Assolto nel processo per camorra, ora chiede di comprare una pistola. “No, ha collegamenti con il clan dei Casalesi”
8 Gennaio 2025 - 10:52

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CASERTA – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato contro il decreto del Prefetto di Caserta, emesso dal settore Polizia Amministrativa dell’ufficio territoriale del governo, che vietava ad un uomo di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. La decisione dei giudici dĂ ragione e conferma il provvedimento degli uffici della prefettura, motivato dal collegamento del ricorrente con ambienti della criminalitĂ organizzata.
Nel suo ricorso, l’interessato contestava il divieto, sottolineando che le condanne precedenti che giustificarono la misura erano state annullate in appello con assoluzione, poichĂŠ il fatto non sussisteva. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che, anche in assenza di una condanna definitiva, la sua condotta passata e i suoi legami con il clan dei Casalesi giustificano la valutazione di inaffidabilitĂ ai fini del porto dâarmi.
La corte ha sottolineato che la legge prevede che l’autorizzazione al porto dâarmi non è un diritto assoluto, ma è subordinata alla valutazione dei requisiti di affidabilitĂ , che possono essere influenzati da circostanze personali anche non penali. In questo caso, il ricorrente era stato coinvolto in azioni di supporto a un esponente del clan camorristico, anche se non vi era stato un coinvolgimento diretto in atti violenti. La giurisprudenza, infatti, consente di valutare come ostativi al rilascio di licenze per il porto dâarmi anche legami con organizzazioni criminali.
Viene poi richiamato il parere contrario allâaccoglimento dellâistanza espresso dal Comando provinciale di Carabinieri di Caserta che, dai fatti accertati dal giudice penale, desume lâesistenza di âcollegamenti del richiedente con esponenti del clan camorristico dei casalesiâ. La Corte dâappello infatti ha assolto l’uomo solo perchĂŠ non è risultato provato il fatto compiuto, il reato di favoreggiamento, in quanto lâazione dello stesso si è fermata allo stadio iniziale della condotta tipica.
Il TAR ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, fissate in 1.500 euro, a favore dell’Ufficio territoriale del Governo di Caserta.