Come volevasi dimostrare Marican ha perso al Tar. Il mio incontro con Canciello. E all’ex sindaco Affinito diciamo: Lei è un bugiardo. Se non fosse stato per questo giornale e per Stefano Masi l’operazione dei 200mila mq sui terreni Argo si sarebbe realizzata
12 Marzo 2024 - 19:14
Un doveroso articolo per una nostra lunga, estenuante, ma sempre appassionata battaglia per quella legalità a cui oggi il Tar, utilizzando in pratica le nostre stesse motivazioni, ha dato piena ragione. In calce a questo articolo le 16 pagine di una sentenza addirittura impietosa
CARINARO – (Gianluigi Guarino) Con Nando Canciello, dopo anni e anni di contrapposizione feroce, il sottoscritto si è incontrato poco meno di un mese fa. Come si usa dire nel linguaggio della diplomazia internazionale, si è trattato di un faccia a faccia “cordiale franco e costruttivo”. Chi conosce la materia affascinante, ma molto complessa, densa di molti bizantinismi, delle Relazioni internazionali sa che un incontro “franco e costruttivo” può significare molto, ma anche nulla.
L’interpretazione più ricorrente, e sicuramente più fondata, collega questi due aggettivi ad un inizio di un dialogo che poi può portare ad un rapporto buono, leale, e duraturo ma anche ad un nulla di fatto.
Nando Canciello come persona mi ha fatto una buona impressione. Educatissimo, intelligente, sufficientemente preparato nelle materie di cui si occupa, disponibile, almeno in apparenza, a confrontare le proprie tesi a quelle del suo interlocutore.
Si tratta di una valutazione di tipo epidermico. Io mi sono sempre fidato della mia sensibilità, costruita e consolidata dalla galleria sterminata di tipi umani a cui ho dovuto rapportarmi realizzando ogni giorno l’esercizio gratificante della professione che svolgo.
Ma qui siamo di fronte ad una persona fuori dal comune che ha dimostrato, fino ad oggi, come già detto, di possedere una non convenzionale intelligenza ed una capacità di sovrapporre l’una sull’altra un numero cospicuo di sfoglie che dividono, discriminano, una forma di manifestazione del proprio linguaggio, del proprio essere imprenditore a forme diverse. C’è il rischio dunque di aver incontrato una persona in grado di comprendere camaleonticamente quale fosse il linguaggio, anzi la lingua, da utilizzare al cospetto di uno come me, magari studiato con attenzione attraverso il lessico, le formule e le costruzioni logiche, utilizzate nelle decine e decine di articoli che a Nando Canciello e alle sue molteplici e pletoriche aziende ho dedicato incontrando l’insperato sostegno del Tar della Campania che nella vicenda specifica di cui andremo a parlare, non considera niente affatto positivo questo giochino tra Marican Agricolture, Marican Vega 32 e Marican Hernitage nella vicenda dei terreni Argo- Stabile così come potrete leggere agevolmente dal testo della sentenza che vi mettiamo a disposizione in calce a questo articolo
Incontro “franco e costruttivo”, dunque, in attesa degli eventi e di un confronto che non potrà non essere sempre e comunque paritario ossia rispettoso delle caratteristiche e delle prerogative annesse e connesse ai ruoli differenti che definiscono, da un lato l’attività dell’imprenditore Nando Canciello, dall’altro l’espressione professionale del sottoscritto che continuerà, sottolineo, continuerà ad esplicarsi al 100% delle sue potenzialità.
La cortesia, usataci da Canciello, ricevuto nella redazione di CasertaCe, la ripagheremo attraverso l’uso di un linguaggio meno fiammeggiante, più soffice rispetto a quello usato fino ad oggi. Ma sulla sostanza delle nostre argomentazioni e delle nostre considerazioni non cambierà in nulla fermo restando l’auspicio, per altro non esposto per la prima volta in questa sede, che Canciello voglia confutare pubblicamente, discutere pubblicamente ciò che su di lui scriveremo quando la sua attività andrà a connettersi con la potestà pubblica di una o più istituzioni che rappresentano il popolo sovrano, tutelano le pubbliche risorse e non certo gli interessi personali di chi, pro tempore, di quelle istituzioni è l’incarnazione, anzi l’incarnato.
UN PRIMO CENNO SUL TAR E UNA PAROLINA ALL’EX SINDACO AFFINITO: LEI E’ UN BUGIARDO MATRICOLATO
Oggi parliamo di un argomento importante su cui abbiamo speso tante energie e tante ore di studio per venire a capo di atti, di norme e di diverse esposizioni giurisprudenziali. Il Tar della Campania ha dato torto a Canciello nei ricorsi che lui ha presentato contro il Comune di Carinaro e contro la signora Eleonora Argo, coerede dei 200mila metri quadri agricoli dei genitori Vincenzo Argo e Raffelina Stabile. Una signora, ci riferiamo a Eleonora Argo, non certo sconosciuta ai lettori di CasertaCe visto che nel 2020 questo giornale ha scritto decine di articoli che oggi trovano, non pieno, bensì pienissimo, completo -della serie 100% di riscontro – nelle motivazioni addotte dal Tar per respingere entrambi i ricorsi, presentati da Nando Canciello e dal suo avvocato, Felice Laudadio, al Tar riuniti in una sola udienza, svoltasi il 13 dicembre scorso.
Naturalmente noi abbiamo letto ognuna delle sillabe che compongono le 16 pagine della sentenza del Tar che vi mettiamo a disposizione nella versione integrale proprio per evitare una tropo lunga trattazione sui contenuti molteplici e tutti ugualmente interessanti.
In premessa va detta subito una cosa in maniera forte e chiara: se l’ex sindaco di Carinaro, Nicola Affinito, ha detto realmente che lui aveva ragione su questa vicenda ed è stato sottoposto ad una campagna mediatica finalizzata a farlo fuori, aggiungendo anche la postilla con al quale bacchetta Stefano Masi, suo principale alleato elettorale, il quale avrebbe ,a suo dire, frettolosamente e immotivatamente, mollato la maggioranza, mente sapendo di mentire.
Se non fosse stato, infatti, per l’attività puntuale, chirurgica e densa di contenuti, di Masi, se Masi non fosse uscito dalla maggioranza proprio a causa dell’atteggiamento soft che Nicola Afffinito stava dimostrando su questa vicenda, se il sottoscritto e CasertaCe non avessero speso, fino allo sfinimento, ogni propria energia, oggi quei 200mila mq sarebbero nella disponibilità di Canciello. Il che non costituirebbe un peccato mortale di per se, ma costituirebbe, invece, un atto di ingiustizia, di iniquità fermo restando quello che potrà decidere eventualmente il Consiglio di Stato a cui Canciello, se riterrà, potrà appellarsi.
Se Affinito ha dichiarato le cose che ci hanno detto abbia dichiarato, allora è un bugiardo. Gli ricordiamo, a riguardo, qualche data: Stefano Masi si è dimesso da consigliere delegato all’urbanistica il 5 maggio 2020 ossia 24 giorni prima del diniego opposto al permesso di costruire, presentato da Nando Canciello e dalla sua Marican Heritage .
Andateli a contare gli articoli scritti da CasertaCe in tutto quel mese di maggio. Sempre più indignati, sempre più fibrillanti di incredulità davanti a quella che ci appariva una storia di marchiana incongruenza tra le pretese di Canciello e il suo effettivo titolo a rivendicarle. Il 27 maggio, cioè 48 ore prima del diniego al permesso di costruire, Stefano Masi, con un intervento accorato, drammatico, lucidamente centrato tutto su questa vicenda, è uscito ufficialmente dalla maggioranza. Sul fascicolo Canciello – Argo il Comune di Carinaro ha subito una visita molto approfondita da parte della guardia di finanza. Solo allora di fronte all’evidenza di una pretesa lontana centinaia e centinaia di miglia dalla sua agibilità giuridica, ha prodotto tutti gli atti a cui oggi il Tar da pienamente ragione. E attenzione, se fosse stato per il signor Nicola Affinito, il Comune avrebbe esposto solo una ragione di collegamento al diniego ossia quella relativa al titolo di possesso, di disponibilità reale, da parte di Canciello di quei terreni affinchè, con un acrobatica e spericolata variazione del piano regolatore vigente potesse nascere li un polo della logistica e dell’e- commerce. Affinito si sarebbe limitato solo a questo per cercare di creare meno problemi possibili al ben noto dirigente Davide Ferriello, il quale fosse dipeso da lui e se questa vicenda non fosse stata scoperta da CasertaCe e da Masi, altro che variante al piano regolatore, avrebbe dato l’autorizzazione anche per un parco dei divertimenti.
In quel consiglio comunale che ha legittimato ulteriormente la revoca della convenzione, usiamo ancora questo termine, spericolatamente firmata dal Comune di Carinaro due anni prima, è stato Stefano Masi valente avvocato Amministrativista a dotare l’organo di indirizzo di tutti quegli elementi cognitivi che hanno poi informato i contenuti delle potenti costituzioni operate dal Comune di fronte al ricorso presentato da Marican Heritage. E non è affatto un caso che il Tar oggi scriva ciò che Stefano Masi sosteneva e che grazie a lui e questo giornale è stato inserito nella costituzione del Comune di Carinaro: “Non coglie nel segno- scrive infatti il Tar – il lamentato difetto di competenza del R.U.P., in luogo dell’Organo consiliare, a dichiarare la decadenza dalla convenzione ove si consideri che con successiva delibera n. 28 del 28.10.2020 il Consiglio Comunale di Carinaro l’ha espressamente fatta propria, approvando la proposta, a firma del Sindaco, recante, inter alia, la presa d’atto di siffatta decadenza (in aderenza a quanto già deliberato con il provvedimento del Responsabile dello Sportelo Unico per l’Edilizia n. 19
del 29.5.2020).” Campa cavallo: e quando ci sarebbe stata mai questa seduta comunale del 28 ottobre 2020 senza le istanze di Stefano Masi e il martellamento costante di questo giornale? Quindi, ascolti bene signor Affinito: solo grazie a Stefano Masi e a CasertaCe lei ha agito. L’abbiamo messa spalle al muro scrivendo che il Comune stava avallando un atto di illegalità. L’abbiamo scritto spendendo centinaia di argomentazioni a cui lei non poteva opporsi. Lei, Mario Moretti e tutti quelli della sua compagnia di giro, non potevate fare altro in quanto vi abbiamo letteralmente incastrato. Solo e solamente per questo motivo il Comune di Carinaro si è costituito degnamente al cospetto del Tar.
LE RAGIONI (NON POCHE) DEL TAR CHE SFOTTICCHIA ANCHE UN PO’ IL BUON CANCIELLO
Per quanto riguarda il merito del ricorso i giudici amministrativi non hanno risparmiato nè stilettate e nemmeno schizzi di britannica ironia al cospetto delle ragioni esposte da Marican. Questa storia del terreno fittato nel 2016 da Canciello è irregolare, è invalida dal primo nano secondo perchè su quel contratto c’è stata solo la firma del signor Vincenzo Argo, mentre è mancata quella della signora Raffelina Stabile sua consorte, proprietaria in comunione e finanche amministratore della stessa. Il Tar usa parole disarmanti. Parla addirittura di principi fondamentali del diritto privato violati. Tutto quello che succede dopo con gli eredi di Vincenzo Argo e di Raffelina Stabile produce, anche se a quel punto conta ben poco visto che il Tar parla di “vizio genetico” ulteriori effetti di illegalità. Ci sarebbe solamente una e una strada afferma il Tar affinchè un negozio giuridico firmato nel 2016 possa determinare quegli effetti che avrebbero potuto consentire a Canciello di realizzare i propri obiettivi. Ossia la variazione della destinazione di uso di terreni agricoli in terreni ad uso industriale. Al riguardo così scrivono i giudici amministrativi a pagina 7 della sua sentenza : “(…) per modificare e, come nel caso di specie, la destinazione di un bene comune è necessaria l’unanimità di tutti i comproprietari , atteso che il disposto dell’art. 1102 c.c. impone che l’uso della cosa debba avvenire senza che se ne “alteri la destinazione”. “Tale necessaria unanimità manca, per quanto detto, nel verbale che avrebbe autorizzato Raffelina Stabile ad affittare, per conto di tutti i comunisti, un terreno agricolo su cui edificare un insediamento industriale. Tale necessaria unanimità manca, per quanto detto, nel verbale che avrebbe autorizzato Raffaele Stabile ad affittare, per conto di tutti i comunisti, un terreno agricolo su cui edificare un insediamento industriale secondo cui la mancata sottoscrizione della sopra cit. comproprietaria sarebbe – prosegue il Tar citando al tesi del ricorrente Canciello – rilievo “privo di consistenza reale” visto che “la sig.ra Raffaellina Stabile è deceduta” Ma qui, osserva il Tar, c’è “un acclarata insussistenza di una situazione di possesso esclusivo che si pretende discendere dal contratto di affitto dei terreni è circostanza di per sé idonea, pur a fronte dell’encomiabile sforzo defensionale della società ricorrente,(mi sa che il Tar qui sfotte un po’ n.d.d.) a deprivare di qualsivoglia efficacia le ulteriori argomentazioni spese a sostegno della dedotta legittimazione a richiedere il titolo abilitativo il cui diniego è in questa sede contestato.”
In poche parole la signora Stabile è deceduta, ma è morta dopo la firma del contratto da parte del marito. E il fatto che sia morta dopo, non significa che la sua mancata firma non produca alcun effetto giuridico rilevante per il semplice motivo che quando il contratto è stato fatto era viva, vegeta, in comunione di beni e anche amministratore della stessa
Ora, facciamo pure finta che Canciello abbia ragione sull’istituto giuridico creativo di una morte che determina effetti giuridici retroattivi. Trasferiamoci ai tempi moderni, al presente. E anche su questo i giudici lasciano poco spazio alle interpretazioni: ” (…) In caso di pluralità di proprietari (o possessori) del medesimo immobile, la domanda di rilascio di titolo edilizio deve provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà (o il possesso) sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari contitolari, ciò che certamente non è predicabile nel caso di specie posto che la sig.ra Eleonora Argo, coerede di Raffaelina Stabile e comproprietaria dei terreni de quibus, ha promosso impugnazione dinanzi a questo T.A.R. (n. 2569/2019 R.G., giudizio nel quale si è costituita la Marican Vega 32 s.r.l.) avverso gli atti che autorizzavano la variante semplificata al piano regolatore ex art. 8 del D.P.R, 160/2010 richiesta da Marican Vega 32, deducendo di essere anch’ella proprietaria e possessore dei fondi agricoli, oggetto di una più
ampia divisione tra coeredi.”
Il resto lo leggete nelle 16 pagine della sentenza che, ribadiamo, vi pubblichiamo qui sotto in calce all’articolo