Militare casertano violento con la moglie spedito da CASERTA in Sardegna. Ma lui non ci sta e porta le carte in tribunale
18 Gennaio 2026 - 15:30
CASERTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Settima, ha respinto il ricorso presentato da un militare casertano contro il provvedimento di trasferimento d’autorità dalla sede di Caserta a quella di Capo Teulada, in Sardegna. Il militare, in servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito a Caserta, era stato destinato alla nuova sede al termine di un periodo di sospensione disciplinare di dodici mesi, inflittogli nel 2021 a seguito di gravi episodi di violenza e aggressione nei confronti dell’ex moglie.
Il ricorrente aveva impugnato il trasferimento, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato la scelta, ignorato le sue esigenze familiari – tra cui l’assistenza alla sorella disabile e la cura dei due figli minori – e agito con intento afflittivo e sanzionatorio ulteriore.
Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, ha spiegato che il trasferimento era stato deciso in base a una direttiva interna che consente di valutare il mantenimento o meno del personale nella stessa sede dopo una sospensione disciplinare.
La scelta di spostare il militare da Caserta è stata ritenuta necessaria anche per ragioni organizzative: a Capo Teulada si registrava una carenza di personale del 62% per la posizione di fuciliere, corrispondente alla professionalità del ricorrente.
Il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento, osservando che i trasferimenti d’autorità nell’ambito militare rientrano nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione e non richiedono una motivazione dettagliata, salvo che non assumano carattere vessatorio o discriminatorio. Nel caso specifico, il trasferimento è apparso giustificato dalla gravità dei fatti disciplinari precedenti e dalle esigenze di servizio.
Il Collegio ha anche rilevato che, successivamente alla contestazione, al militare era stata offerta come alternativa la sede de L’Aquila, più vicina agli interessi familiari, ma anch’essa caratterizzata da carenze organiche. Ciò ha ulteriormente confermato, secondo i giudici, la ragionevolezza e la non vessatorietà della decisione amministrativa. Conclusivamente, il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese processuali tra le parti per la particolare natura della controversia.
