IL CASO. Ragazzo casertano supera il concorso nella Guardia di Finanza, ma viene fatto fuori per una canna fumata a 18 anni

3 Giugno 2024 - 11:24

Una decisione che in punto di diritto è incontestabile, ma è una vicenda che dimostra quanto sia necessario aprire un discorso non dogmatico sul tema

CASERTA (l.v.r.) – Può un ammonimento, il possesso marijuana all’età di 18 anni, provocare l’esclusione, sette anni dopo, da un concorso nella Guardia di Finanza passato tranquillamente? Secondo il Comando della Guardia di Finanza, legge alla mano, sì.

Ed è su questa decisione che è stato portato avanti un procedimento giudiziario presso la quarta Sezione del Tar del Lazio.

Un ragazzo di Caserta, infatti, dopo aver superato sia le prove fisiche sia le prove scritte per il concorso per 571 posti per allievi finanzieri nella Guardia di Finanza, è stato escluso dalla graduatoria poiché nel 2014, quando l’aspirante finanziere aveva appena 18 anni, fu beccato dai carabinieri di Casagiove con una piccola quantità di marijuana.

In considerazione del (discutibile) Testo unico sugli stupefacenti, per il possesso minimo, non lo spaccio, di sostanze cannabinoidi fu segnalato alla prefettura che, ai sensi dell’articolo 75, invitava il ragazzo a non fare più uso di sostanze psicotrope.

Questo avveniva nel 2014. Nel frattempo, il giovane casertano ha prestato servizio nell’esercito italiano due anni, dal 2016 al 2018 in qualità di VFP1. Inoltre, il ministero dell’Interno aveva concesso

la cancellazione di questa raccomandazione della prefettura dal centro elaborazione dati, proprio in considerazione del tempo passato e della tenuità del fatto.

Ma, a sette anni di distanza, la commissione per il concorso di allievi Finanzieri ha ritenuto che quell’articolo 75, emesso dalla prefettura di Caserta, fosse causa di esclusione dal concorso. La motivazione di questa scelta è stata rintracciata nel bando di concorso che prevede il possesso di requisiti di moralità e condotta specifici previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 199 del 1995, che tratta proprio per i requisiti di accesso al corpo della Guardia di Finanza.

Leggiamo testualmente: “il candidato deve essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per la missione ai concorsi della magistratura ordinaria […]. Sono cause di esclusione anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.”

Ed è proprio sul saltuario e sul risalente che la quarta Sezione del TAR del Lazio ha dato ragione all’amministrazione della Guardia di Finanza.

Esiste, afferma la corte, una valutazione a monte dell’incompatibilità della condotta di uso o detenzione di sostanze stupefacenti con lo status di appartenenza al corpo della Guardia di Finanza, anche se così esigua e irrilevante come nel caso di specie, aggiungiamo noi. I giudici del Tar spiegano che, una volta accertato l’uso o la detenzione, il provvedimento di esclusione riveste la natura vincolata perché fondato sull’articolo 6, legge di rango primario.

Nulla da fare, quindi, per il ragazzo casertano che, quindi, paga amaramente il possesso di un po’ di marijuana quand’era ragazzino.

Come chiarito anche dai giudici amministrativi, la commissione poteva fare poco per “salvare” il giovane aspirante finanziere che, comunque, aveva chiesto e ottenuto la cancellazione di quel piccolo caso dalla banca dati ministeriale.

Resta discutibile, però, l’attuale legislazione italiana relativamente alle droghe leggere come hashish e marijuana.

Il caso di questo ragazzo casertano dimostra ancora una volta, ad avviso di chi vi scrive, la vetustà della legislazione in tema di droghe leggere.

In diversi Stati dell’Unione Europea, ad esempio, questo giovane non sarebbe incappato in questa bruciante delusione, in questo pregiudizio sulle sue aspirazioni lavorative, per aver posseduto molti anni prima una piccola quantità di marijuana o di hashish.

Una visione più liberale, più progressista in materia di sostanze stupefacenti leggere, libererebbe da molto lavoro i tribunali, intasati da procedimenti a queste dedicate, ma anche le forze dell’ordine, che hanno l’obbligo di far rispettare delle norme probabilmente troppo dure.

Chiaramente, non è un invito al legislatore di rendere le strade una specie di antica erboristeria, ma di trattare il fenomeno in maniera meno dogmatica e più contemporanea ai tempi e coerente al resto dei paesi occidentali.

Questa la nostra posizione. Però, esiste, come è giusto che sia un’accezione più proibizionista della materia delle droghe leggere.

Ma siamo convinti che anche il più conservatore dei conservatori, leggendo questa storia, sarà saltato dalla sedia.

E allora, a nostro avviso, è necessario la modifica di quell’articolo del decreto legislativo del 1995 sui requisiti per l’ingresso nella Guardia di Finanza.

Non tutto, capiamo l’importanza per un corpo militare il rispetto di un certo decoro, ma potrebbero trattare vicende come queste, quelle “saltuarie, occasionali o risalenti“, caso per caso, persona per persona.

Un esame attitudinale, medico, volto ad attestare il superamento del possibile uso, seppur minimo, di sostanze. Al termine di questa analisi, poi, la commissione potrebbe deliberare sul destino del concorrente che, quindi, andrebbe ad impugnare un atto più chiaro alla giustizia amministrativa.

E lo stesso Tar, trattando sulla delibera e non su una legge, onestamente troppo generica, esagerata, sarebbe in grado di rapportarsi in maniera più appropriata al caso di specie.

La normalità, in un Paese normale. In Italia, beh.