L’EDITORIALE. La tessera dei vaccinati annunciata da De Luca è incostituzionale. Odiosa discriminazione tra cittadini

11 Gennaio 2021 - 20:09

di Luigi Adinolfi

Leggo sugli organi di stampa della nuova iniziativa del Presidente della Regione Campania On. De Luca, il quale intende istituire, con l’impiego di fondi della collettività, la “tessera del vaccinato” con tanto di micro chip. Una sorta di “lasciapassare” per godere di una serie di diritti costituzionalmente garantiti (svago, sport, educazione, teatri, cinema, ristorazione, accesso ai luoghi pubblici, palestre, piscine ecc…) a vantaggio di chi si sia vaccinato, con il relativo richiamo.

In pratica nella Regione Campania avremo a breve, in assenza di una norma statale che impone quale obbligatoria la nuova vaccinazione anti Covid – 19, due categorie di cittadini: i vaccinati e non vaccinati al Covid -19. I primi saranno più o meno liberi di tornare ad uno stato di libertà ante Covid-19, i secondi no.

A parere dello scrivente l’idea della tessera del vaccinato è palesemente incostituzionale e crea una odiosa discriminazione tra i cittadini campani, e solo per loro, che non ha alcun supporto normativo.

Ricordo a me stesso che l’obbligo vaccinale è coperto da una riserva assoluta di legge statale ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, che per i non addetti ai lavori significa che solo ed esclusivamente una legge votata dai 2 rami del Parlamento può obbligare i cittadini ad un trattamento sanitario obbligatorio, come è la vaccinazione e prevedere le sanzioni relative in caso di inosservanza (pecuniaria, di divieto di frequentare scuole, di compiere determinate attività lavorative, di svago, di frequentazione, ecc…).

Di conseguenza creare due categorie di cittadini campani in base ad una non meglio specificata (e attualmente oscura) disposizione regionale e/o presidenziale è un atto contrario ai principi del nostro ordinamento, in primis quelli costituzionali.

Detta discriminazione è ancora più odiosa se solo si pensi che anche nella ipotesi in cui ci fosse una legge statale che obbligasse a tanto (che non c’è), comunque ci sono categorie di soggetti che ben possono essere esentati da detto obbligo in ragione di controindicazioni tipiche di tutti i vaccini o perché già immuni.

Del resto allo stato la vaccinazione anti Covid – 19 non è affatto disciplinata da una legge statale, ma è solo “raccomandata” dal Piano Strategico per la vaccinazione pubblicato dal Ministero della Salute il 2.2.20, di difficile collocazione nell’ambito della gerarchia delle fonti, visto che lo stesso ministero lo definisce “Linee Guida”. Tutte le leggi che hanno previsto obblighi vaccinali, come è noto a tutti gli operatori e a tutti i genitori, dividono le vaccinazioni in due macrocategorie: obbligatorie e raccomandate/consigliate. Solo per le prime possono scattare sanzioni e/o limitazioni in caso di inosservanza dell’obbligo legislativamente previsto da una fonte del diritto primaria. Per le seconde nessuna previsione ostativa può essere prevista da un organo amministrativo in caso di mancata sottoposizione al vaccino.

In pratica con l’escamotage della “tessera del vaccinato microcippato”, nuova figura di cittadino dello stato pandemico che gode di tutte (o quasi) le libertà, si sta cercando nel solo territorio campano in via surrettizia di trasformare la vaccinazione anti Covid -19 su base “volontaria” in un obbligo: chi non la possiede, infatti, ha libertà limitate.

In definitiva una nuova divisione sociale da Covid-19 che si aggiunge a quella dei “disperati da Covid-19” (ristoratori, P. IVA, gente dello spettacolo, organizzatori di viaggi, bar, discoteche, palestre, piscine, commercianti, ludoteche, camerieri ecc), contrapposta a quella a quella a cui il Covid-19 li ha resi più ricchi (settore grande distribuzione alimentare, informatici, telecomunicazioni, amazon, sanitari, farmaceutica, commercio cinese, ecc…), che implementa la polarizzazione tra benestanti e poveri (anche di spirito) che la pandemia, come tutte le guerre, ha causato e continua a causare.

