INCREDIBILE MA VERO. I commissari dello scioglimento anticamorra di Sparanise nominano a capo dell’Ufficio di Piano una ex dipendente di Pasquale Capriglione

31 Luglio 2023 - 10:36

Il businessman, fu agente della polizia penitenziaria, e i suoi rapporti con Luigi Lagravanese (e quindi con il clan dei Casalesi) e la politica locale è stato una delle cause principali della Commissione di accesso e dello scioglimento del comune. Forti dubbi anche sulla nomina in sé che non sarebbe legittima. Rimaniamo a disposizione dei commissari prefettizi e della dottoressa Nozzolillo qualora volessero esprimere il loro punto di vista, rettificare o smentire

SPARANISE – Già da qualche tempo nutriamo perplessità sul grado di attenzione che la triade commissariale, composta dal vice prefetto Maura Nicolina Perrotta, dal vice prefetto Florinda Bevilacqua e da Salvatore Carli, nominata dal prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo a seguito dello scioglimento per infiltrazioni camorristiche del comune di Sparanise, sta prestando alla propria attività e in special modo ai punti nevralgici della stessa e in special modo ai motivi per i quali questo comune è stato sciolto.

Già un mese e mezzo fa circa intervenimmo mettendo in guardia i commissari del piano, concepito da qualche sindaco, a partire da quello di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, che è anche presidente della Provincia, di prendere la palla al balzo dell’inopinata e sorprendente decisione dei commissari di eliminare già da ora il ruolo di Sparanise quale comune

capofila dell’Ambito Sociale C09, quello in cui, secondo la Dda e la Squadra Mobile di Caserta, si sono sviluppate le trame di Pasquale Capriglione, ritenuto dagli inquirenti sodale di Luigi Lagravanese e quindi del clan dei Casalesi, e i politici locali.

Pensate un po’ che Magliocca e Zannini avevano concepito l’idea di spostare il comune capofila in una stanza di Rocchetta e Croce, ovvero il più piccolo dell’ambito, ma che aveva il “merito” di essere guidato dal sindaco Geremia, magliocchiano e zanniniano fino al midollo.

In seguito a quell’articolo, l’operazione è stata congelata.

Ora ci informano, però, che nei mesi scorsi è stata nominata quale coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C9 Alessandra Nozzolillo che sarà anche una degnissima persona, un’esperta della materia, ma, diavolo, commissari, vi siete informati, visto che il ruolo che ricoprite vi dà poteri che altri organi amministrativi non hanno, che la dottoressa Nozzolillo è stata una dipendente del consorzio di cooperative Nestore di Pasquale Capriglione, pluri-inquisito, pluri-colpito da interdittiva antimafia e fondamentale nucleo delle indagini della Dda e che ha portato, nel sentiero parallelo al lato amministrativo, alla Commissione di accesso e allo scioglimento per infiltrazione camorristica che se è stato firmato dal presidente Sergio Mattarella ci sarà anche un perché?

Qualcuno in quel di Sparanise solleva anche dubbi di legittimità di questa nomina, dubbi che vanno al di là della mastodontica questione di inopportunità per i motivi appena illustrati.

Nozzolillo ha lavorato dal 2019 fino al 2021 con il ruolo di supporto al coordinatore quale componente dell’ufficio di Piano, quindi, all’opera direttamente nell’Ambito C9.

Essendo stata nominata quale Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale C9, la nomina commissariale Nozzolillo sarebbe in contrasto con l’articolo 4 del d.lgs 39/2013, il celeberrimo Decreto Trasparenza.

Essendo stata chiamata al ruolo di Supporto nel 2021, quindi nei due anni antecedenti alla nuova nomina da Coordinatore, da parte dello stesso ente, ovvero il comune di Sparanise, questo ultimo incarico sarebbe illegittimo.

Qui sotto l’articolo del decreto in questione e la prima pagina del curriculim relativa al rapporto di lavoro tra Nestore e Nozzolillo. Aggiungiamo che, come sempre, rimaniamo a disposizione dei commissari prefettizi e della dottoressa Nozzolillo qualora volessero esprimere il loro punto di vista, rettificare o smentire.

Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.