IL FOCUS MARCIANISE. Cominciamo bene: la gara per il palazzetto dello Sport è già materia da Procura della Repubblica. Tartaglione, De Cicco, De Caprio, Terranova &…

4 Dicembre 2020 - 18:26

MARCIANISE (Gianluigi Guarino) – Qualcuno può affermare che questo giornale abbia risparmiato anche una minima goccia di durezza valutativa sui comportamenti che l’ingegnere Fulvio Tartaglione ha sviluppato negli anni in cui ha svolto la funzione di dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Marcianise?

Se c’è qualcuno che ha qualcosa da dire, lo faccia subito o taccia per sempre.
Fulvio Tartaglione non lo abbiamo criticato e, diciamocela tutta, attaccato solo ai tempi del “Centro Direzionale Vanvitelli”, per il quale ha attraversato delle vicissitudini giudiziarie; ma, carta canta (entrate nel nostro archivio di articoli) anche nel periodo in cui è stato dirigente al fianco del commissario prefettizio Michele Lastella.

Anzi, a volerla dire tutta, ma proprio tutta, nel 95% dei casi abbiamo dato piena approvazione all’operato del commissario, mentre il restante 5% ha riguardato un paio di acrobatiche operazioni di affidamento realizzate proprio da Fulvio Tartaglione e che, a nostro avviso, puzzavano di pastetta a partire dalla prima riga delle determine che le sancivano.

Figuratevi, quindi, con quale animo non certo gaio e soddisfatto, ci vediamo costretti dall’evidenza dei fatti a dar ragione, per una volta, all’ingegnere Fulvio Tartaglione.
Il problema è sempre lo stesso. Se uno ha il senso dell’equità cucito al DNA, non potrà mai seriamente far diventare un argomento vincolante l’identità di chi afferma una cosa giusta e fondata.

Perché se Tolomeo si piazza davanti alla cella abitata da decenni dal signor Sandokan, al secolo Francesco Schiavone capo del clan dei Casalesi, e a secoli e secoli di distanza ripropone la baggianata geocentrica, beccandosi il rimbrotto di Sandokan che, inneggiando a Galileo Galilei, dice a Tolomeo che è un coglione e che è la Terra a girare attorno al sole e non il contrario…che facciamo? Siccome Tolomeo è Tolomeo e l’altro è un criminale, diciamo che è il Sole a girare intorno alla Terra?
Ci costa, ma su questa cosa del palazzetto dello sport Fulvio tartaglione ha ragione da vendere.

Però, visto che la carne è debole, gli diciamo: ma perché lei ha fatto un atto di revoca della gara milionaria aggiudicata a Tommaso Colella, super imprenditore marcianisano transitato negli anni dalla tutela zinziana a quella velardiana, tale da essere facilmente impallinato dal Tar, così come è poi puntualmente avvenuto, in riscontro alle agevoli previsioni formulate da questo giornale e da altri professionisti del settore?
Perché solo ora lei, ingegnere Tartaglione, tira fuori questi macigni che, a nostro avviso, integrerebbero anche l’innesco di un’azione penale?

