IL FOCUS. Gli autovelox della Provincia comandati da Cappa Spina. Ecco l’incredibile palleggio tra Tar e Consiglio di Stato sulla gara (finalmente) annullata per sempre

28 Febbraio 2023 - 21:26

PRIMA PUNTATA. In quattro capitoli, riassumiamo una vicenda inquietante, l’ennesima, che coinvolge l’amministrazione di Giorgio Magliocca. Sorprendente, al limite del surreale, e denso di coincidenze, l’atteggiamento dell’Ottava Sezione del Tar Campania. In una prima sentenza si è pronunciata in un modo, nella seconda, invece, si è pronunciato in maniera favorevole a Cappa Spina, a Traffitek e alla fortissima volontà della Provincia di Caserta di affidare il ricco appalto da 7 milioni di euro

CASERTA (g.g. e l.v.r.) – Ai superficiali che sostengono la tesi su un nostro presunto pregiudizio e su una presunta precostituzione della nostra posizione sulle attività di indagine giornalistica riguardante i fatti dell’amministrazione provinciale di Caserta, serviamo questo cioccolatino, in segno di pace e di disponibilità al confronto delle idee, sperando di essere semplici, nei limiti del possibile e della complessità della materia, nell’esposizione e rimandando, invece, per chi voglia approfondire, alla lettura (in calce all’articolo i link) della sentenza del Consiglio di Stato che ha chiuso la vicenda che andremo a raccontare e le due sentenze del Tar Campania dallo sconcertante senso opposto.

Vediamo se ci riusciamo ad essere semplici: i soggetti coinvolti in questa vicenda sono il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, nella veste di legale rappresentante dell’ente di cui è vertice formale e sostanziale; con lui Claudio

Trisolino, già coordinatore cittadino di Forza Italia a Capua, fino ad un anno fa un po’ agitato rispetto alle promozioni dei concorsi interni dell’amministrazione provinciale, ma soprattutto Rup della gara d’appalto bandita nel 2019 per l’installazione di tre autovelox, tra cui – tornando ai giorni nostri – il rivelatore di velocità che sta emettendo migliaia di multe all’altezza dell’uscita Aversa Nord.

Il terzo personaggio è Pasquale Cappa Spina, 48 anni, originario di Casapulla e residente a Caserta, componente di una famiglia che, diciamo così, ha una lunga tradizione nella gestione dei parcheggi o comunque dei servizi erogati sulla rete stradale. In verità, soprattutto parcheggi e soprattutto nella città capoluogo.

Cappa Spina è presente nei titoli di testa di questo film, in quanto amministratore unico e direttore tecnico, cioè comanda tutto lui, della Traffitek srl, che a sede a Bologna, ma con cervello e cuore a Caserta e provincia, con quote di maggioranza (almeno fino al 2017) nelle mani della signora Antonia Iadicicco.

Un posto tra i protagonisti e/o co-protagonisti nella storia lo meritano, a nostro avviso, con rispetto per la posizione che ricoprono, anche i giudici dell’Ottava sezione del Tar Campania, Francesco Gaudieri, che ne è il presidente, è Viviana Lenzi, che lo affianca nel collegio come giudice estensore.

Chi vorrà approfondire, si accorgerà che l’Ottava Sezione del Tar affronta il ricorso presentato da una società partecipante in concorrenza a quella di Cappa Spina nella gara d’appalto sopra evidenziata, sulla base di un approccio, di una considerazione, di un apprezzamento giuridici, di una serie di elementi di merito ben definiti, su una serie di elementi di contenuto esposti dalla ditta ricorrente già in sede di ricorso preliminare e ancor di più sottolineati in sede di primo ricorso.

Questo accadeva nella sentenza pubblicata il 9 febbraio 2021 e che, come abbiamo scritto prima, vi riproponiamo in calce a questo articolo.

Sempre chi vorrà approfondire, si accorgerà che a distanza di poco più di un anno, con la sentenza pubblicata il 7 marzo 2022, sempre la stessa sezione del Tar alza una sorta di muro nei confronti della società ricorrente, costretta a presentare un altro ricorso contro la reiterazione, da parte dell’amministrazione provinciale, dell’aggiudicazione della gara dei tre autovelox al raggruppamento di imprese temporaneo composto dal capogruppo Traffitek, con la partecipazione della ditta romana Safety21.

