Lottizzazione abusiva nel casertano, la Cassazione chiude il caso

22 Dicembre 2025 - 17:10

Respinte le impugnazioni contro la sentenza d’appello: confermate le condanne per le opere edilizie realizzate su terreno agricolo

CASERTA – La Corte di Cassazione ha messo definitivamente la parola fine alla vicenda giudiziaria legata a un presunto caso di lottizzazione abusiva nel territorio casertano. Con ordinanza depositata il 28 novembre 2025, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Bujar Lena, Francesco Mormile (di Caserta), Anna Abbonante (di Caivano) e Kade Daci contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna il 23 gennaio 2025.

Il procedimento riguarda una serie di interventi edilizi realizzati su un fondo agricolo, dove erano state installate due abitazioni prefabbricate destinate a uso residenziale, complete di pozzi, impianti fognari, recinzioni e strade di accesso. Secondo le difese, tali opere non avrebbero integrato una lottizzazione abusiva e sarebbero state prive dei requisiti di stabilità; inoltre veniva contestata l’applicazione delle norme antisismiche, l’obbligo di collaudo, la confisca dell’intero terreno, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l’assenza della prescrizione dei reati.

La Suprema Corte, presieduta da Antonella Di Stasi con relatore il consigliere Alessio Scarcella, ha respinto tutte le censure. I giudici hanno evidenziato come i manufatti presentassero caratteristiche di solidità e permanenza tali da determinare una trasformazione irreversibile della destinazione agricola dell’area. È stato inoltre chiarito che la mancanza di allacciamenti alle reti pubbliche non esclude la responsabilità penale, poiché le abitazioni risultavano comunque autonome e concretamente utilizzabili a fini abitativi.

La Cassazione ha ribadito anche la piena applicabilità delle norme antisismiche e dell’obbligo di collaudo, sottolineando che le strutture prefabbricate in legno, essendo stabilmente ancorate al suolo tramite opere murarie e sistemi metallici, non potevano essere considerate precarie. Ritenuta legittima anche la confisca integrale del fondo, poiché l’intera area era stata interessata dagli interventi edilizi, rendendo impossibile individuare porzioni estranee agli abusi.

Respinta infine la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valutata incompatibile con la gravità complessiva delle opere, la pluralità delle violazioni e la mancata esecuzione dell’ordine di rimozione. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che alla data della sentenza di appello i termini non erano ancora maturati, anche tenendo conto delle sospensioni previste dalla legge Orlando.

Con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende. La Cassazione ha infine ricordato che il proprio compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la correttezza logico-giuridica delle decisioni di merito, confermando così la solidità della sentenza impugnata.