TERRENI DEL CLAN. Resta in carcere Antonio Schiavone
2 Febbraio 2026 - 09:24
La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai legali del fratello di Francesco Schiavone Sandokan
CASAL DI PRINCIPE – La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Antonio Schiavone, fratello di Francesco Schiavone, Sandokan, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere, disposta per gravi reati di natura patrimoniale aggravati dal metodo mafioso.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, Schiavone avrebbe avuto un ruolo centrale nella gestione e nella possibile alienazione dei terreni in località Selvalunga a Grazzanise riconducibili alla sua famiglia, ritenuti provento di attività illecite. Un sistema fondato su intestazioni fittizie, gestione occulta dei terreni e utilizzo della forza intimidatrice derivante dal radicamento criminale del clan sul territorio.
La difesa aveva contestato l’ordinanza sotto molteplici profili, denunciando una motivazione apparente, il travisamento delle prove, l’inutilizzabilità di alcune intercettazioni ambientali e l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che la vicenda si sarebbe svolta in un contesto meramente familiare e non mafioso.
La Suprema Corte ha tuttavia ribadito un principio consolidato: il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti. Le censure difensive sono state ritenute dirette esclusivamente a sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito, operazione non consentita in Cassazione.
Quanto alle intercettazioni contestate, la Corte ha chiarito che le captazioni ambientali, se regolarmente autorizzate, sono pienamente utilizzabili in sede cautelare, così come le dichiarazioni di tipo “de relato”, che assumono valore indiziario e devono essere valutate nel loro complesso.
Particolare rilievo è stato attribuito alla corretta applicazione dell’aggravante del metodo mafioso: secondo la Cassazione, è sufficiente che la condotta sia idonea a evocare la forza intimidatrice del clan, anche in assenza di minacce esplicite, soprattutto in territori storicamente caratterizzati dalla presenza mafiosa.
Infine, in tema di esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista per i reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p., non avendo la difesa fornito elementi idonei a superarla.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della custodia cautelare in carcere.
