Scarcerazione beffa per il camorrista. Il Gip: “Lo scarcero, ma solo dal settembre 2028”

6 Aprile 2024 - 19:17

Si tratta di una di quelle questioni che attengono alle fasi e alle interfasi dei termini custodiali per gli imputati per reati di camorra, divenuti poi imputati e condannati con sentenza di primo grado

CASAGIOVE – Una vicenda interessante per chi apprezza (sino al punto di rompercisi la testa in talune circostanze) questioni attinenti al diritto penale e alla procedura penale, quella riguardante Gerardo Marino, esponente di spicco del clan camorristico dei Pagnozzi, storicamente attivo nella zona della valle caudina ricadente nella provincia di Avellino, ossia a San Martino Valle Caudina e a Cervinara.

Interessante è il dispositivo con cui il Gip del Tribunale di Napoli Tommaso Perrella ha fissato, evidentemente su istanza dei difensori del Marino, il termine temporale del titolo cautelare, ossia degli arresti a cui il pregiudicato è ridotto dal 6 settembre 2023.

Com’è noto ai lettori di Casertace, su questi argomenti sono trattati con i guanti bianchi, quando di mezzo ci sono reati di camorra o comunque collegati ad aggravanti attinenti alla relazione tra l’indagato e la criminalità organizzata, il periodo di validità della cosiddetta carcerazione preventiva è molto più pesante rispetto a quando in gioco ci sono reati ordinari e non aggravati da fatti di camorra.

Esiste una tabella che modula questi termini collegando la data dell’arresto a quella entro la quale occorre arrivare al rinvio a giudizio.

Se questo periodo viene consumato e il rinvio a giudizio non viene comminato, l’indagato va scarcerato.

Stesso discorso vale per un secondo periodo di calcolo, anche questo a numero fisso parimenti al primo, ossia quello che va dal rinvio a giudizio al pronunciamento della sentenza di primo grado.

In caso di condanna, il metodo si modifica e il periodo di validità della custodia cautelare non si parametra più ad un numero fisso standard ma alla pena ricevuta in conseguenza della sentenza di primo grado.

Gerardo Marino è accusato dei reati di usura e di estorsione con recidive specifiche.

Per questo motivo è stato condannato alla pena di 6 anni e 8 mesi dal giudice di primo grado. Parallelamente va considerato che il titolo cautelare di Marino riguarda solamente il capo A, dunque solamente una parte delle accuse formulate ai suoi danni.

Di questo tiene conto il Gip, che dunque ricalcola il termine di custodia cautelare in base alla pena ricevuta in primo grado in un sistema di proporzionalità variabile diverso da quello applicato quando la sentenza non è stata ancora pronunciata.

I 6 anni e 8 mesi di Gerardo Marino, uniti alla considerazione che Marino è agli arresti preventivi solo per una parte dell’accusa, ha portato il Gip a fissare in 5 anni il termine entro il quale, in base alla sentenza di primo grado, Marino dovrà sottostare ai rigori del titolo cautelare.

Un po’ beffardamente risulta da questo calcolo che il giudice ha formalmente ordinato la scarcerazione di Marino, fissandola però al 6 settembre 2028, ossia a cinque anni esatti dal suo arresto.

Naturalmente ciò riguarda l’aspetto temporale dei termini custodiali, tanto è vero che il Gip scrive testualmente: “Salvi i provvedimenti modificativi o estintivi della custodia cautelare”.