Il tutto, a mio sommesso avviso, per gettare ulteriore fumo negli occhi dei cittadini e coprire le reali responsabilità della situazione italiana, tra le più catastrofiche. Fin dall’inizio ho sostenuto (e forse sono stato il primo) che si è arrivato a tanto per il semplice motivo che il Governo non ha aggiornato il Piano Pandemico Nazionale e lo stesso non hanno fatto le Regioni, tra le quali la Campania con i loro Piani Pandemici Regionali e le AASSLL e AAOO con il loro Piani Pandemici Aziendali, a volte malamente confusi con quelli a tutela dei lavoratori previsto dalla D.Lgs. 81/08 e art. 2087 c.c. che sono tutt’altra cosa.

Si è passati inermi direttamente alla dichiarazione dello stato di emergenza da pandemia il 31/01/2020 con delibera della PCM, ignorando tutta la fondamentale fase pre-pandemica che ha lo scopo di evitare quella pandemica e di mitigarne gli effetti.

I responsabili di tutto ciò sono facilmente individuabili e non bisogna usare il “lanternino” per identificarli. Summum ius, summa iniuria affermavano i giuristi latini. Stato, Regioni, ASL e A.O. come minimo all’indomani del 31.1.20 avevano l’obbligo giuridico di adeguare tempestivamente e di dotarsi dei Piani Pandemici alla luce della nuova epidemia. Se un medico del pronto soccorso sbaglia per stanchezza dovuta ai turni estenuanti un intervento sanitario su un paziente, risponde in sede penale dei danni subiti dal malcapitato ed in sede civile con tutto il suo patrimonio. Qui si è ignorata la normativa principale vigente per contrastare le pandemie e/o mitigarle ( best practies e legge scientifica della pandemia) e nessuno dice niente e soprattutto continuiamo ad essere amministrati dagli stessi che avevano l’obbligo giuridico di adoperarsi, tramite la predisposizione e l’aggiornamento dei piani pandemici e loro applicazione nella parte che non necessitava di aggiornamento, e cioè di quasi tutta quella relativa alla fase pre-pandemica. Un paradosso che persone più esperte di me in tema di scienze politiche e sociali e psicologia di massa dovrebbero studiare e prima o poi chiarirci.

Un’ultima annotazione. Da un lato potete benissimo vaccinarvi e rifiutare la tessera con il micro chip, se non altro per evitare ulteriori tracciamenti. Nel nostro mondo digitale il vero nemico da sconfiggere è l’anonimato per chi tesse le file della new economy in cui tutto deve essere profilato per fini commerciali. Dall’altro esistono leggi in Italia che prevedono un indennizzo in caso di effetti negativi collaterali dei vaccini, fermo restando il risarcimento del danno integrale a carico di tutti coloro che hanno in un modo o nell’altro malamente vaccinato o non controllato la validità del prodotto (Ministero Salute, Regione, ASL, Dirigente Medico che somministra il vaccino, Ditta Produttrice). Si tratta della L. n. 210/92 e n. 119/17. Prendetene ben nota e soprattutto ricordatevi che anche se vi costringono a firmare “liberatorie” al momento della vaccinazione, trattasi di clausole vessatorie ex art. 1229 c.c. e per ciò stesse nulle. Se potete non firmarle è meglio. In ragione del principio di “buona fede” e del nemin ledere ex art 2043 c.c., chi vi somministra un vaccino in ogni caso ne risponde degli eventuali danni collaterali “a prescindere”, come diceva il grande De Curtis, dalle “scartoffie” firmate.

Buona salute a tutti.