La rottamazione salva una nota azienda da una super multa dell’Agenzia delle Entrate
30 Agosto 2023 - 16:11
La sentenza della Corte di Cassazione dopo l’ammissione di questo debito a questo tipo di definizione agevolata.
PIETRAVAIRANO – Difficilmente la Corte di Cassazione, se fosse entrata nel merito avrebbe accolto il ricorso estremo e definitivo presentato dall’azienda Famar Brevetti srl, sede Pietravairano, attiva nel settore del riscaldamento con fonti di energie rinnovabili per cancellare una super multa, irrogata dall’Agenzia delle Entrate di Caserta e confermata sia dalla commissione tributaria provinciale, sia, in sede di appello, da la commissione tributaria della Campania, che, al pari di quella provinciale, aveva respinto i ricorsi di Famar Brevetti srl.
La contestazione da cui era nata la sanzione riguardava il mancato inserimento della vendita di un immobile del valore di oltre 1.288mila euro, tra i redditi dichiarati nel 2009, manco a dirlo proprio l’anno in cui l’Ires, imposta sui redditi delle società, ha sostituito l’Irpeg imposta sui redditi delle persone giuridiche.
Questa mancata dichiarazione riguardava una sezione fisica di un immobile venduto dalla Famar ad un altro soggetto . L’altra parte, cioè due depositi e un piazzale, risultavano correttamente venduti e dichiarati per la somma di 170mila euro. In questa area c’era, per l’appunto, anche un immobile di proprietà del cedente venduto per oltre 1.288mila euro la cui omissione secondo le motivazioni collegate alla multa erogata. E’ chiaro che la mancata dichiarazione di questo immobile e del suo valore sfalsava tutte le cifre della documentazione di reddito dell’azienda con una contestuale sottrazione all’imponibile da tassare, di un evidente maggiore reddito. Nel dettaglio la sanzione era pari al 5% del corrispettivo totale non documentato. Detto degli esiti dei ricorsi in commissione tributaria provinciale e in appello presso la commissione tributaria regionale, la Famar presentava ricorso anche in cassazione. Ne mentre veniva decisa dal governo allora in carica una delle rottamazioni. E anche questa cartella esattoriale contenente la multa rientrava a far parte con il lasciapassare dell’agenzia delle entrate. A quel punto, la Famar evidenziava, dentro all’istanza di ricorso questa novità e di qui la corte di cassazione, pur non considerando estinto il debito comprensivo della parte della multa sopravvissuta alla rottamazione stabiliva l’inammissibilità di un ricorso che all’inizio piantava alla cancellazione della sanzione e che nel seguito era stato arricchito e integrato dalla sostanziale novità della rottamazione.