S.MARIA C.V. Ennesimo monnezza-gale: il Comune aggiudica l’appalto a Balestrieri e Dhi va al Consiglio di Stato. Il nostro punto di vista

30 Aprile 2021 - 18:42

In calce all’articolo, la richiesta odierna presentata dalla Dhi per accedere agli atti della gara e l’istanza, presentata dalla stessa impresa lo scorso 8 marzo, che chiedeva la revoca elencando i guai giudiziari di Balestrieri Appalti e della sua ausiliaria Tekra

 

 

SANTA MARIA CAPUA VETERE  (G.G.) – Una delle caratteristiche migliori della Dhi, sin dai tempi in cui questa azienda specializzata nella raccolta dei rifiuti solidi urbani era amministrata dall’imprenditore Alberto Di Nardi, è stata quella di muoversi in maniera molto efficace sul terreno delle procedure giudiziarie riguardanti “i fatti amministrativi” coincidenti con l’assegnazione della gare d’appalto.

Questa caratteristica è stata conservata e confermata da Dhi anche nel tempo successivo, e cioè da quando Alberto Di Nadi ha lasciato, per effetto dei guai giudiziari da lui attraversati, ogni carica all’interno dell’azienda.

Quando si polemizza sull’esito di una gara, una delle capacità di chi contesta o ricorre è quella di costruire, almeno in apparenza, una struttura argomentativa composta da molte manifatture, da molte rappresentazioni delle proprie ragioni.

Questa è la fase più formale, che serve a fornire l’idea all’altra parte in causa di avere a che fare con gente ferrata, preparata e soprattutto determinata ad andare fino in fondo.

Dhi ha contestato l’esito della gara d’appalto bandita il 29 gennaio del 2020 e aggiudicata alla società Balestrieri Appalti Srl, anch’essa una vecchia conoscenza di Casertace (ma questa è un’altra storia che, statene certi, ritorneremo ad affrontare).

Leggendo con attenzione le 13 pagine, tra testo ed allegati, della richiesta di annullamento in autotutela formulata dalla Dhi, seconda classificata e da tanti anni titolare del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Santa Maria C.V., proroghe comprese, la nostra esperienza di uomini e situazioni se da un lato conferma un eccesso di argomentazioni da parte della Dhi – a scopo di propaganda – dall’altro non si può, onestamente, negare che qualche argomentazione esposta contenga un fondamento che rende discutibile la decisione della commissione di gara, coordinata da Roberto Pirro, altra vecchia conoscenza di Casertace dai giorni del suo arresto per i presunti imbrogli nei Servizi Sociali comunali, di aggiudicare definitivamente alla Balestrieri l’appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per la durata di due anni, muovendosi da una base d’asta di quasi 10 milioni di euro.

Discutibile perché non è sufficiente, a nostro avviso, l’aver legato questa attribuzione alla recente sentenza con la quale il Tar della Campania ha respinto il ricorso, presentato sempre dalla Dhi e finalizzato all’annullamento del citato esito.

I Di Nardi ci hanno fatto perdere un po’ di tempo, oggi pomeriggio, citando una sequenza cospicua di commi dell’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016, meglio noto come Nuovo Codice degli Appalti.

Articolo che regola e struttura la normativa sui motivi di esclusione di un soggetto economico da una qualsiasi gara d’appalto.

Per carità, in punto di diritto Dhi ha fatto bene a metterci a lavorare su un bel po’ dei 14 commi contenuti, con larga profusione di sottocommi e sotto-sottocommi, nel fondamentale art.80.

Ciò perché l’articolo 6, che avrebbe potuto essere scritto anche in un altro modo rispetto al tecnicismo becero che lo associa a tanta parte della legislatura nazionale, rimanda ai commi 1, 2, 4 e 5 per indentificare le situazioni in cui la centrale appaltante può escludere un operatore economico dalla procedura.

Siccome noi non abbiamo un computer in testa e, pur bazzicandovi spesso, non ricordiamo a memoria l’articolo 80 comma per comma, non siamo riusciti a collegare subito il ragionamento che Dhi fa su quelle che definisce pesanti questioni giudiziarie riguardanti Balestrieri Appalti e la sua ausiliaria Tekra, sempre targata Balestrieri, allo specifico comma.

In effetti, sono state citate alcune lettere del comma 5, ma siccome l’articolo lo firmiamo noi, vai a capirlo se mancava qualcosa.

In effetti il punto nodale della contestazione di Di Nardi sta proprio nelle lettere c e c-bis (e in parte c-ter), qualcosa anche nella lettera f-bis del comma 5 (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO).

Sintetizzando il discorso, Balestrieri è considerato “di dubbia integrità e affidabilità” da Dhi, integrando in questo modo una delle cause che devono indurre la stazione appaltante a revocare l’aggiudicazione.

