LA RICHIESTA DI ARRESTO PER ZANNINI. L’accusa di concussione? Se ne può discutere, ma giù il cappello di fronte ai pm che l’hanno argomentata con serietà, coscienza e vaste competenze giurisprudenziali. Iodice minacciato e vi spieghiamo il perché
10 Febbraio 2026 - 19:13
Ci siamo soffermati oggi sul ragionamento dei magistrati della Procura che hanno studiato sillaba per sillaba i pronunciamenti della Corte di Cassazione che a Sezioni Unite ha sancito che una minaccia, dalla quale deriva un ingiusto danno, può concretizzarsi anche in modo implicito, velato e allusivo purché riveli una carica intimidatoria analoga alla minaccia esplicita. Ora se un direttore generale della sanità campana, ossia Postiglione, non avendo alcun titolo per farlo essendo questa competenza del dg dell’ASL chiama a sé Iodice e in termini spicciativi gli dice…..
CASERTA (g.g.) – Il nocciolo dell’accusa di concussione nei confronti di Giovanni Zannini è rappresentato da un ragionamento molto serio e soprattutto ponderato, pensoso, consapevole della necessità di dover mettere a fuoco un reato, che ha la sua complessità costitutiva nel momento in cui deve porre in relazione più comportamenti che da una causa, quella della minaccia, arrivano o alla decisione della vittima di questa minaccia, di piegarsi ai voleri del minacciante, oppure, decidendo di non piegarsi, sopportando il fio, la conseguenza reale di una minaccia che trova, in tal modo, la sua esecuzione.
Così sarebbe successo, secondo i pubblici ministeri, Giacomo Urbano e Gerardina Cozzolino, a Enzo Iodice, vittima della minaccia di Giovanni Znanini che, nel caso di specie, ha avuto come conseguenza la realizzazione esecutiva della stessa, vale a dire la defenestrazione della carica di direttore sanitario dell’ASL di Caserta.
Esiste, dunque, una costruzione temporale di azioni che va configurata prima di tutto come minaccia. Ma come si connota nella giurisprudenza una minaccia? Cos’è in realtà? I pm fanno riferimento a pronunciamenti concreti della Corte di Cassazione, cioè dell’organo supremo delle giurisdizioni italiane, quello, dunque, con maggior autorevolezza giurisprudenziale.
La Cassazione nella sua configurazione più forte quella in cui i suoi pronunciamenti si configurano come tombali cioè quando si pronuncia a Sezioni Unite afferma che la minaccia “può essere ricavata dalla norma incriminatrice della minaccia-fine ai sensi dell’articolo 612 del codice penale (CLICCA PER LEGGERLO) risiede nella prospettazione ad altri di un “ingiusto danno”, che è nel dominio dell’agente realizzare.”
Nel caso specifico non si può assolutamente negare che Enzo Iodice, in pratica messo alla porta dal direttore generale della sanità campana, Antonio Postiglione, abbia subito un ingiusto danno, anche perché nessuna contestazione gli è stata fatta dall’unico soggetto che per legge avrebbe avuto la titolarità per farla ossia il direttore generale dell’ASL di Caserta, Amedeo Blasotti, cioè di colui, il quale, in via esclusiva possiede la potestà per nominare o revocare il direttore sanitario o il direttore amministrativo. Noi siamo arrivati alla convinzione che Iodice sia stato vittima di un ingiusto danno. E non c’è dubbio che Giovanni Zannini possedesse, così come ha dimostrato il fatto che Amedeo Blasotti sia stato tagliato fuori completamente dall’operazione “ammazza Iodice” avesse quella che la Cassazione definisce la “potestà della gente”
I magistrati che fanno un altro mestiere rispetto al nostro approfondiscono ulteriormente, in senso definitorio, il concetto di ingiusto danno. E qui c’è ancora la Corte di Cassazione a Sezioni Unite a soccorrere questa necessità: “il danno oggetto della minaccia, per essere ingiusto in senso giuridico, secondo le Sezioni Unite, deve essere contra ius, vale a dire contrario alla norma giuridica e lesivo di un interesse personale o patrimoniale della vittima riconosciuto dall’ordinamento”.
Attenzione: sempre la Cassazione non stabilisce una sorta di postura unica quella di una violenza morale esplicita e brutale ma può assumere, sviluppando l’effetto dell’ingiusto danno, così come questo è definito nel già citato articolo 612, diverse forme. I giudici supremi scrivono infatti che la minaccia “può essere implicita, velata, allusiva più blanda ed assumere finanche la forma del consiglio, dell’esortazione, della metafora, purchè tali comportamenti evidenzino, in modo chiaro, una carica intimidatoria analoga alla minaccia esplicita”
Ora, se il giorno 18 settembre 2023 Antonio Postiglione convoca a Napoli Enzo Iodice e affronta con lui un argomento rispetto al quale Postiglione non ha alcuna competenza giuridica visto che la posizione del direttore sanitario è, come detto, sotto la potestà del direttore generale dell’ASL se gli dice vai all’ospedale San Pio di Benevento, se gli dice ancora, come Iodice dichiara ai magistrati che lo interrogano, che “a Caserta c’è un problema” questo si chiama in un solo modo: aut aut erogato per giunta sine titulo direttamente da un’autorità che non ha titolo per farlo. Dunque, cos’è mai ciò se non “una carica intimidatoria analoga ad una minaccia esplicita?”
Se un direttore generale interviene politicamente violando le sue prerogative questo non può non essere un riscontro oggettivo rispetto alle parole utilizzate da Zannini nei confronti di Iodice sia direttamente con lui sia con altri interlocutori. Non c’è alcun motivo per il quale un’autorità come Postiglione possa decidere di entrare a gamba tesa, sapendo bene di non poterlo fare per legge ma sapendo bene, anche, che Blasotti si sarebbe rifiutato di fare il lavoro sporco. Zannini ha detto al cospetto di più persone, vantandosene, che Iodice aveva i giorni contati perché non allineato alle sue posizioni ma soprattutto aveva raccontato che la sua reazione cioè la decisione di smuovere Postiglione per mandare via Iodice fosse dovuta a richieste che secondo la Corte di Cassazione sono assimilabili in tutto e per tutto alla minaccia esplicita
Si può discutere, e se ne discuterà sul ragionevole dubbio relativo all’esistenza di un reato di concussione, ma non si potrà mai dire che i pubblici ministeri di Santa Maria Capua Vetere lo abbiano contestato a Zannini in maniera superficiale e facilona. Al contrario hanno dovuto mettere faticosamente insieme parole e comportamenti, propositi ed azioni coniugandole con ciò che la giurisprudenza della Cassazione definisce come minaccia sulla base costituiva del reato di concussione così come questo è regolato dall’articolo 317 del codice penale. C’è una causa e c’è un effetto per quanto ci riguarda non avendo il problema di dover stabilire solo le valenze giuridiche di questa vicenda ma avendo la possibilità di affrontarla anche e soprattutto dentro al perimetro della valutazione politica per noi, di CasertaCe, non esiste il ragionevole dubbio ma esiste solo quella condanna politica che ci ha indotto a scrivere nella maggior parte degli articoli dedicati alla richiesta di applicazione di misure cautelari molto gravi nei confronti di Giovanni Zannini e questi, politicamente, con le armi della democrazia va eradicato e debellato come i virus più gravi, quelli che hanno terrorizzato il genere umano per citarne due a caso, colera e covid.
