ELEZIONI A SAN FELICE. Emilio Nuzzo, esclusione neanche da scuole serali. Ricorso presentato e mega topica della commissione elettorale
29 Aprile 2019 - 11:16
SAN FELICE A CANCELLO – (Gianluigi Guarino) Cerchiamo di fare un pò di ordine, perchè, come al solito, la rete, da una parte, è libertà, dall’altra parte, è ignorante incasinamento, sulla vicenda dell’esclusione per incadidabilità decisa dalla commissione elettorale, mandamentale o come si chiama lei (a noi fanno venire l’orticaria queste definizioni da burocratese medievale), di Emilio Nuzzo, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali del 26 maggio, a San Felice a Cancello.
Chi ha seguito CasertaCe ma qualcuno che conosce il sottoscritto, professionalmente parlando, sin dai tempi della sua direzione, a sovranità limitatissima, stando nell’anno e mezzo che va dal dicembre 2003 ai primi mesi del 2015 (non a caso record di vendite di quel giornale ineguagliato) del Corriere di Caserta, ricorderà che abbiamo più volte scherzato, a noi che piace cazzeggiare goliardicamente, sulla vicenda, appartenente comunque alla sfera della cronaca nera, dei Nuzzo, germani pistoleri, Emilio e suo fratello che non tolleravano intrusi attorno al proprio ranch.
Nuzzo, a quei tempi, era consigliere provinciale. Ebbe dei problemi seri per una pistola, ma tutto sommato la vicenda incrociò l’indulgenza dell’autorità giudiziaria che, avendo compreso di non trovarsi di fronte ad un criminale, ad un delinquente con matricola, ma solo ad una famiglia muscolare un pò bulletta, stile vecchio west, accordò il patteggiamento ad Emilio Nuzzo.
Ora, se il patteggiamento c’è stato, e c’è stato senza ombra di dubbio, non è che quel giorno a Santa Maria Capua Vetere è stato applicato il diritto consuetudinario degli antichi egizi, ma, lo ricordiamo agli scienziati della commissione elettorale, ma un istituto giuridico, messo nero su bianco e regolato da un articolo ben preciso e ben conosciuto, almeno dagli avvocati appena alfabetizzati, del codice di procedura penale, precisamente il 444, il quale recita, nel suo comma 1: “L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata (pena su richiesta, leggasi patteggiamento), di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.”
Ora, se com’è assolutamente accertato, Emilio Nuzzo ha chiesto ed ottenuto il patteggiamento, significa che la sua pena, diminuita di un terzo, non supera i 5 anni di reclusione. Siccome, magari ricordiamo male, ma non ci pare che Emilio Nuzzo sia stato colpito, a suo tempo, da misure cautelari restrittive della libertà personale, non aveva, a differenza, per esempio di una Rosa De Lucia, ex sindaca di Maddaloni, a disposizione periodi detentivi, consumati in fase cautelare, per far abbassare l’esecuzione penale al di sotto dei 3 anni che ad un incensurato, quasi sempre garantiscono l’assegnazione di una pena detentiva e alternativa al carcere.
Ciò per dire che probabilmente, ma questo lo stabiliremo nelle prossime ore, si trattò di un patteggiamento attraverso il quale fu concordata una pena forse anche inferiore ai 3 anni. Questo rende, ovviamente, irrilevante la lettura del resto dell’articolo 444 del codice di procedura penale che va, in pratica, a rimandare alle eccezioni di applicabilità dell’istituto di patteggiamento, collegando le stesse, sostanzialmente, ad alcuni tipi di reato.
Nuzzo ha chiesto il patteggiamento, il pm è stato d’accordo e il giudice ha dato l’ok. Vuol dire che siamo dentro alla fattispecie di questo istituto della procedura penale e che sono escluse, dunque, a carico del citato Nuzzo, tutte le eccezioni che lo stesso articolo 444 definisce, rimandando per la loro faticosa individuazione, ad altre aree del medesimo codice.
Siamo d’accordo, ci siamo capiti, cari giuristi della commissione elettorale?
Avendo condotto per mano, attraverso la lettura delle norme, il simpatico pistolero sanfeliciano dalla parte di un “patteggiatore patteggiato“, nessuno potrà obiettare se la sua posizione, relativamente all’incandidabilità alle cariche regolate dai primi 4 capi della legge Severino numero 235, entrata in vigore il 4 gennaio 2013, sia pienamente definita e decisa dalla medesima legge che peraltro torna comoda in quanto si è connotata dell’identità di testo unico, avendo riassunto, al suo interno, tutte le disposizioni in materia di incandidabilità, anche quelle dunque già esistenti prima dell’entrata in vigore di questo nuovo strumento giuridico, che reca la firma dell’allora ministro della giustizia del governo Monti.
Il capo 4 è proprio quello che riguarda Emilio Nuzzo, in quanto regola l’incandidabilità alle cariche elettive degli enti locali, dunque anche e soprattutto dei comuni.
Ricapitoliamo: Emilio Nuzzo fa parte della categoria dei “patteggiatori patteggiati” e il suo stato di candidabilità è regolato dalla legge Severino, la quale affronta specificamente proprio la situazione di quelli che scherzosamente stiamo definendo “patteggiatori patteggiati”.
Lo fa all’articolo 16 delle disposizioni transitorie e finali. Questa, a quanto ci risulta, è una disposizione finale e non transitoria perchè non ha trovato modifica in riforme e leggi successive.
Recita il comma 1: “Per le incandidabilita’ di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IVnon gia’ rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell’articolo 15 si applica alle sentenze previste dall’articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.”
In poche parole, l’applicabilità della norma sull’incandidabilità dei patteggiatori patteggiati, riguarda solo i casi di coloro i quali hanno usufruito di questo istituto della procedura penale, dopo l’entrata in vigore del testo unico o legge Severino, che dir si voglia. Anche il passaggio, la riserva “non gia’ rinvenibili nella disciplina previgente” diventa un appiglio difficilmente utilizzabile per gli assertori della non applicazione della irretroattività, visto e considerato che il testo unico è tale se ha già raccolto, fatta sua ed eventualmente diversificata, la cosiddetta disciplina previgente.
Giusto per fare un esempio, Rosa De Lucia non è candidabile perchè ha patteggiato nel 2016 o 2017, non ricordiamo bene, dunque decisamente dopo l’entrata in vigore della Severino. Emilio Nuzzo, invece, ha patteggiato nel 2010, cioè due anni prima dell’entrata in vigore della Severino.
Per cui, non rientra nella previsione del capo IV dell’articolo 16. Poi, se i giuristi della commissione elettorale che hanno proprio la legge Severino come stella polare, scrivono sul loro provvedimento che si tratta di una sentenza, allora siamo proprio alla frutta. Perchè, se il patteggiamento si concretizza, come del resto anche la prescrizione, in una sentenza che gli dà efficacia ed esecutività, è anche vero che il patteggiamento è specificamente regolato dalla legge Severino che dunque lo distingue da ogni altro tipo di sentenza.
Questi qua manco alle scuole serali si possono salvare.
Fatto sta che l’avvocato amministrativista Renato Labriola, al quale evidentemente piace vincere facile, ha presentato, già stamattina, al Tar della Campania, ricorso contro l’esclusione di Emilio Nuzzo. Il tribunale si pronuncerà, com’è previsto nei casi relativi alla ricusazione di liste elettorali, di candidati a sindaco, entro 48 ore.