“Fuori dal carcere duro può comandare”. Il superboss Francesco Schiavone Sandokan resta al 41-bis
5 Aprile 2026 - 18:30
I giudici hanno basato la loro valutazione sul ruolo apicale di Schiavone nel clan dei Casalesi e sulla sua lunga e rilevante carriera criminale
CASAL DI PRINICIPE – La settima sezione della Corte di Cassazione, presidente Raffaello Magi, ha confermato la proroga del regime di carcere duro (41-bis) nei confronti di Francesco Schiavone, figura storica della criminalità casertana, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla difesa.
Il regime previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario è una misura speciale applicata ai detenuti ritenuti ancora in grado di mantenere contatti con organizzazioni criminali.
La normativa consente proroghe biennali, purché permanga il rischio di collegamenti con ambienti mafiosi o eversivi.
Nel caso in esame, il Ministro della Giustizia aveva disposto una nuova proroga, successivamente confermata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. La difesa di Schiavone ha presentato ricorso denunciando: violazione di legge e carenze nella motivazione del provvedimento. Tuttavia, la Corte ha chiarito un punto fondamentale: nel giudizio di legittimità non è possibile rivalutare i fatti, ma solo verificare eventuali violazioni di legge o l’assenza totale di motivazione. I giudici hanno basato la loro valutazione su diversi elementi: il ruolo apicale di Schiavone nel clan dei Casalesi; la sua lunga e rilevante carriera criminale; la persistente operatività dell’organizzazione; l’assenza di segnali concreti di dissociazione e la condotta carceraria non regolare.
È stato inoltre richiamato un principio consolidato: anche dal carcere, i capi mafiosi possono continuare a esercitare potere e trasmettere ordini tramite familiari o intermediari. Secondo la Corte, in assenza del regime speciale: Schiavone potrebbe ristabilire contatti con l’organizzazione criminale e riprendere un ruolo attivo. Proprio questo rischio giustifica la proroga del 41-bis, considerata necessaria per interrompere qualsiasi collegamento con l’esterno.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha: dichiarato il ricorso inammissibile confermato la legittimità della proroga del 41-bis; condannato il ricorrente al pagamento: delle spese processuali di una somma di 3000 euro alla Cassa delle ammende.