Se ha voluto usare una gentilezza a Colella, quest’ultimo non gliel’ha ricambiata dato che al Tar ci è andato e ha pure vinto; se invece riteneva che quelle argomentazioni fossero sufficienti, si è dimostrato presuntuoso, perché ha perso come più di uno aveva pronosticato.
Ma veniamo al punto di oggi.
Noi abbiamo letto le 17 pagine della determina del 28 ottobre scorso e ci siamo anche resi conto che dobbiamo offrire ai nostri lettori la possibilità di accedere ad una riduzione della stessa che, però, contenga tutti i punti essenziali, messi peraltro, come sempre, a disposizione per adeguato controllo sulla serietà della nostra ricostruzione, attraverso la pubblicazione integrale del documento in calce a questo articolo.
Dopo l’accoglimento del ricorso al Tar, lo studio dell’avvocato Romano di Aversa, che segue Tommaso Colella, ha chiesto formalmente al Comune di Marcianise, che si procedesse alla stipula del contratto affinché Colella in Associazione Temporanea di Imprese MIC Costruzioni E Rubner Holzbau Sud Spa potesse iniziare i lavori di costruzione di un palazzetto dello sport da far nascere sulle ceneri di parte dell’ex canapificio.
A questo punto Tartaglione, che evidentemente aveva studiato la pratica o che aveva già pronti questi colpi di riserva da usare all’occorrenza, ha sgranato il rosario, dimostrando una competenza tecnica che finanche chi lo disistima come noi non ha mai potuto non riconoscere.
L’aggiudicazione di quella gara è irregolare in quanto l’offerta presentata dall’operatore economico è inammissibile.
Agli addetti ai lavori consigliamo di leggere i contenuti della determina.
Per i profani diciamo che Colella ha strutturato tutta la sua offerta attorno ad una modalità tecnica fondata sull’adozione della cosiddetta classe d’uso numero III.
E non si tratta di materia opinabile, visto che Tartaglione pubblica la scheda presentata dall’operatore economico, dall’imprenditore edile marcianisano.
E lì, tra le tante indicazioni esposte, compare in maniera chiara e leggibile il numero III.
Nel disciplinare di gara, che poi con calma, nei prossimi giorni, andremo a presentarvi, è espressamente prevista l’abilitazione, in modo da poterne esercitare l’utilizzo nella edificazione dell’opera, nella classe d’uso numero IV.
E non è questione di lana caprina, perché il Colella dimostra di avere piena coscienza dell’offerta presentata nel momento in cui deposita un preventivo di spesa di 65mila euro rilasciatogli da una impresa di Bellona per l’acquisto di una struttura prefabbricata in cemento armato, da ritirare e montare così come questa è uscita dalla fabbrica.
un format che, indiscutibilmente, appartiene alla classe d’uso III e che comporta spese significativamente inferiori rispetto a quelli legati ad un progetto che prevede la cosiddetta “gettata in opera”, dunque non un prefabbricato, che vengono sintetizzati nelle Norme Tecniche sulle Costruzioni, che Fulvio Tartaglione cita testualmente, nella classe d’uso IV.
Ma l’ingegnere appare veramente motivato, perché non trova una sola ragione per revocare ancora una volta la gara del palazzetto. Anzi, ne trova tante.
Una vera e propria gragnola di articoli del Nuovo Codice degli Appalti del 2016, che conducono indiscutibilmente alla necessità di invalidare l’esito di una gara irregolare in quanto l’offerta non risulta conforme a ciò che è previsto nel disciplinare, risultando non migliorativa, come prevede la natura stessa del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma peggiorativa, visto che un prefabbricato da 65mila euro di cemento armato è ben diverso da una struttura in cemento armato costruita in loco, per l’appunto “gettata in opera”.
Tra le tante norme che Tartaglione cita, ne menzioniamo una:

L’art.59 commi 3 e 4 del D.Lgs.50/2016 recita:
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito

con cui si indice la gara;
c)che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a)in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

L’ultimo passaggio riguarda la sanabilità della carenza dell’offerta. La legge lo prevede attraverso l’istituto del soccorso istruttorio: in particolare, in caso di mancanza, in completezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo
85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
E dunque siamo irrimediabilmente fuori da ogni possibilità di recupero in sanatoria di questa grave carenza registrata nell’offerta del Colella.

Abbiamo scritto, all’inizio di questo articolo, che riteniamo valide e anche fondate le motivazioni che Tartaglione ha trasfuso nella determina con cui ha annullato l’affidamento all’imprenditore che in passato molto ha utilizzato i servigi degli ottimi tecnici che di cognome fanno Rossano, sangue del sangue dell’attuale assessore ai Lavori Pubblici nonché vicesindaco.
Il fatto che noi sosteniamo che Tartaglione abbia ragione non vuol dire che questa rappresenta la verità dell’oro colato.
Ci possiamo anche sbagliare, e in teoria è possibile che lo stesso ingegnere abbia costruito dei presupposti errati per arrivare alla sua conseguenza.
Qui di infallibile non c’è nessuno, men che mano lo siamo noi in questa materia molto arcigna.
Per cui occorre, a priori, avere speculare rispetto per la determina firmata da un altro ingegnere che di nome fa Fiorenzo De Cicco, che Velardi voleva cacciare a calci mezz’ora dopo essersi insediato, salvo poi rivedere la sua posizione e rinnovargli il contratto a termine da dirigente dell’Ufficio Tecnico.
È datata 30 novembre quella che potremmo definire “la revoca della revoca”. Attenti e applicati sul contenuto siamo stati con le 17 pagine di Fulvio Tartaglione, attenti e applicati abbiamo il dovere di essere con le 3 pagine con le quali De Cicco ha cancellato tutte le argomentazioni utilizzate dal suo predecessore con la conseguenza di aprire, al cospetto di Colella una sorta di autostrada, che però potrebbe diventare, alla luce di quanto abbiamo scritto prima, una trappola in cui rischia di rimanere incastrato proprio il De Cicco, forse messo in mezzo in una storia più grande di lui.

