IL FOCUS MARCIANISE. Velardi evasore fiscale: oggi vi spieghiamo la situazione della sua casa (di lusso?) sul pagamento dell’Imu

17 Giugno 2022 - 19:11

Vi presentiamo prima alcune informazioni sulla cornice normativa relativa alla discriminante sulla prima casa e casa di lusso. Successivamente, rullina in mano, ragioniamo su quello che il catasto già conosce e su quello che non conosce. Poi ancora affrontiamo la questione della prescrizione pre-quinquennale, che ci può essere ma anche non essere e, infine, andiamo a declinare i possibili sviluppi della vicenda. Lunedì affronteremo il discorso sulla Tari

 

 

MARCIANISE – Bisogna sempre stare attenti a non farsi condizionare dalle passioni, formidabili innescatrici di emotività. Per tutto quello che abbiamo scritto, scoperto, rivelato sulla figura di Velardi, sarebbe facile cedere alla tentazione di rimanere agganciati ad uno schema rituale, che tutto sommato consiste nello sviluppare la linea editoriale di un giornale attraverso articoli debitamente approfonditi ma che non stanno proprio lì a spaccare il capello, a centrare il millimetro.

Ma se noi non siamo Velardi è proprio perché non ci accontentiamo, proprio perché fosse anche lucifero in persona a ricoprire la carica, abbiamo troppo rispetto per l’istituzione sindacale tra le più importanti della democrazia rappresentativa per accontentarci, ad esempio, di come abbiamo affrontato il problema delle tasse e delle imposte comunali gravanti sulla casa del sindaco Velardi, nel momento in cui è diventato un fatto indiscutibile la sua costruzione in violazione delle norme edilizie, come ampiamente dimostrato dall’ordinanza di abbattimento, firmata nel novembre scorso dall’allora dirigente dell’Ufficio Tecnico Anacleto Fuschetti.

Quel nostro articolo basterebbe ed avanzerebbe nel contesto del giornalismo locale, ma siccome questo non ha mai rappresentato il nostro standard di riferimento, dato che vincere la partita con il numero 0 diventa un esercizio banale e scontato, ecco che oggi siamo qui per tornare sull’argomento in nome del rispetto sacrale che nutriamo, non certo per Velardi, ma per la funzione istituzionale che lui ricopre ed esprime.

Non è che i marcianisani se lo meritino più di tanto, ma nel momento in cui noi dichiariamo ciò, ci mettiamo per l’ennesima volta a loro disposizione per difenderne il diritto di vedersi rappresentati in maniera seria, corretta e, diciamocela tutta, legale.

E allora entriamo maggiormente in argomento. Quali sono i principali elementi della riscossione fiscale relativa a tasse ed imposte comunali?

Sicuramente l’Imu, l’Imposta Municipale propria, e la Tari, arrivata a questa versione dopo essere stata Tarsu e altro, che è, come arcinoto, la tassa che si paga per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

e dai suoi fondamentali.
Questa imposta, come è nota, non viene pagata dai proprietari di prima casa, a meno che non si tratti di una casa di lusso.
Il che non viene deciso da un sopralluogo effettuato da un architetto o da un esperto di design, ma dall’aritmetica dei metri quadrati.
Se supera i 240 mq è casa di lusso e dunque non c’è l’esenzione per la prima casa, se non li supera all’esenzione si ha diritto.

In caso di sanatoria, accertamento di conformità, fiscalizzazione (insomma di un procedimento di “regolarizzazione” edilizia) di un immobile realizzato illegittimamente, è possibile procedere al suo accatastamento una volta ottenuta la “regolarizzazione”. All’atto della denuncia catastale andrà altresì dichiarata la data di realizzazione dell’immobile (denuncio oggi, la rendita me la danno oggi ma va chiarito che l’immobile esisteva già da un pezzo). Il catasto sanziona la denuncia tardiva con una piccola sanzione.
Resa regolare, grazie alla dichiarazione, la casa o la porzione di casa che non lo era, il Comune deve procedere al recupero dell’IMU non versata, sempre se quella di Velardi dovesse essere un’abitazione di lusso cioè con superficie superiore ai 240 metri quadrati.