TRAFFITEK, CAPPA SPINA E CERTE COINCIDENZE

I fatti, così come si sono verificati, ci inducono a ritenere che l’amministrazione provinciale di Caserta, il suo avvocato, Antonio Romano, considerino immediatamente un grande abbaglio, se non addirittura una fregnaccia, la sentenza del Tar Campania del 2021.

Questo risulta indiscutibile nel momento in cui la Provincia, ma soprattutto la Traffitek, rappresentata dall’avvocato Francesco Delfino, non presentano – inopinatamente – ricorso al consiglio di Stato per la sentenza del Tar che annullava l’aggiudicazione definitiva a Traffitek e socio, non sancendone, però (ecco perché abbiamo parlato di accoglimento parziale, la nullità dell’intera procedura di gara.

Per fare un paragone che i nostri lettori più attenti sugli articoli di cronaca giudiziaria potranno sicuramente comprendere, questa sentenza del Tar può essere avvicinata ad un tipo di sentenza che la corte di Cassazione formula molto spesso e che si definisce come “annullamento con rinvio”. In poche parole, io, Cassazione, oppure, come nel caso di specie, io, Tar Campania, non formulo un verdetto definitivo tombale, ma annullo gli esiti di una sentenza penale di secondo grado, oppure, sempre nel nostro caso, l’esito e gli effetti di un procedimento amministrativo, cioè dell’aggiudicazione della gara per i tre autovelox.

Ma rinviando gli atti alla corte di Appello, oppure all’amministrazione provinciale nel nostro caso, formulo delle prescrizione che dovranno essere cogentemente osservate nella formulazione di una nuova sentenza o di un nuovo atto di aggiudicazione della gara.

E da qui in poi succede di tutto.

Dopo aver deciso, ripetiamo, in maniera a dir poco singolare, di far passare in giudicato la sentenza sfavorevole del Tar, la Provincia, con una certa sufficienza, con una certa sicumera, ribadisce l’aggiudicazione all’impresa di Pasquale Cappa Spina, affermando che il problema sollevato dalla concorrente, la Soes, non era rilevante per escludere Traffitek dalla procedura.

Basta guardare il tono e la sostanza delle motivazioni utilizzate dalla Provincia per confermare l’appalto da 7 milioni di euro a Cappa Spina, per non inserire nel perimetro della verosimiglianza la stranezza della coincidenza tra il mancato appello al consiglio di Stato della prima sentenza Tar, con l’esito, ma soprattutto con le motivazioni molto scarne, laconiche e spicciative con cui la Provincia manda a comprare il sale la Soes.

Non c’è dubbio, infatti, che avvocati esperti come Romano e successivamente Gianfranco D’Angelo, che sostituisce lo stesso Romano, e soprattutto Delfino, per quanto riguarda Trafittek, ritenessero praticamente automatica l’impugnazione della determina con cui veniva reiterata l’aggiudicazione della gara.

Nonostante ciò, la Provincia non sta lì a perdere tempo. Punta su un atto di resipiscenza, su un cambiamento netto della posizione del Tar Campania a cui, ancora una volta, la ricorrente si appella, con il fascicolo che, ancora una volta, fa a finire a cospetto dell’Ottava Sezione dei già citati giudici.

Ed è una fiducia ben riposta, perché il 7 marzo 2022 la citata Sezione cambia completamente spartito. Ma non lo diciamo noi, bensì il consiglio di Stato, da cui, finalmente, la Soes riceve piene ragione delle sue richieste.

CAPPA SPINA, L’ANAS, L’ANAC E IL COMUNE DI SANTA MARINELLA

Ma quali sono state queste ragioni, riconosciute dopo una lunga battaglia dal consiglio di Stato?

Le potete leggere nella sentenza del 2021 e in quella emessa dai giudici di Palazzo Spada, ma in estrema sintesi vi diciamo che la Traffitek aveva ricevuto un’iscrizione nel casellario informatico dell’Anac dopo che era stata esclusa da una gara d’appalto bandita dall’Anas, poiché si era presentata per lo stesso bando con due offerte diverse, tramite due proposte differenti, una situazione vietata dalla legge sugli appalti.

Questo avveniva nel 2016. L’anno dopo, poi, proprio in base a questa esclusione e all’iscrizione nel casellario Anac, il comune di Santa Marinella, nella provincia romana, escludeva Traffitek da un’altra procedura di gara.

La prima esclusione della gara, quella dell’Anas, era segnalata come causata da gravi inadempienze e infatti aveva provocato un’interdizione dalle gare per tre anni.

La successiva decisione del comune laziale si legava, chiaramente, a quanto deciso dall’Anas, che aveva punito il comportamento di Traffitek.