Dalla determina redatta dal De Cicco si capisce che la linea dell’amministrazione comunale, non la fa il dirigente ma lo studio dell’avvocato Romano.
Una circostanza, quest’ultima, da cui partiremo, lunedì prossimo, per un secondo articolo sulla vicenda.
In sintesi (ma anche in questo caso si può accedere al testo integrale in calce a questo articolo) l’avvocato Eduardo Romano afferma che esiste un difetto di potestà, e cioè che Tartaglione assume poteri che non potrebbe avere, visto e considerato che l’istituto dell’annullamento è espresso dalla commissione aggiudicatrice di gara.
Saremmo già in condizione di discutere su questa condizione di diritto dell’avvocato Romano ma lo faremo, per evitare di allungarci in maniera smisurata, nel preannunciato articolo di lunedì prossimo.
Ci sono poi altri due motivi veloci veloci addotti da De Cicco. Uno riguarda l’entusiasmo irrefrenabile che una vecchia conoscenza di questo giornale, il simpatico quanto eccentrico architetto Andrea De Caprio che, inopinatamente, come scrivemmo a suo tempo, aveva assunto l’incarico di Rup in questa procedura riuscendo in questo modo a visionare tutte le offerte, innamorandosi legittimamente solo di quella presentata da Tommaso Colella.
Purtroppo, nella determina di De Cicco non è adeguatamente esplicitata la narrativa tecnica che ha indotto De Caprio ad affermare che tutte le carte di Colella fossero ok e anche di più. Cercheremo di svolgere un’azione di supplenza.
Dulcis in fundo, una citazione per la segretaria generale Virginia Terranova, grintoso capo della struttura comunale marcianisana che, sia detto con rispetto parlando nei confronti di Onofrio Tartaglione e con rispetto ancora maggiore nei confronti della dottoressa Terranova, ha ingentilito un po’ i luoghi di residenza delle burocrazie municipali che il buon Onofrio aveva forse ingrigito.
Scrive De Cicco:
Letta la nota prot.54123 del 25.11.2020 a firma del Segretario Generale dell’Ente, di invito
al Dirigente del III Settore a valutare di disporre l’annullamento in autotutela della
determinazione n.813 del 28.10.2020 e da provvedere alla stipula del contratto con l’ATI
MIC Costruzioni (capogruppo) Rubner Holzbau Sud Spa;
Ritenuti condivisibili i rilievi del Segretario Generale circa la fondatezza dell’esercizio del
potere di annullamento in autotutela, sia in condivisione dei rilievi formulati dall’Avv.
Eduardo Romano, che sul profilo delle competenze della Commissione (TAR Brescia Sez.II,
n.906del25/09/2018,non appellata).

All’ottima segretaria Terranova, della quale nei prossimi giorni ospiteremo un interessante scritto, formuliamo una preghiera. può rendere pubblico il contenuto della nota citata dall’ingegnere De Cicco quale elemento essenziale di orientamento della sua decisione di revocare la determina con cui Fulvio Tartaglione azzerava la gara d’appalto?
Sia buona, dottoressa Terranova, assecondi la necessità di trasparenza di cui questa storia ha bisogno come il pane.

 

LEGGI LA determina_n_813 A FIRMA DI FULVIO TARTAGLIONE

LEGGI LA determina_n_903 A FIRMA DI FIORENZO DE CICCO