GLI ASSUNTI DEI CONCORSI ALLA PROVINCIA. Ci dispiace dirlo, ma in scienza e coscienza riteniamo che il dirigente Gerardo Palmieri abbia violato la legge e vi spieghiamo il perchè

30 Novembre 2022 - 14:50

Uno per uno, lavorando duramente, siamo andati a recuperare tutte le norme in maniera di trasparenza degli atti amministrativi e tutti i pronunciamenti del Garante della Privacy e dell’Autorità nazionale anticorruzione. Pubblicare le graduatorie indicando solo il cognome e le iniziali del nome di battesimo dei vincitori è solamente, desolatamente, disarmantemente illegale

CASERTA (gianluigi guarino) – Noi siamo degli inguaribili ingenui. Quando, giocoforza e non certo perchè ci stava antipatico o perchè il suo nome o il cognome suonassero cacofonici alle nostre orecchie, abbiamo iniziato a scrivere dei provvedimenti amministrativi della Provincia, firmati da Gerardo Palmieri, al tempo anche Direttore Generale, è perchè dentro a queste deliberazioni di potestà coglievamo tanti elementi di dubbia legittimità, se non addirittura di dubbia liceità.

Palmieri ci contatto e noi fummo ben lieti di ascoltare il suo punto di vista. Ci sembrò una persona garbata, educata, con una storia personale che l’aveva provato e che era sicuramente degna delle più sentite e non rituali espressioni di solidarietà.

Ci lasciammo con un impegno reciproco: da quel momento noi avremmo valutato il suo operato, tenendo conto che la politica rompe costantemente i coglioni ai titolari della potestà burocratica amministrativa, così come questa fu definita la prima volta dalla legge Bassanini; lui, invece, avrebbe sempre mantenuto una relazione con queste pressioni, con queste necessità tale da non superare i limiti della legittimità, ma

anche quelli della decenza, categoria non ascrivibile a quelle regolate dalle leggi, ma che, almeno a parole, Gerardo Palmieri affermò di considerare un fatto estremamente importante per lui e per la sua reputazione.

Da allora in poi, ne abbiamo lette e viste di tutti i colori. Firmate determine a go-gò sotto la soglia dei 150 mila euro, con affidamenti “all’unanimità” ad imprese dell’agro Aversano, non ultima quella per i lavori consegnati a Peppe Mastrominico da San Cipriano, direttamente imparentato con gli omonimi cugini, anch’essi sanciprianesi.

Ma quello che sta succedendo sui concorsi è un qualcosa che fa letteralmente rabbrividire.

O meglio, farebbe rabbrividire in un posto normale, ma non a Caserta, dove uno stato costante di impunità di cui gode la politica e le burocrazia a essa collegate, ha, in pratica, annullato i limiti giuridici ed etici che nelle aree civili del mondo discriminano ciò che è legale da ciò che non lo è, quello che decente è da quello che, decente, non è.

Griderebbe vendetta al riguardo – e scusate se ci ripetiamo per l’ennesima volta – che nell’anno 2021 l’amministrazione provinciale abbia varato un piano del fabbisogno del personale, o pianta organica, che dir si voglia, e dodici mesi dopo, cioè in una dimensione temporale che non può giustificare una rivoluzione di questo tipo, visto e considerato che nel 2021 tu, caro Magliocca, sai bene chi andrà in pensione nei prossimi due o tre anni, lo ha letteralmente stravolto, facendo in modo che i bandi vedessero raddoppiati il numero degli assunti.

Una vera vergogna, uno scherzetto premeditato, in modo da ridurre il numero dei partecipanti. Visto e considerato che una cosa è incrociare un concorso per l’assunzione di uno o due Categoria D o C, altra cosa è sapere che è stato pubblicato un bando di concorso per cinque, sette, dieci assunzioni.

Questo incide, senza se e senza ma, nella scelta di una persona di partecipare o meno a una procedura di concorso.

Ma siccome le vie della perdizione sono infinite, almeno qui a Caserta, in questi giorni il buon Palmieri sta violando le norme che regolano la materia della pubblicazione degli atti amministrativi.

