Storia di un padre e di un figlio: il cambio di appalto nel servizio rifiuti. Il diritto al passaggio di cantiere di un lavoratore, il contratto a termine divenuto indeterminato
24 Ottobre 2023 - 00:00
Quando sono arrivati nel mio studio il genitore era terrorizzato perché temeva che il figlio rimanesse senza lavoro e senza prospettive. Il discrimine dei 240 giorni della clausola sociale e la decisione del giudice sull’esecutività ex tunc, ossia retroattiva
Il caso giurisprudenziale che affrontiamo questo mese ha per protagonista un lavoratore, del quale, come emergerà nel corso della narrazione, rileva anche la sua figura di figlio.
A dirla tutta, sebbene il soggetto interessato dalla vicenda processuale sia il figlio, sarà il legame con il padre il filo conduttore di questa storia. Ancora ricordo il giorno di metà settembre di qualche anno addietro, quando i due si presentarono allo studio per rappresentare quanto fosse loro accaduto. All’impronta si trattava della notoria circostanza per la quale un lavoratore, con mansioni di operatore ecologico, assunto alle dipendenze di una società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani di un Comune, pur essendo stato addetto in via ordinaria ad uno specifico cantiere per il tempo necessario previsto dalla clausola sociale (nel caso in oggetto, secondo le norme del CCNL Igiene Ambientale, 240 giorni precedenti il subentro della nuova società), all’atto del subentro della nuova società vincitrice della gara di appalto non veniva assunto.
Tuttavia, a rendere la vicenda più interessante e diversa da quelle che ordinariamente accadono, vi era il fatto che il padre fosse stato storicamente addetto, a sua volta, a quel cantiere e solo al momento del suo pensionamento fosse stato assunto il figlio, senza che tale situazione di fatto, però, fosse formalizzata.
Inoltre, il nostro personaggio principale veniva assunto a tempo determinato e solo dopo l’aggiudicazione della gara di appalto alla nuova società l’uscente provvedeva alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Su queste premesse, la società subentrante nell’appalto, eccependo che il lavoratore non fosse un’unità storicamente addetta al cantiere, ovvero non facesse parte delle unità per le quali il Comune, quello di San Prisco nello specifico, pagasse il relativo servizio, nonché l’assunzione a tempo determinato, laddove la trasformazione a tempo indeterminato fosse avvenuta solo pochi giorni prima dell’effettivo passaggio di cantiere, non provvedeva all’assunzione del lavoratore.
Lavoratore, ma anche figlio. Il padre, nel raccontare la vicenda, piangeva.
Era malato di cuore. Temeva che se fosse mancato lui il figlio sarebbe rimasto solo, senza un lavoro e impossibilitato a provvedere a se stesso. A me era già capitato di fare una promessa ad un padre malato, il mio. In quella occasione, pur avendo mantenuto la promessa, i tempi di realizzazione della stessa mi avevano impedito di leggerne la soddisfazione negli occhi perché venuto a mancare prima.
Questa volta non sarebbe accaduto.
Abbiamo depositato ricorso in Tribunale chiedendo che venisse riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della subentrante. All’esito del giudizio, il Tribunale di S. Maria C.V., in persona del Giudice Unico, dottoressa Francesca Stefanelli, accogliendo le tesi difensive del lavoratore, sul premesso carattere precettivo dell’art. 6 del CCNL Igiene Ambiente, che contiene la clausola sociale in virtù della quale l’impresa subentrante assume ex novo tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico cantiere, ha riconosciuto il diritto del lavoratore all’assunzione alle dipendenze della subentrante, osservando che la permanenza ordinaria del lavoratore sul cantiere per il tempo dei 240 giorni previsti dalla norma contrattuale fosse, oltre che non contestata dalla società uscente (pure citata in giudizio), provata dalla documentazione agli atti (buste paga e elenco redatto dall’uscente) e, con riferimento alle peculiarità proprie della specifica vicenda, che il lavoratore aveva, in ogni caso, sostituito altra unità storicamente adibita sul cantiere (il padre), così realizzandosi, sebbene solo nella sostanza, la variazione di organico utile alle assunzioni di cui al comma 2, terzo capoverso, dell’art. 6 del CCNL Igiene Ambientale.
Inoltre, la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, sebbene avvenuta nell’ambito dei 240 giorni precedenti il passaggio, opera ex tunc, ossia con effetto retroattivo, risultando dai cedolini paga sempre la data iniziale di assunzione del 7 settembre 2020 e mancando tracce significative della volontà delle parti di operare diversamente, infatti non sono mutate le mansioni né il lavoratore ha percepito le spettanze di fine rapporto.
Per tutti questi motivi al lavoratore è stato riconosciuto il diritto all’assunzione alle dipendenze della società subentrante nell’appalto e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento, fino alla effettiva costituzione del rapporto.
Ora, il lavoratore ha un posto di lavoro a tempo indeterminato sul cantiere rsu del Comune di San Prisco, con il diritto a passare, in futuro, alle dipendenze delle società che si susseguiranno nell’appalto in questione. Il padre è un uomo sereno e felice e mi ha abbracciato. Missione compiuta.
Nella vostra quotidianità fate sempre ciò che vi rende felici e ricordatevi di abbracciare le persone che amate, ma quando si tratta di lavoro rivolgetevi ad un buon avvocato!
– A cura dell’avvocato Delia Orsillo