Nella sua istanza-esposto, Dhi fa riferimento ad una storia giudiziaria incardinata al Tribunale di Gela, nella quale sarebbero stati rinviati a giudizio (fonte giornalistica locale) Antonio Balestrieri e Alessio Antonello Balestrieri, padre e figlio, sicuramente indagati per i reati di turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture.

Ancor più grave è la contestazione, formulata da Dhi, su un procedimento giudiziario al Tribunale di Torre Annunziata. Nei documenti della gara di Santa Maria Capua Vetere, stando a quello che scrive Dhi, i rappresentanti della Balestrieri Srl avrebbero segnalato “un giudizio pendente” per truffa e falsità in scrittura privata.

Dhi si dichiara certo e mette nero su bianco, che diversamente da quanto dichiarato da Balestrieri, a Torre Annunziata il giudizio non pende, ma si sarebbe addirittura concluso, con la condanna ad una pena reclusiva, con sospensione, per il legale rappresentate di Tekra, e una condanna non reclusiva, quindi dobbiamo ritenere a una multa o ad un’ammenda, per il legale rappresentate della Balestrieri Srl.

In poche parole, osserva Dhi, la stessa Balestrieri avrebbe rilasciato dichiarazione mendaci sulla loro situazione giudiziaria.

Ciò andrebbe a violare le previsioni del comma 5 dell’articolo 80 del Nuovo Codice degli Appalti.

Dunque, ricapitoliamo: alla lettera c si fa riferimento a “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità”.

Si tratta sempre di una valutazione discrezionale sulla definizione di illeciti professionali. Però, badate bene, basta che alcuni comportamenti inneschino il semplice dubbio sull’integrità per attivare la procedura di revoca.

Il fatto di essere stati rinviati a giudizio per turbativa d’asta e frode nelle pubbliche forniture a Gela e di essere stati condannati in primo grado a Torre Annunziata per truffa e, scrive la Dhi, per falso in atto pubblico (e non in scrittura privata) come dichiarato dal vincitore in sede di gara, può determinare un ragionevole dubbio sull’integrità della balestrieri Srl? Dipendesse dal sottoscritto, sicuramente sì, anche perché si tratta di procedimenti giudiziari già vagliati da giudici requirenti attraverso il rinvio a giudizio, firmato da un Gup, e una sentenza emessa da un giudice monocratico o da un collegio giudicante.

Antonio Mirra, che dice di essere un paladino della legalità ed è anche un avvocato penalista, non può negare che ricorra il requisito del dubbio ai sensi della lettera c comma 5 dell’articolo 80.

Poi ci sono piccoli riferimenti a possibili dichiarazione che non devono arrivare ad essere mendaci, ma che il legislatore definisce “non veritiere”.

Il Comune di S.Maria C.V. avrebbe dovuto, a nostro avviso controllare, se quando Balestrieri ha “autocertificato” la pendenza di un giudizio a Torre Annunziata, la sentenza era già sopraggiunta o effettivamente era ancora in corso di svolgimento la fase dibattimentale.

Questo, ripetiamo, per l’eventuale non veridicità e non per il primo requisito dell’affidabilità, su cui già ci siamo pronunciati prima.

A ciò si collega il sotto-comma c-bis, che recita: “l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Badate bene, se nel sotto-comma f-bis bastano dichiarazione non veritiere, il condizionamento, l’indirizzo dato a una gara d’appalto da “informazioni false e fuorvianti” non deve essere necessariamente accompagnato da un dolo. Basta solamente la negligenza, che è fatto colposo.

Ciò fa capire esattamente, caro avvocato Mirra, quale sia lo spirito di questa norma.

Ed è logico, dunque, come i nostri lettori potranno apprendere dalla lettura dei documenti in calce, che il Consiglio di Stato abbia dato nettamente torto a Balestrieri e Tekra in due distinte sentenze: la prima relativa ad un appalto del Comune di Casola, collegato al fatto penale di Torre Annunziata, e il secondo quando ha accolto il ricorso di chi ha chiesto e ottenuto l’annullamento della gara assegnata alla famiglia Balestrieri al Comune di Pompei.

Amen.

 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PRESENTATA STAMATTINA DALLA DHI: Prot. 3989_30.04.2021 Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della l. n. 2411990 e 53 del D.Lgs. n. 502016

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GARA D’APPALTO DEI RIFIUTI, SPEDITA (ALLEGATI COMPRESI) SEMPRE DALLA DHI LO SCORSO 8 MARZO: Procedura di gara C.I.G.8174068E4A_DHI Prot. 3930 del 08.03.2021_Istanza di annullamento in autotutela del provv.to di agg.ne della gara a favore della Balestrieri Appalti