IL NOME. Imprenditori strozzati dal clan: sconto di pena per l’estorsore
29 Marzo 2026 - 17:30
La Corte d’Appello di Bologna aveva però respinto la richiesta, ritenendo che tra i vari episodi criminosi non vi fosse un unico disegno originario, soprattutto alla luce della notevole distanza temporale tra i fatti e della loro collocazione in contesti territoriali differenti
CASAL DI PRINCIPE – Con la sentenza n. 9756 la Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del riconoscimento della continuazione tra reati nella fase esecutiva, chiarendo quali siano i limiti entro cui il giudice può muoversi e ribadendo principi ormai consolidati.
Il caso riguarda Pasquale Perrone,45 anni, condannato con più sentenze per reati di estorsione aggravata, che aveva chiesto di unificare tali condanne sotto il vincolo della continuazione per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Corte d’Appello di Bologna aveva però respinto la richiesta, ritenendo che tra i vari episodi criminosi non vi fosse un unico disegno originario, soprattutto alla luce della notevole distanza temporale tra i fatti e della loro collocazione in contesti territoriali differenti.
La difesa ha quindi proposto ricorso per Cassazione sostenendo che alcuni giudici, in precedenza, avevano già riconosciuto la continuazione tra parte di quei reati e che tale elemento avrebbe dovuto essere valorizzato anche per estendere il beneficio agli altri episodi.
La Corte di Cassazione ha accolto solo in parte queste doglianze ritenendo, da un lato, corretta la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha escluso la continuazione tra i reati più risalenti nel tempo e quelli successivi. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la semplice omogeneità delle condotte o il fatto che esse si inseriscano in un medesimo contesto criminale non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un programma unitario. È necessario invece che i reati siano stati concepiti fin dall’inizio come parte di un progetto criminoso unico, almeno nelle loro linee essenziali. In mancanza di tale prova, si è di fronte non a una continuazione, ma a una reiterazione di condotte illecite frutto di decisioni autonome.
Dall’altro lato, però, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha negato la continuazione tra alcuni reati più recenti, oggetto delle sentenze indicate come 2, 3 e 4. In questo caso emerge infatti un elemento decisivo: l’esistenza di precedenti pronunce, sia di cognizione sia di esecuzione, che avevano già valutato in modo non uniforme il rapporto tra quei reati, arrivando in alcuni casi a riconoscere la continuazione.
Dunque il ricorso è stato rigettato per la parte relativa ai reati più lontani nel tempo, mentre l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per quanto riguarda i reati più recenti, affinché la Corte d’Appello proceda a un nuovo esame tenendo conto di tutte le precedenti valutazioni.
