SAN FELICE. Piazza Giovanni XXIII e altri beni: il Comune si dichiara proprietario, ma restano dubbi
30 Giugno 2025 - 15:10

SAN FELICE A CANCELLO – lo scorso 25 giugno si è tenuto il Consiglio comunale del Comune di San Felice a Cancello.
Tra i vari punti all’ordine del giorno, abbiamo preferito approfondire il punto 2 che prevedeva l’approvazione della dichiarazione di proprietà immobili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della legge n. 13 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, e ss.mm.ii.
In buona sostanza, l’amministrazione comunale si è resa conto di aver utilizzato ed effettuato lavori con fondi pubblici su terreni non formalmente intestati al comune, ma ai privati, ultimi tra tutti quelli relativi alla pavimentazione di una parte della piazza Giovanni XXIII. E quindi, per procedere all’accatastamento di tali immobili, giustificata dal fine di intercettare quanti più finanziamenti possibili, l’attuale maggioranza ha portato in Consiglio una procedura veloce con la quale, assumendomene le responsabilità, ha approvato la dichiarazione di proprietà delle suddette particelle, in quanto le aveva gestite per molti anni.
Dalle dichiarazioni del primo cittadino Emilio Nuzzo, che si dice fiero di aver adottato questa delibera, sinonimo di responsabilità e coraggio, si evince che questo era un atto quasi dovuto, in quanto per anni, le passate amministrazioni, pur conoscendo le irregolarità presenti sul territorio, le hanno ignorate.
E a questo punto ci sorge il primo dubbio: ma l’attuale Sindaco, non ha già ricoperto tale incarico nel 2011, installando oltretutto pannelli fotovoltaici su alcuni istituti scolastici (che ancora oggi risultano intestati a privati)? Perché non ha adottato tale procedura all’epoca?
Parecchi dubbi sono sorti anche in sede di discussione del punto, in quanto sono stati chiesti chiarimenti tecnici sulle modalità di acquisizione a patrimonio comunale non solo da parte del gruppo consiliare Speranza, ma anche da parte della consigliera indipendente Izzo Michela che, probabilmente insoddisfatta dalle motivazioni tecniche della delibera, si è astenuta in fase di votazione.
Proviamo a dare noi questo chiarimento, soffermandoci sull’efficacia dichiarativa di tale delibera.
Rammentiamo
Qualcuno potrebbe contestarci però che il comune detiene tali particelle da più di quaranta anni e che, pertanto, le ha acquisite per usucapione. Anche in tal caso, rammentando istituti giuridici basilari che ogni politico dovrebbe conoscere, rappresentiamo che l’usucapione è sì un modo di acquisto di proprietà a titolo originario, ma, in caso di contrasti, deve essere accertato e dichiarato attraverso una procedura di usucapione con la quale si valuta il possesso ininterrotto del bene nel tempo.
Inoltre, precisiamo ancora, che, trattandosi di beni di interesse pubblico per i quali si necessita di un provvedimento inoppugnabile (al fine di evitare contenziosi), si applica il Testo Unico Espropri e non il citato art. 58 della L. 133/2008 che riconosce efficacia solo dichiarativa (e non costitutiva) della proprietà degli immobili disponibili sul territorio comunale, trattandosi in questo secondo caso solo di una mera ricognizione degli stessi.
In particolare, l’art. 42 bis TU Espropri prevede che “l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”. Solo così, l’amministrazione avrebbe potuto risolvere la discrasia tra la situazione di fatto e giuridica, tanto ambita dal Sindaco, senza aumentare il rischio di eventuali contenziosi.
Tale delibera, quindi, sembra molto rischiosa per l’ente che, pur non essendo in dissesto (in quanto sono trascorsi più di 5 anni dalla sua dichiarazione), si comporta come se lo fosse, a causa di una scelta, a dire del Primo Cittadino, prudenziale. Infatti, questo provvedimento ha aumentato il rischio di contenziosi perché, qualora un cittadino contestasse l’utilizzo continuato nel tempo da parte del Comune, dovrebbe attivarsi una procedura giudiziale volta all’accertamento del diritto che comporterebbe al Comune il pagamento di ulteriori spese legali, oltre che l’eventuale indennizzo previsto dal TU espropri.
In conclusione, si tratta, a nostro avviso, sicuramente di una procedura velocizzata, ma anomala perché espone gli amministratori che hanno votato a favore al rischio di una eventuale responsabilità per danno erariale.