CASSAZIONE. Confermata la confisca milionaria al re del cemento “amico” del clan Belforte
22 Ottobre 2025 - 12:56

Rigettato il ricorso della famiglia Pontillo: per i giudici, la Co.Cem. era “nata mafiosa” e i beni confiscati sono sproporzionati
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MARCIANISE – La Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha rigettato i ricorsi proposti da Angelo Pontillo, Rosina Porfidia, Maria Pontillo e Giovanni Giuseppe Pontillo, confermando in via definitiva il provvedimento di confisca patrimoniale emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e poi confermato dalla Corte d’Appello di Napoli il 1° aprile 2025.
Il caso trae origine dalla richiesta di misure di prevenzione patrimoniali avanzata dalla DDA e dalla DIA di Napoli, sulla base di una presunta sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati dai membri del nucleo familiare Pontillo, ritenuti contigui al clan Belforte.
Il ricorso, basato su otto motivi, contestava, tra l’altro, la retrodatazione al 1996 della pericolosità sociale di Angelo Pontillo, già sottoposto in passato a misura di sorveglianza speciale, nonché la valutazione della prova tecnica difensiva e l’interpretazione dei flussi finanziari familiari.
Secondo la difesa La decisione dei giudici di merito avrebbe violato principi di diritto, travisato le prove e ignorato elementi giustificativi come una vincita al gioco e l’accollo di mutui.
Ma la Suprema Corte, con sentenza n. 32934/2025, ha confermato la correttezza dell’impianto motivazionale delle sentenze precedenti, sottolineando che: “la retrodatazione è ammissibile in presenza di nuovi elementi indiziari,
il diritto di difesa è stato pienamente garantito, non sussiste alcun travisamento probatorio rilevante ai fini della legittimità.“
In particolare, i giudici hanno evidenziato come la gestione della società Co.Cem. srl da parte di Pontillo fosse indice della fiducia criminale riposta in lui dal clan e di un inserimento stabile nei circuiti mafiosi ben prima del 1999.
Con il rigetto definitivo dei ricorsi, la Cassazione ha anche disposto la condanna alle spese processuali per i ricorrenti.