IL NOME. Vende auto con fermo amministrativo senza dirlo: CONDANNATO per truffa

14 Marzo 2026 - 11:38

Il procedimento trae origine dalla vendita di un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo e destinata alla confisca. Il proprietario del veicolo aveva concluso la vendita senza informare l’acquirente dell’esistenza dei vincoli sul bene

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PIEDIMONTE MATESE – La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9034 del 2026, Presidente Andrea Pellegrino si è pronunciata sul ricorso presentato da Pasquale Cervella,45enne di Piedimonte Matese, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.

Il procedimento trae origine dalla vendita di un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo e destinata alla confisca. Il proprietario del veicolo aveva concluso la vendita senza informare l’acquirente dell’esistenza dei vincoli sul bene. I giudici di merito avevano ritenuto integrato il reato di truffa, evidenziando come il silenzio dell’imputato circa la situazione giuridica del veicolo avesse indotto l’acquirente in errore e determinato il pagamento del prezzo. La Corte d’Appello partenopea ha confermato la pronuncia del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale all’esito del giudizio dibattimentale, il 45enne è stato dichiarato responsabile del reato di truffa con irrogazione della pena a 1 anno e 4 mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, 600 euro di multa con condanna del risarcimento della parte civile a 1200 euro.

La difesa ha sostenuto che l’imputato era già stato condannato per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, relativo allo stesso veicolo, e che quindi il nuovo processo violasse il principio del ne bis in idem. La Cassazione ha però escluso tale violazione, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui l’identità del fatto deve essere valutata sulla base della triade condotta – evento – nesso causale.

Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile poichè, “non c’è violazione del ne bis in idem, sono diverse le condotte serbate: nel primo caso la mera violazione dei doveri inerenti la qualità di custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e oggetto di confisca, nel secondo caso l’aver raggirato l’acquirente tacendo la sussistenza di vincoli ablativi inducendola in errore circa la libera disponibilità del bene. Serbato poi maliziosamente un silenzio realizzando un ingiusto profitto realizzato dal pagamento del prezzo corrisposto dalla persona offesa”. Altresì “dalle dichiarazioni della persona offesa sono state riferite le trattative con gli intermediari all’esito delle quali era intervenuto l’imputato personalmente che era proprietario della vettura per la stipula dell’atto di vendita nel corso del quale era stata maliziosamente taciuta l’esistenza sul mezzo di vincoli ablatori successivamente emersi”.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna.