CAMORRA, riciclaggio, impiego di danaro e beni illeciti. Ecco gli affari della coppia Dante Apicella e Giuseppe Fusco. Tutte le società che gli “ripulivano” i soldi e..

18 Maggio 2022 - 14:04

La trattazione dei capi 23 e 24 ci permette anche di spiegare in parole povere qual è la differenza tra le diverse strutture dell’articolo 648 del codice penale, dunque tra l’impiego di denaro, di beni e di utilità provenienti da attività illecita (648 ter) e il reato di riciclaggio propriamente detto (648 bis) che implica la partecipazione alle attività di soggetti, nella maggior parte dei casi di imprese, apparentemente autonomi. Ciò in attesa, di affrontare domani,quando scriveremo di Dante Apicella, e del genero Luigi Scalzone, la contestazione di autoriclaggio, regolata, invece, dall’articolo 684 ter comma 1

 

CASAL DI PRINCIPE(Gianluigi Guarino) L’ordinanza eseguita la mattina del 3 maggio e che ha portato all’arresto di 36 persone, con l’iscrizione di altre 30 nel registro degli indagati pur rimaste a piede libero, è la risultante di due indagini distinte e separate che avendo trovato dei punti di contatto tra i personaggi coinvolti, sono state poi unificate costituendo materiale molto ponderoso, con un numero di pagine superiore a mille.

Da un lato, ci sono le grandi strategie della criminalità economica del clan dei casalesi e di chi fino a qualche giorno fa l’ha rappresentato nelle stanze più autorevoli delle aziende di stato – e stiamo parlando di Nicola Schiavone senior – , dall’altra parte c’è un’imprenditoria più casereccia, più locale e localizzata, ascrivibile ai canoni classici della penetrazione camorristica nel sistema degli appalti di questa provincia e anche di altri territori della Campania e che fa perno sulla figura di Dante Apicella.

In questo secondo caso, il protagonista principale, il riferimento, il motore di un meccanismo, che se produce risultati economici molto inferiori rispetto a quelli attivati dal grande business tra l’organizzazione di Nicola Schiavone senior e Rete Ferroviaria Italiana, è comunque un’area di azione in grado di determinare utili molto significativi, adottando un sistema, che potremmo definire buono per tutte le tasche, per tutti i bottini.

Se da un lato, dunque, Schiavone senior attiva la filiera dei reati che, partendo dalla corruzione e passando per l’abuso d’ufficio, arriva all’intestazione fittizia di beni, in modo che questi siano sottratti all’azione repressiva dell’autorità giudiziaria contro il patrimonio del clan dei casalesi e il bouquet dei reati di riciclaggio e affini, in pratica a tutto quello regolato dai vari commi e dalle varie lettere dell’articolo 648.

Dal capo 23 fino al 41 vengono considerati, nella citata ordinanza, tutti i fatti, sui quali la Dda ha costruito le incolpazioni, le accuse,nei confronti di Dante Apicella ma anche di un’altra serie di soggetti che, se avete seguito gli articoli fino ad oggi dedicati all’organizzazione di Nicola Schiavone, boss economico del clan dei casalesi, la faccia elegante, vestita da abiti di grande sartoria e da scarpe che costano migliaia e migliaia di euro, somigliano, anzi, per molta parte, sono sovrapponibili agli indagati che nel sistema di Schiavone svolgono funzioni di prestanome, di fiduciari, di soci  più o meno occasionali e sempre di fatto.

Ciò perchè lo schema, il criterio, il metodo è, come si diceva il medesimo, con una sola differenza: nelle 19 contestazioni di reato per Apicella e company non compare mai l’articolo 319. Ciò vuol dire che, almeno in queta indagine, non ci sono pubblici ufficiali di mezzo, non ci sono politici che ricoprono cariche istituzionali o dirigenti delle burocrazie comunali coinvolti.

Non standoci il 319 non c’è, automaticamente, neppure il 323, cioè l’abuso d’ufficio. Per quanto riguarda invece l’intestazione fittizia si sensi dell’articolo 512 e il riciclaggio nelle sue diverse variabili, lo schema, come si diceva, è sovrapponibile, seppur adattato ad una dimensione molto meno lucrosa, molto meno potente.

Dunque, articolo 512 bis (intestazione fittizia), articolo 684 ter (impiego di danaro e beni di provenienza illecita), articolo 648 ter comma 1 (autoriciclaggio) e articolo 648 bis (riciclaggio propriamente detto). Questa declinazione dei presunti reati commessi ci consente ora di inquadrare i fatti contestati in uno schema che cercheremo, nei limiti del possibile, di rendere sintetico e comprensibile.

Partiamo a un presupposto: Dante Apicella aveva la necessità di continuare a svolgere in grande stile la sua attività di imprenditore. Sin dal luglio del 2008 precisamente dal 24 luglio 2008, non poteva infatti svolgerla, visto e considerato che il Gruppo Apicella srl era stata colpita da interdittiva antimafia. Da quel momento in poi, l’imprenditore ha dato sistematicità ad un meccanismo grazie al quale ha continuato a governatore, secondo la Dda, gli affari illeciti tra cui anche gli appalti che, attraverso turbative d’asta, però purtroppo non meglio precisate, illecita concorrenza quindi reati contro la pubblica amministrazione, oltre a quello “classico” dell’estorsione. hanno creato provviste finanziarie trasferite da un’azienda all’altra.

Ma andiamo con ordine. Perchè questo sistema fosse messo a regime, occorrevano tante persone, tante imprese, apparentemente pulite e comunque non gravate dall’interdittiva antimafia, pronte a fornire le proprie generalità economiche e a mettere a disposizione i meccanismi , le credenziali attraverso co il danaro potesse essere movimentato.

Di qui, il corso logico delle contestazioni. Ad esempio, strettamente collegate sono quelle dei capi 23 e 24, visto che riguardano entrambe Dante Apicella e Giuseppe Fusco, imprenditore di Marigliano, che prima di tutto era un socio di fatto di Apicella, nella Edil Kronoss srl, al contrario fittiziamente intestata solo a lui, cioè a Fusco. Entrambe partono dalla comune contestazione ai sensi dell’articolo 512 bis cioè dall’intestazione fittizia. Successivamente, si biforcano. La 23 collega l’intestazione fittizia al reato di utilizzo di denaro di provenienza illecita ai sensi dell’articolo 648 ter, il 24 fa traslocare” l’intestazione fittizia verso la contestazione “classica” di riciclaggio, ai sensi dell’articolo 648 bis.

Cosa significa? Significa che l’attività di questa impresa, cioè la già citata Edil Kronoss, fittiziamente intestata solo a Fusco o a suoi riferimenti diretti e che al contrario riproduceva una società di fatto tra questi e Dante Apicella, metteva automaticamente a disposizione di quest’ultimo, l’intera struttura aziendale tra cui uffici, depositi, conti correnti.

Di qui, la duplice contestazione di intestazione fittizia ai sensi dell’articolo 512 bis e di impiego di denaro di provenienza illecita, cioè proveniente dalle attività criminali di Apicella.

Attenzione, il 648 ter è un’elaborazione del 648 bis che, come già detto, regola il reato “classico” di riciclaggio. Ne rappresenta un’estensione, una modalità più felpata e anche, concedetecelo, più complicatamente dimostrabile.  Ricorriamo ad un esempio terra terra: io, Apicella, ho l’interdittiva antimafia. Desidero, però continuare a fare l’imprenditore e a far quattrini esattamente nella stessa quantità, anzi anche in misura maggiore di quanti ne facessi prima, siccome, per raggiungere tali obiettivi, devo  prima di tutto, tenere attiva la rete dei i miei rapporti con fornitori di beni e servizi e anche con la produzione di materiali edili tra cui le pietre, da cantiere, la prima cosa di cui devo occuparmi è quella di fotocopiare oggi tutto ciò che già facevo un tempo, prima dell’interdittiva antimafia. E allora, associo questa attività, i contatti, i fornitori ad un’altra azienda, ad un’altra impresa, in cui non compare il mio nome ma che ha interesse a stare con me, a darmi la forza di un socio di fatto, anzi di maggioranza, in quanto io, sempre Dante Apicella, gli metto a disposizione una dote, che lui se la sognava, fatta di contatti , rapporti e soprattutto gli metto a disposizione la possibilità di facilitare  acquisizioni, aggiudicazioni di appalti, che lui, il mio socio di fatto, se li stra-sognava, perchè io, da camorrista, da esponente del clan dei casalesi, non devo neppure andare a minacciare le persone, non devo neppure espormi per parlare con quel sindaco, con quell’assessore, con quel consigliere comunale, con quel dirigente del’ufficio tecnico, quell’impiegato, ma mi basta solo che vengano a conoscenza del fatto che dietro a questa impresa ci sono io.

Nel capo 24, invece, sempre Apicella e Fusco, partendo ugualmente dalla contestazione in concorso ai sensi dell’articolo 512 bis, cioè dall’intestazione fittizia, vanno a “planare”nel riciclaggio propriamente detto, cioè della contestazione dell’articolo 648 bis.

La differenza con il ter? Il fatto che nell’attività dell’impresa che impiega danaro di provenienza illecita subentra anche una mobilizzazione dei proventi a soggetti formalmente esterni, di solito ad altre imprese consenzienti. E allora, leggerete che Dante Apicella e Giuseppe Fusco avrebbero utilizzato quelle che vengono definite “aziende di appoggio”: la edil Mascia di Antonio Magliulo, la RTM di Tommaso Mangiacapra, la Edil Tecnosystem di Luigi Schiavone del 77. I soldi incassati finiti sui conti correnti della Edil Kronoss si dipanarono in diversi rivoli andandosi a depositare, sarebbe meglio dire a frammentare il loro deposito, suddividendolo tra vari soggetti, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza.

Che poi è in parte la stessa motivazione che ispira il 48 ter, cioè l’impiego di proventi derivati da attività illecite. Ma mentre in quel caso, si crea un meccanismo di società di fatto con un prestanome o con un mezzo prestanome, qual è Fusco ad esempio, nel caso del riciclaggi, cioè del 648 bis, si attua uno sviluppo, un’evoluzione dell’attività di impresa in cui Apicella è il socio di fatto, attraverso transazioni di reimpiego del danaro con soggetti apparentemente estranei alla governance taroccata dell’impresa Apicella-Fusco, ma che in realtà nasconde, dietro all’emissione di fatture o per forniture di beni e servizi il più delle volte totalmente falsi, una reazione di totale sudditanza e di totale servizio agli interessi dell’Apicella che poi sono anche gli interessi del clan dei casalesi.

Abbiamo dunque ritenuto di dover spiegare questi elementi fondamentali in modo che nel prosieguo dell’analisi di questa ordinanza, i nostri lettori più attenti ed interessanti potranno meglio comprendere storie, attività, retroscena., visto e considerato che quello che andremo a raccontare saranno fatti riguardanti la categoria importantissima della criminalità economica.

Quando poi arriveremo e accadrà già nella prossima puntata, cioè sempre domani, ad una contestazione ai sensi del 648 ter comma 1, cercheremo di spiegare in maniera semplice cosa sia una ulteriore variazione sullo stesso tema e cioè il reato di autoriciclaggio.

 

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA