esplicitando chiaramente ogni passaggio della vicenda quale emergeva dalle attività tecniche, ancorchè non si fosse proceduto alle formali iscrizioni che le avrebbero consentite solo all’esito delle intercettazioni stesse.

E ancora: “Le intercettazioni – continuano i giudici della Cassazione nella loro motivazione – non erano state affatto oggetto di un’autorizzazione “in bianco”, atteso che nei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari il vaglio dell’opportunità delle intercettazioni era stato sempre svolto anche in relazione alla possibile ipotesi corruttiva che avrebbe potuto coinvolgere i Nicchiniello, il D’Ausilio ed il Tamburrino.” Fin qui le tesi della Sesta sezione dei giudici romani. Riassumendo, per mesi e mesi, si è ragionato tra Riesame e Cassazione davanti ai rappresentanti della pubblica accusa, del problema, che in realtà non esisteva, dell’estendibilità delle intercettazioni.

Diciamo che gli avvocati difensori hanno fatto bene il loro lavoro. Nel senso che ci hanno provato, ritenendo che la non esistenza materiale delle formali iscrizioni potesse rappresentare un elemento di disconnessione logica da parte della procura che avrà pur mandato qualcuno in quella prima udienza del Riesame, cioè quella in cui, respingendo l’istanza della difesa, tutta la questione è andata per la tangente, spostandosi sull’estendibilità delle intercettazione e collegando la decisione a questo aspetto che in realtà, come scritto prima, non esisteva.

Esistendo invece una documentazione che attestava la piena consapevolezza del presunto coinvolgimento in quelle attività corruttive del sindaco di Villa Literno.

Ora, si attende il terzo pronunciamento del tribunale del Riesame, il quale, la prima volta ha respinto l’istanza di scarcerazione, la seconda volta accogliendo l’annullamento della Cassazione, l’ha accolta, determinando l’uscita dai domiciliari di Tamburrino e la sua riammissione da sindaco. Come si suol dire, partita rivincita e bella.

Amen.