I NOMI. Confisca definitiva da 25 milioni di euro agli eredi del re del cemento di CAPUA

1 Marzo 2026 - 09:30

Di rilevante entità il patrimonio finito sotto sequestro nel 2018

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CAPUA – La seconda sezione della Corte di Cassazione, presidente Angelo Caputo, ha respinto i ricorsi presentati da Beatrice De Simone e dai figli Michele, Giuseppe e Maria Loredana Di Rauso contro il decreto del 24 giugno 2025 della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la confisca dei beni, già disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 2022 nei confronti degli eredi di Stefano Di Rauso attivo nel settore del calcestruzzo deceduto nel luglio del 2017.

Di rilevante entità, il patrimonio lasciato agli eredi: due cave di calcestruzzo, tre autorimesse, due locali adibiti a deposito industriale, 69 terreni, 37 veicoli, 4 polizze vita, 3 appartamenti, un locale commerciale adibito ad istituto di credito e tre uffici per un valore di 25 milioni di euro finito sotto sequestro nel 2018.

Di Rauso fu arrestato nel 2011 per associazione di tipo mafioso nell’ambito dell’indagine della Dda di Napoli cosiddetta “Il Principe e la Scheda Ballerina”, che portò all’arresto di oltre 40 persone per voto di scambio politico mafioso in relazione ad alcune tornate elettorali A Casal di Principe, condannato, in primo grado a nove anni, e deceduto qualche mese dopo.

Nel ricorso i ricorrenti hanno sollevato diverse censure, tra cui: l’illegittimità della confisca per presunta scadenza dei termini di efficacia del sequestro preventivo; l’assenza di pericolosità sociale qualificata in capo a Stefano Di Rauso; la mancanza di prova sulla provenienza illecita dei beni; l’erronea applicazione della normativa in relazione ai beni acquisiti prima del periodo ritenuto rilevante ai fini della pericolosità; la riferibilità al proposto di beni formalmente intestati ai figli. Secondo la difesa, la confisca sarebbe stata disposta oltre i termini previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia) e avrebbe riguardato beni acquistati in epoca anteriore al periodo di accertata pericolosità. Inoltre, veniva contestata la ricostruzione sulla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato, nonché il presunto collegamento con il clan dei casalesi.

La Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi. In primo luogo, ha ribadito un principio consolidato: nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della confisca. Pertanto, anche l’eventuale perdita di efficacia del sequestro per decorso dei termini non impedisce l’adozione della misura ablativa definitiva. La Suprema Corte ha inoltre ricordato che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Non è quindi consentito sollecitare un nuovo esame del merito o delle valutazioni probatorie, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.


Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la Corte di Appello avesse fornito una motivazione adeguata e coerente, fondata: sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e sui riscontri oggettivi relativi ai rapporti con il clan;
sulla macroscopica sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato; sull’andamento anomalo delle società coinvolte, con utili e conferimenti ritenuti incompatibili con le capacità finanziarie lecite del nucleo familiare.
Quanto ai beni acquisiti prima degli anni Novanta, la Cassazione ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la pericolosità sociale rappresenta anche il parametro temporale per individuare i beni confiscabili. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto che la sproporzione patrimoniale emergesse già dalle prime attività imprenditoriali riconducibili al proposto.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La confisca dei beni resta dunque definitiva.