La seconda sentenza del Tar, quella formulata dai giudici della prima, evita di entrare nel merito delle questioni proposte dalla Soes, la società ricorrente. Ma questa reiterazione concettuale, peraltro sorprendentemente censurata dal Tar, è frutto solamente della circostanza evidente della pressoché totale inottemperanza della prima sentenza da parte della Provincia di Caserta.

Affrontando solo questioni ordine formale, il Tar, adottando (come dicevamo prima) un metodo e un approccio del tutto differente rispetto alla prima sentenza, sembra imboccare immediatamente la strada del rigetto del ricorso, addirittura bolla come “inammissibile” questa impugnazione e lo può fare proprio perché scansa totalmente le questioni poste dal ricorrente, che avevano trovato pieno riscontro risposta nella prima sentenza e che, proprio in relazione alla riaggiudicazione all’Ati comandata da Cappa Spina, non avevano trovato alcun riscontro, visto che la Provincia nulla aveva fatto, fregandosene sostanzialmente delle norme contenute nell’articolo 80, comma 5, lettera c bis e comma 10 bis del decreto legislativo 50 del 2016 (CLICCA E LEGGI), meglio noto come nuovo Codice degli Appalti.

DAL TAR CAMPANIA AL CONSIGLIO DI STATO. OVVERO, QUANDO IL DIRITTO NON SEMBRA UNO SOLO

Il Tar Campania si limita a liquidare frettolosamente il secondo ricorso, focalizzando la sua attenzione su presunta inadempienze della parte ricorrente, che non avrebbe inserito nella documentazione del ricorso per ottemperanza della prima sentenza il passaggio in giudicato di questa, oltre che aver semplicemente, secondo i giudici dell’Ottava Sezione, ripetuto gli stessi motivi del primo ricorso.

Eccola qui la seconda coincidenza: la mancata presentazione, da parte di Traffitek e dell’amministrazione provinciale di Caserta, del ricorso al Consiglio di Stato avverso alla prima sentenza del Tar che sostanzialmente dava loro torto, diventa un’arma per strutturare un cavillo, dato che è proprio il mancato ricorso a far scattare il passaggio in giudicato della decisione del 2021.

Per quanto riguarda le altre questioni iperformali addotte dall’Ottava Sezione del Tar, attraversata da una vera e propria metamorfosi, vi rimandiamo alla lettura della sentenza di rigetto datata marzo 2022.

Negli ultimi mesi dello scorso anno, un ulteriore ricorso, sempre presentato dalla Soes, finalizzato ad impugnare la sorprendentissima pronuncia di inammissibilità da parte del Tar, arriva in un’aula di udienza di Palazzo Spada, che a Roma ospita il consiglio di Stato, massimo organo della giustizia amministrativa.

E sono proprio le motivazioni con le quali i giudici di questa corte accolgono il ricorso, annullando senza se e senza ma la seconda sentenza del Tar, che ci hanno indotto a porre qualche giudizio severo sui giudici del tribunale campano amministrativo.

D’altronde, ci è capitato spesso di incrociare delle vere e proprie demolizioni dei pronunciamenti del nostro Tar, effettuate anche con un lessico molto severo da parte dei giudici del consiglio di Stato. Ed è quello che avviene anche in questa occasione.

Sbaglia il Tar, così sentenziano i giudici di Palazzo Spada, a non considerare nel merito le ragioni del ricorrente, proprio perché quelle ragioni, pienamente riconosciute dalla prima sentenza del Tar, non sono state minimamente considerate dall’amministrazione provinciale di Caserta.

In una sorta di contrappasso beffardo, la Quinta Sezione del consiglio di Stato utilizza largamente i contenuti della prima sentenza del Tar Campania per demolirne la seconda, pronunciata dal medesimo tribunale, dalla medesima sezioni, dai medesimi giudici.

L’amministrazione provinciale di Caserta sostiene che non costituiva un proprio obbligo quello di controllare, approfondendole, gli elementi che avrebbero potuto o dovuto portare all’esclusione di Pasquale Cappa Spina. Un sindacato di controllo il cui obbligo – scrive il consiglio di Stato – non è cancellato dalla circostanza della mancata iscrizione nel casellario informatico dell’Autorithy Anticorruzione dell’esclusione della Traffitek da parte del comune di Santa Marinella.

COSA CONOSCEVA LA PROVINCIA DI CASERTA DELLA CONDIZIONE IN CUI VERSAVA TRAFFITEK?

