LA STORIA. Invalido viene assunto nella scuola, ma viene escluso: “non ha i requisiti”. Non si arrende e porta il Ministero in tribunale
30 Maggio 2026 - 10:17
CASERTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di un uomo residente nella provincia di Caserta, escluso dalla graduatoria permanente del personale Ata della scuola per il profilo di collaboratore scolastico. Il Tar ha annullato il provvedimento di esclusione e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese legali.
Il ricorrente aveva presentato domanda per l’inserimento nella graduatoria Ata 2024 della provincia di Latina. Il bando richiedeva almeno ventiquattro mesi di servizio nel medesimo profilo o in profili dell’area immediatamente superiore. Il lavoratore dichiarava di aver prestato servizio come collaboratore scolastico per tre anni consecutivi, dall’anno scolastico 2021-2022 al 2023-2024, presso un istituto comprensivo statale della provincia di Latina. Dichiarava inoltre di essere invalido all’ottanta per cento, disoccupato e iscritto al centro per l’impiego del beneventano.
Nonostante ciò, l’ufficio scolastico regionale per il Lazio lo escludeva dalla graduatoria con un decreto del settembre 2024. La motivazione faceva riferimento a una corrispondenza con l’ufficio scolastico di Caserta, ma senza specificare elementi concreti. Il lavoratore non riceveva alcuna comunicazione di avvio del procedimento e veniva a conoscenza dei motivi dell’esclusione solo dopo la presentazione del ricorso. L’amministrazione, inoltre, non si costituiva nemmeno in giudizio.
Il Tar ha accolto il ricorso. Per i giudici, il lavoratore possedeva effettivamente i requisiti richiesti dal bando, avendo maturato più di ventiquattro mesi di servizio. L’amministrazione non aveva svolto un’adeguata istruttoria e non aveva dimostrato il contrario. È stata invece respinta la domanda di risarcimento dei danni, presentata solo in una fase successiva del giudizio e non ritualmente notificata. L’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in duemila euro. La sentenza è stata depositata il 30 maggio 2026.
