IL FOCUS. Leggete bene: quello di Caserta è un comune CRI-MI-NA-LE. Siamo a tre anni di proroga con Ecocar srl, mai vincitrice della gara d’appalto del 2012. UNICO AL MONDO

8 Gennaio 2021 - 19:16

L’AMMININISTRAZIONE DELLE PRORGHE – PRIMA PUNTATA/ Questo è quello che scrive il Tar della Campania sulle “proroghe tecniche” accogliendo un ricorso presentato da un’impresa, di fronte a 18 mesi di allungamento del contratto da parte di un Asl

CASERTA (g.g.) – Se qualcuno pensa che il fatto di non aver ottenuto su questo particolare argomento espresso dal nostro lavoro nessun obiettivo di cambiamento nel modo di amministrare la città capoluogo, che il fatto di assistere ad una indulgenza, ma quale indulgenza, ad un’impunità effettuale di chi governa il comune capoluogo, dal sindaco Carlo Marino, agli assessori, ai consiglieri comunali di maggioranza, ai dirigenti, passando per l’ultimo degli impiegati pagnottisti, possa scoraggiarci e possa farci rassegnare all’idea che un sistema tecnicamente illegale come quello vigente da almeno vent’anni a Caserta venga derubricato come sistema legale, come sistema legittimo solo perché qui siamo in un posto in cui la relazione tra il codice penale e le semplici notizie di reato riguardanti fatti della pubblica amministrazione non è regolato dalla Costituzione e dall’articolo che sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale, se qualcuno pensa che tutto ciò ci fermerà, si sbaglia di grosso.

Quanto volte abbiamo scritto delle vergognose proroghe, che tali non sono più, dato che la loro durata le ha trasformate in una surrettizia modalità monarchica, monocratica, fuorilegge ed anti costituzionale di aggiudicazione al di fuori delle regole, di ogni legge, di ogni codice degli Appalti.

Se un contratto che affida ad un’Associazione temporanea d’impresa per 5 anni la raccolta dei rifiuti nella città di Caserta scade, com’è scaduto, nel febbraio 2018 (avete letto bene, febbraio 2018) e oggi ci prepariamo all’ennesimo funerale della legalità, avvicinandosi alla scadenza incredibile dei tre anni di proroga, vuol dire che Carlo Marino e Biondi hanno realizzato, ripetiamo, di fatto, una gara di tipo consolare, di tipo diarchico. Tre anni di proroghe, infatti, sono un affidamento tout-court e rappresentano il 60% della struttura legale dell’affidamento frutto a suo tempo di un procedimento che (almeno sulla carta, molto sulla carta) si era compiuto. Un atto che viene definito proroga, ma che in realtà è un affidamento a tutti gli effetti, realizzato aggirando e poi violando le norme del codice degli Appalti.

Questo è. E se tutto ciò è normale per ogni autorità preposta (a cosa non si sa), per noi normale non è. E attenzione, ci siamo limitati ad affrontare la questione degli anni di proroga, senza approfondire l’altro aspetto ancora più inquietante, cioè che il titolare, il vincitore della gara aggiudicata nel 2012 e contrattualizzata nel febbraio 2013 era un’Ati (come scritto prima) formata da tre soggetti giuridici: dal Consorzio Ecocar, ripetiamo per la millesima volta, il Consorzio e non Ecocar srl, soggetto giuridico differente con partita Iva diversa, dalla Ipi srl e dalla Alba Paciello. E oggi ci troviamo, perché l’hanno deciso Biondi e Marino, ma soprattutto perché nessuno ha obiettato alcunché, nelle mani di Ecocar srl, cioè di quel soggetto giuridico che non appariva direttamente nell’Ati aggiudicataria di un appalto che da ben 8 anni consente a Diodati, Vallarelli & co. di incassare più di un milione di euro al mese (siamo arrivati intorno ai 100 milioni).

