MARCIANISE. Se non fanno imbrogli, non sono contenti. L’assunzione da parte di Velardi del dirigente Salvatore Fattore è grossolanamente illegale. Vi spieghiamo perché la kamikaze Franca Nubifero rischia grosso con la Corte dei Conti

25 Febbraio 2022 - 20:01

Questo è solo il primo degli articoli che dedicheremo alla questione, dato che non c’è una virgola di questa procedura che rispetti, neppure lontanamente, dettati normativi e granitiche impostazioni giurisprudenziali

 

 

MARCIANISE (G.G.) – E figuriamoci, Dio li fa…

Il nostro punto di vista motivato in 70/80 righe ad articolo su Salvatore Fattore da Sparanise, di cui ci occupammo quando sedeva sulla poltrona di dirigente del Comune di Carinaro, lo abbiamo già espresso.

Semmai, nei prossimi giorni andremo a ripescare quegli articoli per un utile revival.

Che uno come Salvatore Fattore arrivasse a diventare dirigente al Comune di Marcianise, amministrato da Antonello Velardi, era, tutto sommato, nell’ordine naturale delle cose.

Ovviamente, il modo attraverso cui lo è diventato, non poteva che essere congruo, attagliato perfettamente al retroterra culturale, che attiva il rapporto tra Antonello Velardi e le istituzioni, tra Salvatore Fattore e le istituzioni.

Andiamo per ordine.

Lo scorso 30 settembre scadevano i termini per l’approvazione del Bilancio Consolidato, in pratica il Bilancio contenente anche la configurazione dei costi e dei ricavi relativi alla partecipazione di un Comune nei cosiddetti enti strumentali.

Questo termine è stato prorogato al 30 novembre.

Ma neppure entro la data appena menzionata il Comune di Marcianise ha provveduto all’approvazione. A differenza del Bilancio di Previsione e di tutti gli ulteriori supplementi dello stesso, a partire dal Riequilibrio, la mancata approvazione del Bilancio Consolidato non comporta, in extremis, lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario fino alla celebrazione delle prossime elezioni.

Il Bilancio Consolidato è, invece, requisito indispensabile e irrinunciabile affinché un Comune possa realizzare assunzioni di qualsiasi genere.

Si tratta di contenuti normativi notissimi, più volte trattati e illustrati da questo giornale, relativamente a fatti riguardanti altri Comuni, tra cui quelli molto importanti di Caserta e di Aversa.

Però, siccome a noi piace un mondo dire cosa pensiamo di Antonello Velardi in conseguenza di quello su cui ragioniamo all’interno dei nostri articoli, chiudiamo gli occhi e tiriamo fuori a caso una delle moltissime sentenze che rendono a dir poco granitica la giurisprudenza su questo particolare istituto del Diritto Amministrativo.

La sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche, con sentenza 11 maggio 2020 n.41 sul tema dei divieti all’assunzione in ragione della mancata approvazione, nei termini di legge, di atti contabili, tra cui – appunto – il Bilancio Consolidato, sancisce: “Risponde di danno erariale il funzionario che, in assenza dell’adozione del Bilancio Consolidato dell’Ente, procede comunque ad un’assunzione di personale”.

Si tratta di un principio espresso nella sentenza che conferma un orientamento già presente, come si diceva, nella giurisprudenza contabile, ad esempio, il pronunciamento della Sezione Regionale del Veneto con la deliberazione del 17 gennaio 2019 n.2.

Non è che la Corte dei Conti si sia inventata un’interpretazione ardimentosa della norma, visto e considerato che l’articolo 9, comma 1 quinquies del decreto 113/2016, prevede testualmente “l’impossibilità per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, tra cui anche quella del Bilancio Consolidato, il cui termine è fissato al 20 settembre ai sensi dell’art. 151 comma 8 del Tuel per gli enti tenuti a tale adempimento” che, ribadiamo, solo per l’anno 2020 a causa del Covid ha visto spostare il termine al 30 novembre.

Si tratta di un limite di carattere assoluto e inderogabile, a tal punto che la giurisprudenza ha ritenuto anche impossibile per le amministrazioni inadempienti procedere all’acquisizione di personale in comando da altra amministrazione, come hanno sentenziato sia la Sezione Regionale Abruzzo che quella della Puglia della Corte dei Conti.

Già basterebbe, ma non è finita qui.

Ma siccome la dirigente Franca Nubifero ci ha abituati ad effetti speciali, a partire dalla mitica autonomina di circa un mese fa, anche stavolta si è voluta superare.

Per cui questo è solo il primo dei due/tre articoli che dedicheremo all’assolutamente illegale assunzione di Salvatore Fattore come dirigente del VI Settore-Tributi.

Vi garantiamo che ne leggerete delle belle, anzi delle brutte.

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