L’amministrazione provinciale era a conoscenza di quello che il legale rappresentante, ovvero Pasquale Cappa Spina aveva dichiarati negli atti di gara e cioè esisteva l’annotazione Anac nei confronti della Traffitek, ma che questa non aveva causato conseguenze

“Il sottoscritto precisa, che solo a fini pubblicistici è presente sul casellario delle imprese tenuto dall’Anac un’annotazione effettuata in data 08/06/2017, che non ha avuto alcuna conseguenza sanzionatoria”

In realtà, riconoscendo le ragioni della ricorrente, il consiglio di Stato afferma che Cappa Spina ha mentito a monte e a a valle nelle sue dichiarazioni.

A monte, perché non ha dichiarato il motivo, quand’anche risibile, quand’anche irrilevante, per il quale il nome di Traffitek fosse finito nell’archivio Anac; a valle, invece, perché non chiariva che l’esclusione dalla gara di appalto bandita dal comune di appalto di Santa Marinella fosse dipeso proprio da quella annotazione.

E’ certo. Se l’avesse detto, come avrebbe potuto affermare che quell’iscrizione nel casellario Anac non avrebbe causato alcuna conseguenza?

Ma se Cappa Spina è mendace – osserva il consiglio di Stato – non si possono escludere le responsabilità della stazione appaltante, ovvero la Provincia di Caserta, la quale avrebbe dovuto svolgere un’azione di verifica “dei requisiti di integrità ad affidabilità della società partecipante“. E non per una nobile responsabilità rispetto all’etica degli atti amministrativi, ma perché questo impone la legge.

E ritorna l’articolo della legge sugli Appalti numero 80, comma 10 bis, in combinato con il medesimo articolo, ma il comma 5 c bis.

In poche parole, è escluso dalle procedure l’operatore economico che abbia dato notizie false o fuorvianti. E questo dice il comma 5 c bis.

Il Tar, nella sua prima sentenza, aveva recepito completamente il combinato disposto tra i commi 10 bis e 5 c bis, annullando la determina di aggiudicazione, affinché la Provincia, come sostiene il ricorrente, possa verificare le inadempienze di Traffitek, citate dall’articolo appena citato.

Ma l’amministrazione provinciale di Caserta, confidando (chissà perché) in un giudizio del Tar che correggesse il suo angolo visuale, non ha fatto alcun accertamento, ma ha liquidato velocemente la questione, ritenendo irrilevante la precedente esclusione determinata dal comune di Santa Marinella.

La Quinta Sezione del consiglio di Stato ha ribaltato, però, tutto, attestandosi su quanto deciso nella prima sentenza del Tar.

Attenzione: i giudici del procedimento amministrativo non dicono che Traffitek ha fatto dichiarazioni mendaci, questo lo scriviamo noi per deduzioni, prendendocene le responsabilità.

Il consiglio di Statto afferma, invece, che la Provincia, non facendo verifiche sulle dichiarazioni di Cappa Spina, si è posta in contrasto con ciò che la legge prevede nel codice degli Appalti.

E siccome sempre il comma 10 bis dell’articolo 80 stabilisce in tre anni la durata dell’esclusione di imprese che hanno dichiarato notizie false o fuorvianti, l’amministrazione provinciale non poteva sottrarsi, visto e considerato che sia l’esclusione da parte dell’Anas, quella segnalata nel casellario Anac sia l’esclusione di Santa Marinella, non dichiarate da Cappa Spina, non è una bazzecola, sono intervenute in un periodo che rende pienamente in vigore il termine dei tre anni.

Ecco perché la Provincia avrebbe dovuto eseguire l’obbligatoria attività di verifica, partendo dall’unica comunicazione versata da Cappa Spina negli atti di gara.

A quel punto, essendo venuta a conoscenza dell’esclusione da parte dell’Anas quale motivazione dell’iscrizione nel casellario Anac, dell’esclusione del comune di Santa Marinella, legata proprio alla segnalazione all’Authority, e infine la circostanza che tutti questi atti amministrativi erano diventati definitivi, perché le impugnazioni erano state respinte, avrebbe dovuto escludere la Traffitek.

Questa è la prima puntata. Aspettative grandi sorprese, soprattutto per chi ha beccato multe in questi mesi sulle strade provinciali, nella giornata di domani, mercoledì, o dopodomani, giovedì.

LA SENTENZA DEL TAR – FEBBRAIO 2021

LA SENTENZA DEL TAR – MARZO 2022

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO – GENNAIO 2023