Porto d’armi, la Questura di Caserta dice no al rinnovo: il TAR conferma la decisione

15 Giugno 2026 - 11:48

Il diniego, adottato nell’ottobre 2022, era stato motivato dalla presenza di una condanna penale per …

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CASERTA – La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da un cittadino contro il provvedimento della Questura di Caserta che aveva negato il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia.

Il diniego, adottato nell’ottobre 2022, era stato motivato dalla presenza di una condanna penale per furto aggravato, relativa a una vicenda di furto di energia elettrica contestata all’interessato nella qualità di amministratore di una società. In primo grado il ricorrente era stato condannato a quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa, con pena sospesa.

Nel ricorso l’interessato aveva sostenuto che la sua responsabilità fosse sostanzialmente riconducibile al ruolo formale ricoperto all’interno dell’azienda e che la vicenda non fosse sufficiente a giustificare un giudizio di inaffidabilità tale da impedire il rinnovo del porto d’armi. A sostegno delle proprie ragioni aveva inoltre evidenziato che, nel 2024, la Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato il non luogo a procedere per improcedibilità per difetto di querela.

I giudici amministrativi hanno tuttavia ritenuto infondate le censure. Nella sentenza viene ricordato che il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce un diritto del cittadino, ma una deroga al generale divieto di portare armi previsto dall’ordinamento. Per questo motivo l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampi poteri di valutazione sull’affidabilità del richiedente.

Secondo il TAR, la normativa contenuta nell’articolo 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza considera la condanna per il reato di furto una causa ostativa al rilascio del titolo autorizzatorio. In tali casi, il provvedimento della Questura assume carattere sostanzialmente vincolato, poiché discende direttamente dalla valutazione preventiva operata dal legislatore in materia di sicurezza pubblica.

La sentenza affronta anche il tema degli effetti delle successive decisioni giudiziarie. I magistrati hanno chiarito che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione. Di conseguenza, la pronuncia della Corte d’Appello intervenuta nel 2024 non può rendere illegittimo il diniego emanato due anni prima.

Il TAR ha comunque precisato che la sopravvenuta declaratoria di improcedibilità potrà essere presa in considerazione dall’Amministrazione qualora l’interessato presenti una nuova istanza di rilascio o rinnovo della licenza.

Con la decisione pubblicata il Tribunale ha quindi confermato la legittimità dell’operato della Questura di Caserta e respinto integralmente il ricorso, compensando però le spese di giudizio tra le parti in ragione della particolarità della vicenda.