Insomma, la gara è stata vinta dall’Ati formata dal Consorzio Ecocar, Alba Paciello e Ipi e saltate la seconda e la terza per problemi di antimafia, non è rimasto il Consorzio Ecocar come normale doveva essere, ma questo soggetto è stato sostituito con una semplice determina di consegna di quattrini, firmata dal dirigente Biondi, dalla Ecocar srl, la quale, tra le altre cose, a sua volta ha affrontato problemi di relazionalità con la criminalità organizzata dai quali è venuta fuori solo grazie al cambiamento della normativa vigente. Noi pensiamo che in nessuna parte del mondo sia successo qualcosa di simile.

Una recente sentenza del Tar Campania che utilizzeremo oggi nella prima puntata, ma che useremo anche nella seconda e nella terza in cui affronteremo altre situazioni, rispetto alle quali non occorrerebbe un giustizialista (e noi siamo l’esatto contrario) per avvertire puzza d’imbrogli a cento chilometri di distanza, si è pronunciata, aggiungiamo noi, si è pronunciata come elemento dell’ampio corpo degli organismi giudiziari, ancora una volta, visto che sulla contiguità dell’istituto della proroga al regno dell’illegalità ci sono tantissime pronunciamenti dei tribunali, anche di quelli penali, su una vicenda che assomiglia molto a quelle casertane e che ha come protagonista un’Asl campana.

L’articolo è stato pubblicato non a caso dal sito www.appaltiecontratti.it

, che si occupa solo di questioni riguardanti affidamenti di pubblici servizi da parte degli Enti Statali o comunque derivati dallo Stato, come ad esempio sono i comuni.

Come leggerete nel testo, ad un’impresa che svolgeva servizi psicosociali e di riabilitazione sono state attribuite ben 5 proroghe, per un totale di 28 mesi. Che non battono il record di Ecocar, arrivata al mese numero 35, ma pure si tratta di un risultato ragguardevole.  In prossimità della scadenza del predetto termine contrattuale, e nelle more dell’indizione della gara per la scelta del nuovo contraente, la ASL aveva fatto ricorso alla citata proroga tecnica del contratto a quel momento ancora in corso, per un periodo di ulteriori sei mesi. Il medesimo contratto era stato poi nuovamente prorogato in favore del raggruppamento affidatario dei servizi in altre quattro occasioni, sulla base di motivazioni di volta in volta imputate alla detta necessità di bandire la procedura per il nuovo affidamento (seconda proroga di sei mesi), all’intenzione di “internalizzare” i servizi rinunciando così all’indizione della gara (terza proroga di sei mesi), alla necessità di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi durante l’esperimento della procedura poi effettivamente indetta (quarta proroga di sei mesi) nonché durante l’acquisizione di personale/servizi/locali inclusi nel contratto in corso col suddetto raggruppamento (quinta proroga di quattro mesi).

Un minuetto stucchevole al cospetto del quale chi ritiene che lo Stato di Diritto abbia un senso dovrebbe dire solo una cosa: “We mariuoli, a chi volete prendere per il culo?”. In conclusione, il ricorso è stato accolto dal Tar, che è intervenuto su richiesta di una delle povere imprese che aveva partecipato alla gara bandita tre anni prima dall’azienda sanitaria, specificando come la proroga tecnica costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, poiché disattende i principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Secondo i giudici, infatti, l’Asl ha agito in grave spregio ai principi e alle norme fondamentali che vigono in materia e che impongono l’affidamento di contratti pubblici mediante l’esperimento di una procedura concorrenziale, programmata e attivata dall’Amministrazione in modo tempestivo, circoscrivendo l’eventuale necessità di ricorrere alla proroga del contratto in corso – ove preventivamente ed espressamente prevista nel bando di gara – a ipotesi eccezionali e limitate nel tempo, per ragioni in ogni caso non dipendenti dalla medesima Amministrazione.

Amen. Ma il Così sia vale per tutti, ma non per il comune di Caserta retto dal Consolato Carlo Marino – Franco Biondi.