IL NOME. CLAN DEI CASALESI. Messaggi dal carcere e legami con i sodali: ricorso inammissibile per uno dei boss

12 Aprile 2026 - 13:30

Il ricorso riguardava l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 25 settembre 2025, con cui era stata disposta la proroga del regime detentivo speciale

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CASAL DI PRINCIPE – La Settima Sezione Penale (Pres. Raffaello Magi, Rel. Carmine Russo) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Massimo Perrone, ritenuto figura apicale della cosiddetta “nuova gerarchia” collegata al clan dei Casalesi e già condannato a 18 anni di reclusione.

Il ricorso riguardava l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 25 settembre 2025, con cui era stata disposta la proroga del regime detentivo speciale. La decisione è stata esaminata dalla Corte di Cassazione (Sezione VII penale), che ha dichiarato l’impugnazione inammissibile.

La Suprema Corte ha chiarito che, in materia di regime differenziato ex articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario, il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Nel caso di Perrone, invece, le doglianze si concentravano sulla valutazione della motivazione del giudice di merito, ritenuta ampia e coerente.

La difesa di Perrone aveva sostenuto l’assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata; una presunta dissociazione dal clan dei Casalesi e vizi di motivazione nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza.

Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto tali argomentazioni non idonee, evidenziando che non veniva prospettata alcuna reale violazione di legge, ma solo una contestazione nel merito, non consentita in sede di legittimità.

Elemento centrale nella valutazione dei giudici è stato il comportamento tenuto durante la detenzione come l’invio di messaggi dal carcere; la gestione di disposizioni economiche a favore degli affiliati e l’organizzazione di pagamenti, comprese “multe” interne al sistema criminale.

Secondo i giudici, tali condotte dimostrano la persistente capacità di mantenere legami operativi con il sodalizio.

Inoltre, la presunta dissociazione è stata definita “solo labiale”, poiché il gruppo guidato da Perrone risultava comunque confederato con la fazione Bidognetti.

La Corte ha quindi disposto l’inammissibilità del ricorso; la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.