COVID. LEGGI L’ORDINANZA De Luca chiude asili, elementari e medie. Da oggi e fino al 29 gennaio stop al consumo di alcool dalle 22 alle 6

7 Gennaio 2022 - 23:52

In calce all’articolo l’ordinanza n.1 del governatore della Campania contro la quale è possibile ricorrere al Tar. Ennesima “stangata” per i gestori di bar e locali

 

 

CASERTA Lo aveva promesso, lo ha anticipato e, alla fine, lo ha fatto. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato poche ore fa l’ordinanza n.1 del 7 gennaio, con la quale chiude le scuole dell’infanzia, primaria e secondatia di primo grado (scuole medie) a causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica. Non solo: nella stessa ordinanza vieta dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 del mattino il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Un’ulteriore stangata per i gestori di bar e locali pubblici e certo una notizia non positiva (almeno lei) per i tanti bambini e ragazzi che avrebbero voluto tornare in classe ma che saranno costretti alla Dad, almeno fino al 29 gennaio e, a meno di ricorsi al Tar Campania o di provvedimenti nazionali che “superino” l’ordinanza del presidente della Regione Campania. Vediamo, ancora, cosa altro sarà vietato da oggi al 29 gennaio in Campania: “Sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”; è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attivita’ scolastica e
didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si
applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’. Si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni”.

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ordinanza-n-1-del-7-gennaio-2022