S. MARIA C.V. Sostegno scolastico insufficiente, il TAR Campania dà ragione alla famiglia: via libera alla didattica personalizzata per l’intero orario scolastico

31 Maggio 2026 - 12:30

La famiglia aveva chiesto l’annullamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e l’accertamento del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, ritenendo insufficiente il monte ore attribuito rispetto alle esigenze didattiche e assistenziali del minore

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SANTA MARIA CAPUA VETERE – La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel ricorso promosso dalla madre di un minore contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e gli uffici scolastici coinvolti, in relazione all’assegnazione delle ore di sostegno scolastico per l’anno 2025/2026.


Il ricorso riguardava il Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto il 14 ottobre 2025 dall’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” di Santa Maria Capua Vetere, con il quale al minore erano state assegnate 11 ore di sostegno settimanali a fronte di 27 ore complessive di frequenza scolastica.
La famiglia aveva chiesto l’annullamento del PEI e l’accertamento del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, ritenendo insufficiente il monte ore attribuito rispetto alle esigenze didattiche e assistenziali del minore.


Nel corso del giudizio, le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio. Successivamente, con ordinanza cautelare del 5 dicembre 2025, il TAR aveva accolto la richiesta di riesame del PEI, osservando che l’attribuzione di 11 ore di sostegno appariva inadeguata rispetto alle necessità indicate nello stesso piano educativo.
Con una nota depositata il 9 marzo 2026, la parte ricorrente ha comunicato che, dopo la notifica dell’ordinanza cautelare, al minore era stato assegnato il sostegno didattico per l’intero orario settimanale di frequenza. Inoltre, a seguito della visita effettuata il 16 gennaio 2026, la Commissione Medica dell’INPS di Caserta ha riconosciuto il minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
Alla luce dell’avvenuta assegnazione delle 27 ore di sostegno richieste, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, rilevando che la pretesa della ricorrente risultava ormai pienamente soddisfatta.


Il Collegio ha inoltre evidenziato che la richiesta della famiglia di riesaminare il PEI fosse fondata, come già rilevato nell’ordinanza cautelare. Tuttavia, le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della particolarità della vicenda, poiché l’assegnazione iniziale delle ore di sostegno era avvenuta quando il minore risultava ancora titolare di una certificazione di handicap non grave ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 104/1992.
Il TAR ha infine disposto il rimborso del contributo unificato sostenuto dalla parte ricorrente per l’introduzione del giudizio.