San Cipriano d’Aversa: nulle tutte le intimazioni Sogert che hanno ad oggetto i canoni idrici
19 Giugno 2026 - 13:58
Il Giudice di Pace annulla gli atti Sogert e chiarisce che il canone idrico non è un tributo
Importante pronuncia del Giudice di Pace di Napoli Nord in materia di canoni idrici del Comune di San Cipriano d’Aversa. Con sentenza n. 3350/2026, pubblicata il 19 giugno 2026, il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione proposta dai cittadini, patrocinati dall’Avv. Marcantonio Capoluongo, annullando gli atti notificati da Sogert per conto del Comune di San Cipriano d’Aversa. La decisione assume un rilievo enorme per tutti gli utenti raggiunti da intimazioni Sogert aventi ad oggetto il pagamento dei canoni idrici. Il principio affermato dal Giudice è chiaro: il canone idrico non ha natura tributaria, ma costituisce un corrispettivo di diritto privato collegato alla somministrazione del servizio acqua. Di conseguenza, non può essere trattato come una tassa e non può essere richiesto mediante strumenti propri della riscossione tributaria. Il passaggio decisivo della sentenza è netto: il Comune, in materia di canone idrico, non è titolare di potestà impositiva e non può emettere avvisi di accertamento ai sensi della normativa prevista per i tributi. L’atto denominato “avviso di accertamento” deve quindi ritenersi nullo per difetto assoluto di attribuzione. Da ciò discende una conseguenza dirompente: sono nulle tutte le intimazioni Sogert che hanno ad oggetto i canoni idrici del Comune di San Cipriano d’Aversa, in quanto costruite su una pretesa qualificata e riscossa secondo uno schema giuridico non corretto. Non si tratta di una questione meramente formale. La nullità incide direttamente sulla posizione del cittadino, perché impedisce che simili atti possano produrre effetti preclusivi. L’utente, quindi, non può essere considerato decaduto dal diritto di contestare la richiesta di pagamento solo perché non ha impugnato precedenti avvisi, quando quegli avvisi risultano già viziati in radice. La vittoria ottenuta dall’Avv. Marcantonio Capoluongo assume, dunque, un valore che va ben oltre il singolo giudizio. Il lavoro difensivo ha consentito di mettere in luce l’erroneità dell’intero impianto utilizzato per la riscossione dei canoni idrici, contestando sia la natura degli atti notificati sia la fondatezza sostanziale delle somme richieste. Il Giudice, infatti, ha censurato anche il metodo di calcolo dei consumi, rilevando che le fatture poste a base della pretesa erano fondate su consumi presuntivi e forfettari, senza l’indicazione delle letture effettive del misuratore. Una modalità di fatturazione che impedisce all’utente di controllare la correttezza degli importi richiesti e che viola gli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione ARERA. Secondo la sentenza, nei rapporti di utenza grava sul gestore del servizio l’onere di provare l’esatto ammontare del credito, dimostrando l’effettiva erogazione dei metri cubi fatturati. La semplice produzione di una fattura priva delle letture effettive non basta a provare il credito. Altro punto fondamentale riguarda il cosiddetto “minimo garantito” o “minimo impegnato”. Anche su questo aspetto la decisione è chiara: l’utente può essere obbligato a pagarlo solo se il Comune dimostra per iscritto che tale clausola sia stata esplicitamente accettata. In mancanza, il cittadino è tenuto a pagare esclusivamente il corrispettivo commisurato all’effettivo consumo. La pronuncia rappresenta quindi una forte affermazione dei diritti degli utenti di San Cipriano d’Aversa e conferma la necessità che ogni richiesta di pagamento sia fondata su atti legittimi, consumi reali e prove concrete. Il messaggio che arriva dal Giudice di Pace è inequivocabile: il canone idrico non è una tassa, le intimazioni Sogert relative ai canoni idrici sono nulle e i cittadini non possono essere chiamati a pagare somme determinate in modo presuntivo, senza letture effettive e senza un valido fondamento giuridico. Una vittoria importante per i cittadini e per l’Avv. Marcantonio Capoluongo, che ha patrocinato la causa ottenendo l’annullamento degli atti impugnati e aprendo una strada significativa per la tutela degli utenti raggiunti da analoghe richieste di pagamento.