Dentro a questa fattispecie sarà bene operare ulteriori approfondimenti in modo da capire se, come a noi sembra per quello che abbiamo raccolto finora, è vero che tutte le inadempienze antecedenti agli ultimi 5 anni non sono più contestabili in quanto prescritte.
L’ultimo quinquennio, invece, va pagato (con l’unico discrimine relativo alla prima casa risultante abitazione di lusso).
Se, invece, è il Comune ad avviare l’accertamento, se da parte del proprietario si registra un atteggiamento finalizzato a non dichiarare il maltolto, il debito non si prescrive in 5 anni in forza dell’art. 1, comma 366 e seguenti, della L. 311/2004 (finanziaria 2005).

Dunque, l’unica cosa da stabilire seriamente, ferma restando l’iniziativa da parte del Comune, peraltro auspicata esplicitamente dal consigliere comunale di opposizione Dario Abbate in una sua recente interrogazione (CLICCA QUI), è se lo stabile di viale Kennedy 73 appartenga o meno al novero delle case di lusso.
Tale immobile è sviluppato su 4 piani (terra, primo, secondo e terzo) ed è stato denunciato nella consistenza di 351 mq (335 mq escluse le aree scoperte) ed è accatastato in categoria A2, cioè come residenza comune.
Nelle annotazioni della visura catastale è riportato: “Classamento e rendita proposti” ovvero: “Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, per i quali l’ufficio non ha operato alcuna valutazione di congruità.”
Ci siamo spiegati? La base di valutazione è chiara?
E allora andiamo oltre.
È verosimile desumere, non attraverso l’arte della divinazione, ma attraverso la struttura dei documenti catastali appena citati, che l’ormai famoso terzo piano sia stato accatastato sotto l’unico subalterno dell’abitazione principale.

Ecco qui la nostra doverosa prudenza garantista: siccome la funzione di un sindaco pro tempore va rispettata, dobbiamo affermare, al di là delle nostre sensazioni, poggiate su 7-8 anni di articoli dedicati a questa persona, di non essere in grado, non avendo a disposizione documenti che lo rivelino, di stabilire se sia stata dichiarata una destinazione residenziale anche del terzo piano oppure una destinazione a sottotetto/deposito.

Infatti, la questione delle superfici “propriamente” residenziali assume massima rilevanza nel momento in cui se queste risultassero superiori ai 240 mq allora l’immobile si configurerebbe come immobile di lusso e verrebbe meno l’esenzione per prima casa.
Però, a pensarci bene, se Velardi ha accatastato anche il terzo piano come superficie residenziale, ha certificato che la sua è una casa di lusso e dunque non si dovrà far altro che reperire tutti i bollettini dei pagamenti Imu da lui debitamente corrisposti, essendo la sua una prima casa di lusso.
Ovviamente se questi bollettini non si trovano vuol dire che Velardi, pur sapendo che la sua è una casa di lusso, non ha pagato l’Imu. E allora sarebbe un evasore.
Nell’altro caso, cioè quello in cui il terzo piano è stato dichiarato sottotetto quando in realtà è stato sempre residenziale, allora bisognerà sviluppare un computo per capire se l’abuso, la violazione, ha comportato anche una configurazione formale della superficie abitabile inferiore ai 240 mq.

In questo caso Velardi avrebbe abitato in una casa di lusso che, però, per effetto della falsa dichiarazione relativa al sottotetto, casa di lusso non è stata considerata. Ci troveremmo di fronte ad un’evasione fiscale totale perché scopriremmo che neppure un euro è stato mai versato per l’Imu.
Come potete ben immaginare, abbiamo solo cominciato il nostro lavoro e questa cosa la stabiliremo.
Se proprio a Velardi andrà tutto bene dovrà quantomeno pagare 5 anni di Imu nel momento in cui la regolarizzazione del terzo piano, cioè il riconoscimento che si è trattato di un’area residenziale, renderà certo che la sua è una casa di lusso con una superficie superiore ai 240 metri quadrati, perché difficilmente il seminterrato potrà abbassare la superficie complessiva di un numero di metri che consenta di attestarsi al di sotto della quota di discrimine delle case di lusso.

Lunedì seconda puntata sulla Tari.