Vi facciamo una breve carrellata degli interventi legislativi in materia, realizzati nel decennio in corso, a partire dal 2013.

Il decreto legislativo n°33 del 14 marzo 2013, il famigerato decreto riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato in pratica assorbito con qualche integrazione da un altro decreto legislativo, quindi frutto di una legge delega del Parlamento verso il governo, quello del 25 maggio 2016, numero 97.

L’articolo 19 del d.lgs. 33/2013, assorbito da decreto del 2016, recita testualmente:

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

E fin qui non c’è una stretta previsione sul modo di pubblicare questi dati. Ma è lo stesso decreto 2013, all’articolo 6 del Capo I Ter, ripetiamo, assorbito da quello del 2016, a soccorrerci.

Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7.

Siccome si è sviluppata una tendenza da parte degli enti locale a nascondere certe malefatte compiute sulle assunzioni, il legislatore, nel 2016, aveva rafforzato il concetto della trasparenza degli atti pubblici, modificando l’articolo 1, comma una del decreto del 2013 in questo modo:

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Da queste strutture normative è venuta fuori una lettura univoca, soprattutto da parte delle authority.

Già nel 2014, ovvero addirittura prima del decreto del 2016 che andava a consolidare le garanzie di trasparenza degli atti amministrativi, il Garante della privacy, cioè il tutore dei dati personali sensibili, così scriveva:

devono essere diffusi i soli dati [i dati delle graduatorie] pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l´indirizzo di residenza o di posta elettronica , il codice fiscale, l´indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

In pratica vengono sanciti dei limiti, quello che non puoi rendere noto. Ma si trattano di paletti che mai inficiano il principio della trasparenza.

Taglia la testa al toro l’Authority nazionale anticorruzione che, addirittura un anno prima, in base al regime del decreto del 2013, specifica quale criterio per la pubblicazione degli atti, ad esempio, le graduatorie dei concorsi, quello relativo alla completezza dei dati, la cui pubblicazione è tale quando è “esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici”.

Ripetiamo, questo tre anni prima del rafforzamento legislativo della pubblicità dei documenti, ovvero il decreto 97/2016, il quale, essendosi compreso che i vari marpioncelli (sindaci, presidenti di provincia e consorzi) ci marciavano, ha alzato il requisito del fondamentale requisito della trasparenza degli atti, definendo l’accessibilità ai dati come totale.

Ecco perché il dirigente della provincia Gerardo Palmieri è tecnicamente un fuorilegge, per il modo con cui questi ha la graduatoria (CLICCA E LEGGI) relativa alle assunzioni da istruttore tecnico, 7 posti da bando, ai quali vanno aggiunti altri 6 attraverso il sim-sala-bim dello scorrimento immediato.

Stavolta vi facciamo lo screenshot e lo troverete in calce all’articolo. Nel momento in cui Palmieri pubblica il cognome e solo le iniziali del nome di battesimo, da un lato non incrocia nessuna previsione del Garante della Privacy, dall’altro vìola patentemente ciò che il decreto del 2016 con l’articolo 2 ordina e sancisce, affermando che la trasparenza “è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni“.

Come sempre, quando nostro malgrado siamo stati costretti a formulare un’affermazione grave come quella nei confronti del dirigente Gerardo Palmieri, ci siamo assunti l’onere di lavorare e sgobbare tutta la mattinata sui repertori delle leggi dello Stato e delle diverse interpretazioni applicative delle stesse.

Rivendichiamo, dunque, dall’alto di questo nostro esercizio di costante sacrificio, di poter usare, in quanto totalmente continenti, giudizi severi che, beninteso, non rappresentano la verità rivelata, ma che potranno essere contestati solo e solamente se il dirigente Palmieri o Magliocca saranno in grado di confutare tecnicamente e giuridicamente ciò che noi, tecnicamente e giuridicamente, riteniamo di aver dimostrato.

QUI SOTTO, LA GRADUATORIA PUBBLICAMENTE IN MANIERA ILLEGALE