Il buono vale un tesoro, ma le Poste dicono no al pagamento: LA SENTENZA
17 Gennaio 2026 - 15:01
AVERSA – La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello presentato da Poste Italiane S.p.A., confermando la condanna già inflitta dal Tribunale di Aversa Napoli Nord. La vicenda riguarda un buono fruttifero postale del valore di un milione di lire, emesso nel marzo 1995, che due risparmiatori di Caserta avevano cercato di riscuotere nel 2017. A loro era stato risposto che il diritto al rimborso era ormai prescritto.
Il buono, tuttavia, non riportava alcuna indicazione chiara riguardo alla serie di appartenenza, alla scadenza o alla durata, presentando soltanto la generica dicitura “a termine”. La mancanza di questi dati ha reso impossibile stabilire con certezza il termine di prescrizione applicabile, rendendo infondata l’eccezione opposta da Poste Italiane.
La Corte ha ritenuto che l’azienda avesse insistito in giudizio su una tesi palesemente infondata, basandosi su una presunta appartenenza del buono a una serie non indicata sul titolo stesso. Per questo motivo, i giudici hanno confermato la condanna per responsabilità processuale aggravata, imponendo a Poste Italiane un ulteriore risarcimento di mille euro a favore dei risparmiatori, oltre al pagamento del capitale rivalutato e degli interessi maturati.
“L’incertezza documentale non può gravare sul risparmiatore”, hanno sottolineato i giudici, criticando l’atteggiamento pretestuoso tenuto dall’azienda nel corso del giudizio. La sentenza rappresenta un importante precedente per i possessori di buoni fruttiferi postali, ribadendo che il diritto al rimborso non può essere negato per presunta prescrizione quando le informazioni essenziali sul titolo sono assenti o incomplete, soprattutto se il risparmiatore non ha modo di conoscere la disciplina applicabile.
I due correntisti vedono così confermata la vittoria in tribunale, mentre Poste Italiane dovrà adempiere agli obblighi di pagamento e fare i conti con la condanna per lite temeraria, che mette in luce la necessità di evitare comportamenti processuali dilatori a danno dei cittadini.
