LA RUBRICA. L’avvocato dell’Asso-Consum, istruzioni per l’uso per combattere contro la rapina degli autovelox dell’amministrazione provinciale: “Vi spiego come fare per rendere nulle quelle multe”

26 Maggio 2023 - 08:30

Inauguriamo oggi, con un articolo lungo su un tema con il quale CasertaCe si è misurato già qualche mese fa, la collaborazione con l’avvocato Antonio Grimaldi che opera in seno alla conosciuta associazione finalizzata alla tutela dei consumatori. Dalla prossima puntata in poi ci sarà una forma più agile e proveremo anche ad organizzare un sistema attraverso cui l’avvocato potrà, eventualmente, rispondere a domande direttamente inoltrategli dai nostri lettori

CASERTA – (l.d.t.)Oggi, insieme all’ Avv. Antonio Domenico Grimaldi, del foro di S. Maria Capua Vetere, responsabile Asso-Consum, associazione nazionale in difesa dei consumatori della sede di Curti, con esperienza ventennale nel settore affrontiamo una problematica che ha interessato dal mese di luglio del 2022 ad oggi, la nostra provincia se non addirittura la nostra Regione.

La questione riguarda gli autovelox posizionati sulla SP 335 (EX Ponti della Valle attualmente cosiddetto asse mediano), nei pressi dell’uscita Aversa Nord e di quella di Trentola Ducenta.

Com’ è noto, da Luglio del 2022 al 14 Febbraio del 2023, giorno in cui gli apparecchi dovrebbero essere stati sospesi, usiamo il condizionale perchè in questo territorio non si ha mai alcuna certezza, la Provincia di Caserta, ente a cui appartiene il tratto di strada, li avrebbe disattivati per irregolarità concernenti la gara d’appalto, come da sentenza

del Consiglio di Stato, più volte citata nei nostri articoli riguardanti l’argomento in questione.

Dal Settembre del 2022, da quando sono iniziate le notifiche, sembrerebbero essere circa 300mila i verbali elevati. Numerosi gli automobilisti, non solo locali, che si sono affidati ad Asso-Consum.

Il limite di velocità, così come avvenne per il tutor di qualche tempo fa sul territorio del Comune di Marcianise, successivamente disattivato (l’avvocato Grimaldi con il suo studio fu tra i primi ad ottenere una sentenza di accoglimento dei ricorsi dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere),era ed è di 60km/h. In una strada a scorrimento veloce, extraurbana, ciò ha prodotto uno stillicidio: sanzioni a partire da circa 60euro, per il superamento del limite entro i 10 km/h, fino a raggiungere, in alcuni casi, la somma di 1.200,00euro con la decurtazione di 6 punti dalla patente, sospensione della patente da 6 mesi a 12, sanzione aumentata di un terzo se presa dalle 22 alle 7 di mattina.

Tra i tanti casi Asso-Consum, ci riferisce di una sfortunata signora che lavorando in un nosocomio della zona e percorrendo il tratto di strada diverse volte la settimana ha accumulato circa 30 multe, per un importo di diverse decine di migliaia di euro.

Allora oggi, noi di CasertaCe che già qualche mese fa abbiamo affrontato questo argomento e, specificatamente la questione degli autovelox posizionati lungo quella strada all’altezza dell’uscita di Trentola, abbiamo voluto incontrare l’Avvocato Antonio Domenico Grimaldi per chiedergli com’ è possibile che gli automobilisti non si accorgono della presenza dei rilevatori di velocità?

Specialmente di notte, l’apparecchio e quel poco di cartellonistica che per legge li dovrebbe segnalare non è visibile, uno dei tanti motivi avverso i quali sono stati depositati i ricorsi presso il Giudice Di Pace di Napoli Nord, competente per territorio e il Prefetto di Caserta, che ci risulta subissato di ricorsi. Siccome siamo abituati a ragionare a mezzo giurisprudenza, la cassazione ha stabilito che Per la validità degli autovelox è indispensabile sia la segnalazione preventiva che la visibilità della postazione. Nello specifico, i giudici della II sez. civile della Suprema Corte, con una sua recentissima ordinanza n. 9556 del 7 aprile 2023 ha stabilito che il codice della strada, all’ art. 142, comma 6 bis, dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, e va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione. Si è contestata la taratura degli apparecchi, poiché non basta solo citare nel verbale, l’omologazione e la stessa taratura periodica, ma l’ente proprietario della strada è tenuto a depositare in giudizio copiosa ed esauriente documentazione in merito. Per non parlare del limite di velocità che per le strade extraurbane deve essere di 90 km/h, ed un limite inferiore, rende tali tratti pericolosi, perchè chi si accorge all’ultimo istante dell’apparecchio frena all’improvviso con numerosi casi di incidenti accaduti su quel tratto di strada di cui le cronache negli ultimi mesi si sono occupate. In ogni caso la Provincia avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione al Ministero dell’Interno e delle Infrastrutture. Siccome i giudizi non si sono ancora tenuti si è ancora in attesa di tale prova da parte della Provincia. “

