REFERENDUM. Alle battute finali i convegni. Domani quello del Meic alla biblioteca vescovile con magistrati e con i penalisti Fabrocile per il NO e Iannotti per il SÌ
16 Marzo 2026 - 14:19
Caserta (pm) – Tra i non pochi convegni che stanno concludendo questa campagna referendaria nel Casertano, merita di essere segnalato in modo particolare quello promosso dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (Meic) di Caserta. L’evento si distingue per l’alto profilo dei relatori annunciati, scelti tra esponenti della magistratura e dell’avvocatura, esperti, in quanto tali, di una materia non sempre agevole.
Il Meic, com’è noto, è una libera associazione composta da uomini e donne di ogni età che operano nelle chiese locali, organizzandosi su base diocesana, regionale e nazionale, e che si riconoscono protagonisti e destinatari dell’impegno formativo e culturale. Il movimento appartiene alla famiglia dell’Azione Cattolica Italiana, ne condivide i principi e le norme e, in virtù della sua specifica finalità, opera con autonomia di iniziativa. Continuando la grande tradizione del Movimento Laureati di ACI, il Meic ne rappresenta la memoria operosa e creativa.
L’incontro è fissato per domani, martedì 17 marzo, alle ore 16.30, presso la biblioteca della Curia Vescovile in piazza Duomo (in basso, la locandina con i dettagli della serata).
Dopo i saluti della presidente del sodalizio, l’avvocato Maria Schettini, seguiranno gli interventi dei magistrati Vera Iaselli, Paolo Itri, Rossella Marro e Sergio Enea. Per l’avvocatura interverranno invece i noti penalisti casertani Gennaro Iannotti, esponente del Comitato “Sì Separa” della Fondazione L. Einaudi, ed Antonello Fabrocile.
In vista dell’appuntamento, abbiamo interpellato telefonicamente i due legali sul tema più spinoso della riforma, chiedendo loro: “La parità tra le parti è garanzia del principio costituzionale del giusto processo. Si tratta del cuore del referendum, dal quale discendono tutte le altre questioni. Questo principio richiede una reale separazione tra pubblico ministero e giudice, esattamente come avviene per la difesa. Ci si chiede, dunque, perché il fronte del «NO» difenda l’attuale contiguità, vicinanza tra giudici e accusatori, nonostante le distorsioni prodotte nel nostro sistema. Per sostenere tale prospettiva è stato persino coniato, per il PM, l’ossimoro di «parte imparziale»: una definizione che, a essere onesti, appare del tutto fuori dalla realtà”.
L’avvocato Fabrocile ha così commentato: “Dobbiamo dire innanzitutto che il problema della separazione in questi termini è un falso problema, a cominciare dal fatto che il referendum non è sulla separazione delle carriere, tanto è vero che questo referendum ha un nome e cognome preciso ed è un referendum in materia di ordinamento giurisdizionale e in materia di istituzione della corte disciplinare. Quindi la separazione è uno strumento, una sorta di cavallo di Troia per far breccia, soprattutto nella pancia delle persone. Innanzitutto abbiamo allo stato già la separazione delle funzioni che è stata prevista nel 2022 dalla Cartabbia e che di fatto rende estremamente difficile il passaggio dall’una all’altra funzione, separando quindi le funzioni e anche fisicamente le persone degli uno e dell’altro, tant’è che nei primi 9 anni si può esercitare questo diritto una sola volta, di passare dall’una all’altra funzione, cioè il giudice diventa pubblico ministero e viceversa e le percentuali di questi passaggi sono estremamente modeste, quindi è un fenomeno che non interessa molti dei 9 mila magistrati. Il vero fulcro di questo referendum invece è la modifica dell’articolo 104 e dell’articolo 105, cioè si vuole colpire in qualche misura la magistratura e un esempio l’abbiamo visto anche pochissimi mesi fa, il 27 dicembre è passata la riforma della Corte dei Conti, sulla quale sarebbe opportuno sviluppare invece una approfonditissima discussione, perché di fatto la Corte dei Conti dà garanzia per la spesa pubblica, quindi la garante delle spese operate dagli amministratori diventa quasi un tutore di chi amministra, è una riforma che merita veramente tanta attenzione, sulla quale nessuno ha speso, secondo me, il necessario tempo per approfondire i temi che sono diversi.
Ritornando a bomba, noi, e termino, il preteso avvicinamento tra pubblico ministero e giudicante, francamente non c’è nella stragrande maggioranza dei casi e ci sono dei dati che è opportuno tenere bene presenti a conforto, innanzitutto l’elevatissimo numero di assoluzioni in Italia, se il pubblico ministero chiede la condanna, il giudice molto spesso assolve, allo stesso modo nel momento in cui il pubblico ministero richiede l’applicazione di misure cautelare, molto spesso il Gip rigetta le misure cautelari. Del resto i fatti di cronaca che sono serviti a questo governo per strumentalizzare il significato del referendum parlano chiaro, i fatti di Torino sui quali si è speso tanto il governo, sostenendo che i giudici cacciano fuori i delinquenti, è il caso lampante di come le strade di giudice e pubblico ministero non siano convergenti, ma siano assolutamente parallele, delle parallele che in quanto parallele non si incontrano. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, il giudice applicando la normativa ha ritenuto che la misura fosse troppo gravosa, di fatto ne ha disposto la scarcerazione con l’obbligo di firma, questo è uno dei casi riportati ma ne possiamo portare a decine dove le decisioni di Gip e pubblici ministeri difformano, per quanto riguarda i processi che si svolgono in Italia, sono processi che in ragione dell’oggetto e della materia trattata si svolgono dinanzi il giudice monocratico, ebbene a sostenere l’accusa in queste centinaia e centinaia di migliaia di processi nonché davanti al giudice di pace, non è un pubblico ministero togato, ma è un avvocato, quindi nel momento in cui assistiamo alla formazione della prova nell’ambito del dibattimento, io mi preoccuperei più della vicinanza che c’è tra un avvocato e un avvocato che svolge le funzioni di pubblico ministero, allora perché non separare anche questi? “
L’avvocato Iannotti ha osservato: “Il pubblico ministero – quale parte pubblica espressione della pretesa punitiva dello Stato – deve agire secondo i criteri dell’art. 54 della costituzione su disciplina ed onore nell’assolvimento degli incarichi e 97 della costituzione sul buono andamento e dell’imparzialità dei pubblici uffici. Inoltre il PM ha l’obbligo di osservare le norme processuali secondo quanto disposto dall’art. 124 del cpp: “I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare”. Quindi l’obbligo di eseguire anche le indagini a favore dell’indagato. La formula di Parte imparziale, poi, rispecchia una visione del processo che vede ancora il PM quale “vice” del giudice.”
È solo un’anteprima del dibattito che si svolgerà a breve e che risulterà utile per orientarsi al momento del voto.

