MENSA NELLE SCUOLE. La “solita” Mediterranea vince, ma stavolta davanti ai giudici: gara illegittima
28 Giugno 2026 - 17:00
Secondo la società, il disciplinare attribuiva tutti i 100 punti disponibili all’offerta tecnica e nessun punteggio all’offerta economica, rendendo di fatto irrilevante il prezzo proposto dai concorrenti
ALIFE – Il Tar Campania ha accertato l’illegittimità della procedura di gara indetta dal Comune di Alife per l’affidamento del servizio di refezione scolastica relativa a tre anni scolastici, dando sostanzialmente ragione alla società Mediterranea Società Cooperativa che aveva impugnato il bando.
La vicenda nasce dal ricorso presentato dall’azienda contro gli atti di gara, contestando alcuni criteri di valutazione ritenuti lesivi della concorrenza e della parità di trattamento tra i partecipanti.
Secondo la società, il disciplinare attribuiva tutti i 100 punti disponibili all’offerta tecnica e nessun punteggio all’offerta economica, rendendo di fatto irrilevante il prezzo proposto dai concorrenti. Inoltre, una parte consistente del punteggio premiava il possesso o la disponibilità esclusiva di un centro di cottura alternativo, requisito che secondo la ricorrente favoriva alcuni operatori economici rispetto ad altri.
In particolare, il disciplinare assegnava 25 punti alla disponibilità o al possesso esclusivo di un centro di cottura alternativo e ulteriori 5 punti in base alla minore distanza dello stesso centro dal luogo di esecuzione del servizio. In totale, quindi, ben 30 punti su 100 erano collegati a questo elemento.
Già nella fase cautelare il Tar aveva espresso forti perplessità sulla legittimità della procedura, evidenziando come l’obbligo di disporre di un centro di cottura alternativo non condiviso apparisse sproporzionato rispetto alla funzione emergenziale che tale struttura avrebbe dovuto svolgere in caso di indisponibilità del centro principale.
A seguito dell’ordinanza cautelare del Tribunale, l’amministrazione ha deciso di annullare in autotutela l’intera procedura di gara con una determinazione adottata nel maggio 2026.
Nonostante l’annullamento della gara, la società Mediterranea ha chiesto al Tar di pronunciarsi comunque sulla legittimità degli atti ai fini di un eventuale risarcimento del danno, sostenendo di essere stata privata della possibilità di competere ad armi pari e di concorrere concretamente all’aggiudicazione del servizio.
Con la sentenza definitiva, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso sotto il profilo dell’annullamento, poiché la gara era già stata ritirata dall’amministrazione. Tuttavia, i giudici hanno accertato espressamente l’illegittimità della procedura, confermando le criticità già rilevate nella fase cautelare.
Secondo il Tar, risultava effettivamente squilibrata la scelta di attribuire tutto il punteggio all’offerta tecnica, escludendo completamente la valutazione economica. Inoltre, è stata ritenuta sproporzionata la rilevanza assegnata al requisito del centro di cottura alternativo in esclusiva, elemento che finiva per incidere in maniera determinante sull’esito della gara.
Per effetto della cosiddetta “soccombenza virtuale”, il Tribunale ha infine condannato l’ente al pagamento delle spese processuali in favore della società Mediterranea, liquidate in 3mila euro oltre accessori di legge, oltre alle spese già riconosciute nella fase cautelare.