“Infine aggiunge l’avvocato Grimaldi- e non per ultimo, è necessario occuparci delle notifiche dei verbali, che la Provincia ha affidato ad una non specificata posta privata per cui avere le date certe di notifiche resta un’impresa. In tutti i verbali arrivati sulla nostra scrivania, non vi era alcuna certezza di alcun timbro postale o altro segno che ci potesse far risalire ad una conoscenza certa da parte del trasgressore, per fortuna la stragrande maggioranza ci ha contatti nei 30 giorni per il ricorso al GDP o nei 60 giorni per il ricorso al Prefetto, per poterci permettere di adire l’autorità giudiziaria.

Proseguendo la nostra chiacchierata con il responsabile di Asso-Consum arriviamo al problema, di queste giorni, delle notifiche per violazione dell’art. 126 bis cds. Mancata comunicazione dei punti, che prevedono una ulteriore sanzione di 300,00 euro circa, perchè spesso i trasgressori, sostengono di non aver ricevuto nulla.

Spesso è così – aggiunge ancora l’avvocato Grimaldi – hanno ragione. E’ notorio che per legge immesso il verbale in cassetta e trascorsi i 10 giorni la notifica divenga regolare.

Ma la certezza nel nostro caso non può esistere. Anzi come si diceva il servizio di notifica è affidato ad un gestore privato e non a Poste Italiane, e siccome noi siamo sempre abituati a ragionare per giurisprudenza, la Cassazione ha specificato che, nella procedura di notifica di una multa non conta tanto la residenza anagrafica del c.d.s, bensì il luogo di effettiva dimora del destinatario. Tanto più se a quest’ultimo indirizzo il documento viene consegnato a un soggetto che si qualifica come convivente del ricevente.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, II sezione Civile, con l’ordinanza n. 12613 del 10 maggio scorso, ancor più recente “

I Giudici della Suprema Corte hanno, inoltre, stabilito che, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi, anche mediante presunzioni.

Dunque, in caso di violazione del codice della strada le notifiche sono legittime solo se eseguite presso la dimora e non nella residenza anagrafica del soggetto.

“Inoltre – così conclude l’avvocato Antonio Grimaldi – l’ordinanza n. 13984 che risale addirittura a tre giorni fa, precisamente al 22 maggio, della sezione tributaria della Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: solo il servizio postale universale e i titolari di licenza individuale speciale possono garantire l’affidabilità delle notifiche postali di atti giudiziari, tra cui i ricorsi tributari. Il motivo è di ordine pubblico. Solo al gestore del servizio postale universale (le Poste Italiane) e ai titolari di licenza individuale speciale dal 2017 in poi viene riconosciuta l’efficacia certificante, ovvero la capacità di attestare la data di spedizione dell’atto.

“Può succedere che per un verbale di violazione al c.d.s., di circa 180euro, si possa arrivare ad avere delle cartelle esattoriali di oltre mille euro. Dopo 60 giorni dal mancato pagamento del verbale originario questo si raddoppia ed arriva quasi a 400 euro, la mancata comunicazione dei punti come sopra, comporta l’arrivo di un secondo verbale di 300 euro circa che se non pagato entro i 60 giorni diventa già di 600.00 e siamo a circa mille euro. Per non parlare dei verbali che vanno da un importo di € 555 a 1200, a seconda della velocità. Sarà per i malcapitati trasgressori nei prossimi mesi, un vero e proprio bagno di sangue che già prevediamo.”

Ringraziamo e concludiamo il nostro incontro con l’avvocato il quale aggiunge: “Chiunque si dovesse ritrovare ad affrontare le suddette problematiche ci può contattare all’indirizzo della sede Asso-Consum Curti